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Risoluzione

Risoluzione n. 121 del 13/12/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’imposta sostitutiva ex DPR n. 601/1973 si applica anche ai finanziamenti a medio-lungo termine contratti per estinguere debiti pregressi, purché sussistano i requisiti di legge (soggetto finanziatore qualificato e durata superiore a 18 mesi). Non si applica, invece, ai meri piani di rientro o dilazioni di un debito già erogato, in assenza di una nuova effettiva disponibilità finanziaria.

Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine e contratti per estinzione di debiti pregressi

Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine e debiti pregressi

La risoluzione affronta il trattamento, ai fini dell’imposta sostitutiva prevista dagli articoli 15 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 601, dei contratti di finanziamento stipulati per estinguere debiti pregressi. Il documento chiarisce in particolare se tali operazioni, incluse quelle poste in essere da una società holding per la ristrutturazione di indebitamenti propri o delle controllate, rientrino nel regime agevolato.

Origine del dubbio interpretativo

Il chiarimento nasce da istanze presentate all’Amministrazione finanziaria e da un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, richiamato nell’atto, che aveva valorizzato la ratio della norma agevolativa come diretta a favorire investimenti produttivi e nuova ricchezza. Alcuni operatori e alcuni uffici territoriali avevano quindi ritenuto che l’imposta sostitutiva potesse applicarsi solo ai finanziamenti destinati a scopi produttivi, escludendo quelli finalizzati all’estinzione di debiti pregressi.

Quadro normativo di riferimento

La risoluzione ricorda che, ai sensi degli articoli 15-20 del DPR n. 601/1973, le operazioni di credito a medio e lungo termine, ossia con durata superiore a 18 mesi, possono essere assoggettate a imposta sostitutiva al ricorrere di determinati requisiti. L’imposta sostitutiva sostituisce l’imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e la tassa sulle concessioni governative che sarebbero dovute in via ordinaria sui relativi contratti e atti collegati.

L’articolo 15 viene richiamato per il suo ampio perimetro applicativo, che comprende:

  • le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine;
  • i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione;
  • le garanzie di qualunque tipo prestate in qualsiasi momento;
  • surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali;
  • le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti.

Presupposti per l’accesso al regime agevolato

Secondo la risoluzione, la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva dipende essenzialmente da due condizioni:

  • il finanziamento deve essere concesso da soggetti legittimati, cioè aziende e istituti di credito, e, per alcune operazioni, anche dalla Cassa depositi e prestiti;
  • il finanziamento deve avere durata contrattuale superiore a 18 mesi, salve specifiche eccezioni previste dalla disciplina, come quelle richiamate dall’articolo 16 del DPR n. 601/1973.

La norma, secondo l’Agenzia, non richiede che il denaro sia destinato a una finalità specifica né che sia impiegato in investimenti produttivi. Ciò che rileva è che il contratto comporti la messa a disposizione di una nuova provvista finanziaria.

Finanziamenti per estinguere debiti pregressi

Il punto centrale della risoluzione è che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva anche i finanziamenti contratti allo scopo di estinguere precedenti esposizioni debitorie, purché si tratti effettivamente di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine che attribuiscano al soggetto beneficiario una reale disponibilità di somme.

Il caso esaminato riguarda in particolare una holding che riceve il finanziamento e, sulla base di un mandato, trasferisce pro-quota le somme alle società controllate per consentire loro di estinguere i debiti pregressi. In tale ipotesi, l’operazione è ricondotta al regime agevolato perché c’è una vera erogazione di nuove risorse finanziarie.

Distinzione rispetto ai meri piani di rientro o dilazioni

La risoluzione distingue questo caso dalle ipotesi in cui non vi è una nuova erogazione di credito, ma soltanto una rimodulazione delle modalità e dei tempi di restituzione di un debito già sorto ed erogato. In tali situazioni, il nuovo negozio non ha per oggetto un finanziamento, bensì un semplice accordo di dilazione o rientro.

In questo diverso scenario:

  • non viene concessa una nuova disponibilità finanziaria al debitore;
  • non si realizza una nuova provvista di denaro;
  • l’imposta sostitutiva non può trovare applicazione.

La risoluzione richiama sul punto anche l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, quando il credito è già stato erogato e il nuovo accordo disciplina soltanto il termine della restituzione, il negozio non è un finanziamento ma un regolamento dei tempi di recupero del credito.

Conferme giurisprudenziali e prassi richiamate

A sostegno della soluzione adottata, il documento richiama:

  • un parere dell’Avvocatura generale dello Stato, secondo cui il regime di favore mira a incentivare le operazioni creditizie a favore delle attività economiche e non opera quando non vi sia una reale forma di finanziamento, ma solo un piano di rientro da un’esposizione già maturata;
  • la circolare dell’Agenzia del Territorio 22 dicembre 1999, n. 240;
  • la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2008, n. 68, che aveva già riconosciuto l’applicazione dell’imposta sostitutiva a finanziamenti concessi da enti previdenziali ai propri iscritti per estinguere mutui precedenti destinati all’acquisto di immobili abitativi.

Indicazioni conclusive

La risoluzione conclude quindi che il regime dell’imposta sostitutiva si applica ai finanziamenti a medio e lungo termine anche quando siano finalizzati all’estinzione di debiti pregressi, se il contratto comporta una nuova e reale disponibilità di denaro per il soggetto finanziato. Restano invece esclusi i meri accordi di dilazione o di ristrutturazione di debiti già erogati, nei quali non vi sia una nuova provvista finanziaria.

Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sull’uniforme osservanza dei principi enunciati e delle istruzioni impartite con la risoluzione.

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