Risoluzione n. 123 del 13/12/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quale ufficio dell'Agenzia delle Entrate sia competente a ricevere e trattare le istanze di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 quando il domicilio fiscale del contribuente è mutato. Se il domicilio fiscale al momento della domanda coincide con quello esistente alla data della dichiarazione, la competenza segue il domicilio attuale; se invece i due domicili sono diversi, la competenza spetta all'ufficio del domicilio fiscale esistente alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'annualità cui il rimborso si riferisce.
competenza dell'ufficio per i rimborsi ex art. 38 DPR 602/1973 in caso di cambio del domicilio fiscale
Competenza dell'ufficio per le istanze di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973
La risoluzione affronta il problema dell'individuazione dell'ufficio competente a gestire le istanze di rimborso dei versamenti diretti previste dall'art. 38 del DPR n. 602 del 1973, con particolare riguardo ai casi in cui il domicilio fiscale del contribuente sia mutato tra l'anno d'imposta di riferimento e il momento di presentazione della domanda. L'obiettivo è coordinare le regole sulla competenza per il controllo delle dichiarazioni con quelle relative alla ricezione delle istanze di rimborso.
Quesito posto dall'Ufficio regionale
L'Ufficio Gestione Tributi di una Direzione Regionale segnala che, nella prassi, vi sono interpretazioni difformi sulla competenza territoriale: secondo un orientamento, sarebbe competente l'ufficio del domicilio fiscale del contribuente al momento della domanda; secondo un altro, l'ufficio competente sarebbe quello relativo all'anno d'imposta cui il rimborso si riferisce. L'Ufficio istante riferisce di avere sempre seguito questa seconda impostazione, richiamando l'art. 31 del DPR n. 600 del 1973, e chiede una conferma interpretativa anche per evitare duplicazioni di istanze e contenziosi presso uffici e Commissioni tributarie diversi.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama due disposizioni centrali:
- l'art. 31 del DPR n. 600 del 1973, che attribuisce l'attività di controllo sulle dichiarazioni, la vigilanza sugli obblighi contabili e l'applicazione delle sanzioni all'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata;
- l'art. 38 del DPR n. 602 del 1973, che disciplina il rimborso dei versamenti diretti e stabilisce che l'istanza va presentata entro 48 mesi dalla data del pagamento all'ufficio territorialmente competente.
Precedenti di prassi
La Direzione centrale richiama due precedenti risoluzioni:
- risoluzione n. 123/E del 22 aprile 2002, che, a seguito della soppressione dei centri di servizio, ha individuato la competenza a trattare le istanze di rimborso nell'ufficio locale territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell'istanza;
- risoluzione n. 25/E del 30 gennaio 2008, che ha confermato tale criterio.
La risoluzione precisa però che tali precedenti presuppongono, in sostanza, la coincidenza tra domicilio fiscale al momento della domanda e domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione cui il versamento si riferisce.
Principio interpretativo affermato
Secondo la Direzione centrale, quando il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell'istanza coincide con quello esistente alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'annualità interessata, l'ufficio competente a gestire l'accertamento e il controllo dell'annualità è anche quello competente a ricevere e valutare la richiesta di rimborso.
Diversamente, se il domicilio fiscale alla data della domanda di rimborso è diverso da quello esistente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità da cui deriva il credito, la competenza per l'istanza di rimborso deve essere individuata in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione, in coerenza con l'art. 31 del DPR n. 600 del 1973.
Gestione dell'istanza presentata a ufficio incompetente
La risoluzione stabilisce che, qualora il contribuente presenti l'istanza a un ufficio non competente, tale ufficio deve trasmetterla alla struttura competente secondo i criteri sopra indicati. Viene inoltre richiesto alle Direzioni regionali di vigilare affinché le istruzioni fornite siano osservate dagli uffici.
Esito pratico
Il documento fornisce quindi un criterio di coordinamento tra controllo dell'annualità e rimborso:
- competenza dell'ufficio del domicilio fiscale al momento della dichiarazione, quando si tratta di individuare l'ufficio che ha seguito l'annualità;
- competenza dell'ufficio del domicilio fiscale al momento della domanda solo se tale domicilio coincide con quello dell'annualità di riferimento;
- obbligo di inoltro interno dell'istanza all'ufficio corretto se la domanda è stata presentata a un ufficio incompetente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 13 dic 2011Risoluzione n. 121 del 13/12/2011
- Risoluzione · 13 dic 2011Risoluzione n. 122 del 13/12/2011
- Risoluzione · 12 dic 2011Risoluzione n. 120 del 12/12/2011
- Risoluzione · 14 dic 2011Risoluzione n. 124 del 14/12/2011
- Risoluzione · 16 dic 2011Risoluzione n. 126 del 16/12/2011
- Risoluzione · 16 dic 2011Risoluzione n. 125 del 16/12/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →