Risoluzione n. 122 del 13/12/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per le società di leasing che adottano gli IAS/IFRS, il rimborso dell'IVA ex articolo 30, comma 2, lettera c), del DPR n. 633/1972 resta ammissibile in capo al concedente, in quanto proprietario giuridico del bene ammortizzabile, anche se contabilmente il bene non è iscritto tra le immobilizzazioni ma come credito. La rilevanza fiscale della contabilizzazione IAS/IFRS non modifica la disciplina IVA, che continua a fondarsi sulla proprietà giuridica e sulla teorica ammortizzabilità del bene.
Rimborso IVA sull'acquisto di beni ammortizzabili da parte delle società di leasing
Rimborso IVA per beni ammortizzabili nelle società di leasing
La risoluzione affronta il tema dell’ammissibilità dell’istanza di rimborso dell’IVA assolta sull’acquisto di beni strumentali concessi in leasing, con particolare riferimento alle società di leasing che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che la disciplina IVA resta ancorata alla proprietà giuridica del bene e alla sua astratta ammortizzabilità, senza che rilevi il diverso trattamento contabile previsto dagli IAS/IFRS.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama l’articolo 30, secondo comma, lettera c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che consente al contribuente di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile quando essa sia superiore a lire cinque milioni al momento della dichiarazione, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili. La finalità della norma viene individuata nel favorire il più rapido recupero dell’IVA relativa a investimenti in beni ammortizzabili, evitando un aggravio finanziario per gli operatori economici.
Beni concessi in locazione finanziaria
La risoluzione richiama il precedente orientamento già espresso con la risoluzione n. 392/E del 28 dicembre 2007, secondo cui la disposizione tutela la posizione del concedente, riconoscendogli il diritto al rimborso dell’IVA assolta sull’acquisto dei beni ammortizzabili. Per l’individuazione dei beni ammortizzabili rilevano le norme delle imposte sui redditi. Tuttavia, tale richiamo serve solo a qualificare il bene ai fini del rimborso IVA e non dipende dal fatto che il costo sia effettivamente ammortizzato dal concedente. È sufficiente che il bene sia, in astratto, suscettibile di ammortamento. Inoltre, perché il rimborso sia ammesso, deve essersi verificato l’effetto traslativo della proprietà in capo al cessionario legittimato al rimborso.
Impatto degli IAS/IFRS e del principio di derivazione rafforzata
Ai fini IRES, l’articolo 83 del TUIR, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, attribuisce rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati dai soggetti IAS/IFRS, secondo il principio di derivazione rafforzata. Secondo lo IAS 17, nelle operazioni di leasing finanziario prevale la sostanza sulla forma: il locatore iscrive un credito nello stato patrimoniale e non un’immobilizzazione materiale da ammortizzare, mentre l’utilizzatore imputa il valore ammortizzabile del bene lungo la durata del contratto secondo un criterio coerente con l’ammortamento dei beni di proprietà. La risoluzione osserva che, sul piano contabile, questa impostazione ripartisce l’investimento del locatore lungo la durata del contratto, svolgendo una funzione economica simile all’ammortamento previsto dalle regole domestiche.
Irrilevanza della contabilizzazione IAS/IFRS ai fini IVA
Nonostante la rilevanza fiscale della rappresentazione contabile IAS/IFRS ai fini IRES, la risoluzione precisa che tale impostazione non incide sulla disciplina IVA. Ai fini dell’articolo 30, comma 2, lettera c), del DPR n. 633/1972, conta solo la proprietà giuridica del bene e la sua teorica ammortizzabilità. Pertanto, il fatto che la società di leasing non iscriva il bene tra le immobilizzazioni e non contabilizzi quote di ammortamento non esclude il diritto al rimborso dell’IVA assolta sull’acquisto.
Conclusione interpretativa
La conclusione è che il rimborso dell’IVA è ammissibile esclusivamente in capo alla società concedente, in quanto proprietaria giuridica di un bene oggettivamente ammortizzabile, anche se, adottando gli IAS/IFRS, essa contabilizza il bene come credito e non come cespite da ammortizzare. L’interpretazione contraria, che attribuisse rilievo anche in ambito IVA alla rappresentazione contabile IAS compliant, sarebbe ritenuta non conforme ai principi generali dell’imposta sul valore aggiunto, perché contraria alla ratio della norma e idonea a ritardare il rimborso dell’IVA a credito con conseguente aggravio finanziario per gli operatori.
Vigilanza applicativa
In chiusura, la risoluzione dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici periferici.
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