Sentenza del 28/01/2015 n. 1556 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che aveva ritenuto illegittimo il recupero del credito d'imposta fruito dalla società nel 2001 per l'incremento occupazionale di due unità. Secondo i giudici di merito, il mancato riscontro del Centro di Servizio di Pescara entro il termine di 30 giorni previsto dal D.M. n. 311 del 1998 avrebbe comportato il perfezionamento del beneficio, in quanto il termine sarebbe stato perentorio e il silenzio dell'Amministrazione equivalente a mancato rigetto. L'Agenzia ha sostenuto invece che tale termine aveva natura meramente organizzativa e che il credito non poteva ritenersi riconosciuto senza un'esplicita comunicazione positiva, anche perché occorreva verificare la completezza e regolarità della domanda e la disponibilità delle risorse finanziarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, dichiarando infondato il ricorso originario della società contribuente. È stata quindi ritenuta legittima la revoca del credito d'imposta, poiché la società non aveva ottenuto una comunicazione positiva di riconoscimento da parte del Centro di Servizio di Pescara. La Corte ha escluso che il silenzio dell'Amministrazione per oltre 30 giorni producesse effetti di silenzio-assenso, in assenza di una specifica previsione normativa. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro, nonché delle spese dei precedenti gradi, liquidate rispettivamente in 600 euro e 8.000 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4
"previde la concessione di apposito credito d'imposta" per le nuove assunzioni
La norma istituisce il credito d'imposta per le piccole e medie imprese che effettuano nuove assunzioni nel periodo e nei territori previsti, subordinandone il riconoscimento alle condizioni stabilite dalla legge e dalla disciplina attuativa.
D.M. 3 agosto 1998, n. 311, art. 5, comma 1
"Per il riconoscimento del credito d'imposta le piccole e medie imprese presentano la richiesta entro trenta giorni dall'assunzione del dipendente"
La disposizione impone all'impresa un termine per presentare la domanda di riconoscimento del beneficio.
D.M. 3 agosto 1998, n. 311, art. 6, commi 1, 2 e 3
"il Centro di servizio entro 30 giorni comunicasse l'esito della domanda"
Il termine di 30 giorni per la comunicazione dell'esito ha natura organizzativa e non determina silenzio-assenso. Il riconoscimento richiede una verifica della completezza e regolarità della domanda e della disponibilità finanziaria. L'inottemperanza dell'impresa all'invito di regolarizzare la domanda entro 15 giorni costituisce invece causa di non riconoscimento del beneficio.
Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3
Costituisce la base normativa per l'emanazione del decreto ministeriale volto a disciplinare le procedure di accesso, controllo e decadenza relative all'agevolazione fiscale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È stata invocata quale disposizione processuale per denunciare la violazione o falsa applicazione della legge, in particolare dell'art. 6, comma 3, del D.M. n. 311 del 1998.
Cass. n. 15865/2005
La Corte richiama il principio secondo cui la mancata regolarizzazione della domanda entro il termine assegnato dall'Ufficio comporta il non riconoscimento del beneficio, in quanto consente di definire entro un tempo determinato l'onere finanziario dell'agevolazione.
Cass. n. 11170/2014
La Corte richiama il principio secondo cui, per il credito d'imposta in esame, non è sufficiente la sussistenza dei requisiti sostanziali: occorre anche la verifica della disponibilità finanziaria da parte del Centro di Servizio e il riconoscimento formale del beneficio.
Massime di principio
- Quando una norma impone alla Pubblica Amministrazione un termine per concludere un procedimento, il semplice decorso del termine non produce automaticamente silenzio-assenso: tale effetto deve essere previsto espressamente dalla legge.
- Per le agevolazioni fiscali soggette a controlli, plafond finanziari o autorizzazioni amministrative, il possesso dei requisiti sostanziali non è sempre sufficiente a far sorgere il diritto al beneficio.
- Se la disciplina stabilisce che il beneficio può essere utilizzato solo dopo una comunicazione o autorizzazione dell'Ufficio, l'assenza di tale atto normalmente impedisce l'utilizzo legittimo dell'agevolazione.
- Occorre distinguere tra termini diretti a regolare l'attività interna della Pubblica Amministrazione e termini costitutivi del diritto del contribuente: la violazione dei primi può non determinare l'accoglimento della domanda.
- In presenza di risorse finanziarie limitate, l'Amministrazione può dover verificare la capienza del plafond e applicare criteri di priorità; l'inerzia dell'Ufficio non può eludere tali verifiche.
- Per prevenire contestazioni, il contribuente dovrebbe conservare la domanda, le ricevute di invio, eventuali richieste di integrazione e soprattutto una comunicazione espressa di riconoscimento prima di utilizzare il credito.
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