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Risoluzione

Risoluzione n. 124 del 14/12/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di conferimento di ramo d’azienda, il plafond IVA maturato dalla conferente può essere trasferito alla conferitaria anche se entrambe continuano, per diverse attività, a realizzare operazioni non imponibili. Il riparto del plafond può essere effettuato in base all’attività di esportazione stimata per il 2012 e deve essere formalizzato nell’atto di conferimento e nella comunicazione di variazione dati.

Subentro nel plafond IVA a seguito di conferimento di ramo d’azienda

Subentro nel plafond IVA a seguito di conferimento di ramo d’azienda

La risoluzione esamina se, in seguito al conferimento di un ramo d’azienda produttivo in una nuova società, il soggetto conferitario possa subentrare nel plafond IVA maturato dalla conferente e utilizzarlo per acquistare beni e servizi senza imposta. Il chiarimento riguarda inoltre le modalità di ripartizione del plafond tra conferente e conferitaria e i relativi adempimenti formali.

Fatti esposti nell’interpello

ALFA S.p.A. produce macchinari ad alto contenuto tecnologico per i settori petrolifero, del gas ed energetico, operando sia con clienti italiani sia con soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, nell’UE e fuori dall’UE. Oltre alla produzione e vendita dei macchinari, la società presta servizi di montaggio, supervisione al montaggio, manutenzione e riparazione.

Per effetto delle numerose cessioni intracomunitarie e cessioni all’esportazione effettuate, ALFA ha acquisito lo status di esportatore abituale e può acquistare beni e servizi senza pagamento dell’IVA nei limiti del plafond maturato.

La società intende separare l’attività produttiva da quella di servizi mediante conferimento, con effetto dal 31 dicembre 2011, del ramo d’azienda relativo alla produzione dei macchinari in una nuova S.r.l. interamente posseduta da ALFA, denominata Newco. Dopo il conferimento, la Newco svolgerà la produzione, mentre ALFA continuerà a occuparsi dei servizi e della vendita, mantenendo il ruolo di controparte contrattuale verso la clientela.

Quesito posto

La società chiede se la Newco, quale conferitaria del ramo produttivo, possa subentrare alla conferente nella facoltà di acquistare beni e servizi senza IVA ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del DPR n. 633/1972, utilizzando il plafond maturato nel 2011 da ALFA.

Argomentazioni della società istante

La società osserva che la disciplina IVA interna non contiene una regola generale sugli effetti del conferimento di ramo d’azienda, ma richiama l’art. 19 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri possono considerare il trasferimento di una universalità totale o parziale di beni come non costituente cessione e attribuire al beneficiario la successione nel rapporto tributario.

Richiama quindi l’art. 2, terzo comma, lettera b), del DPR n. 633/1972, che esclude da IVA le cessioni e i conferimenti in società aventi per oggetto aziende o rami di azienda. Da tale previsione la società deduce la successione automatica della conferitaria in tutti i diritti e obblighi IVA connessi al complesso aziendale trasferito, incluso il diritto di effettuare acquisti e importazioni senza pagamento dell’imposta.

Secondo la società, il conferitario dovrebbe dunque subentrare nella posizione di esportatore abituale e poter utilizzare il plafond maturato dalla conferente, anche considerando che, nella nuova configurazione, le operazioni di esportazione avverranno in forma triangolare: Newco come primo cedente nazionale e ALFA come promotore della triangolazione.

La società propone inoltre di determinare il plafond da attribuire alla Newco e quello residuo in capo ad ALFA in base a un criterio proporzionale, fondato sulle operazioni non imponibili stimate per il 2012 da ciascun soggetto. L’operazione di trasferimento del plafond verrebbe indicata nell’atto di conferimento e nella comunicazione di variazione dati ex art. 35, comma 3, DPR n. 633/1972, mediante compilazione del modello AA7/10, quadro D.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’art. 8, secondo comma, del DPR n. 633/1972 consente agli esportatori abituali, previa lettera di intenti, di acquistare beni e servizi senza IVA nei limiti dei corrispettivi realizzati per le operazioni non imponibili nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti, configurando rispettivamente plafond fisso o mobile.

Il beneficio spetta a condizione che i corrispettivi delle operazioni non imponibili superino il 10% del volume d’affari, secondo quanto previsto dall’art. 1 del DL 746/1983, convertito dalla legge 17/1984. Inoltre, l’art. 41, comma 4, del DL 331/1993 stabilisce che concorrono alla formazione del plafond anche i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie.

L’art. 8, primo comma, lettera c), del DPR n. 633/1972 consente l’agevolazione anche per cessioni di beni, diversi da fabbricati e aree fabbricabili, e per prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che effettuano esportazioni o cessioni intracomunitarie.

Orientamento dell’Agenzia sul trasferimento del plafond

L’Agenzia richiama la risoluzione n. 165/E del 2008, secondo cui il conferimento d’azienda o di ramo aziendale comporta il subentro del conferitario nella posizione di esportatore abituale, con possibilità di fruire del plafond maturato dalla conferente, a condizione che:

  • il conferitario continui senza soluzione di continuità l’attività relativa al complesso aziendale trasferito;
  • il conferitario subentri nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi al complesso conferito.

Tali condizioni servono a garantire la continuità dell’attività d’impresa rivolta all’esportazione, che giustifica il trasferimento dello status di esportatore abituale e il conseguente diritto al beneficio della non imponibilità IVA sugli acquisti.

L’Agenzia precisa inoltre che il trasferimento del plafond non richiede il passaggio di tutti i rapporti con la clientela non residente né di tutte le posizioni creditorie e debitorie del ramo d’azienda; è sufficiente il subentro nelle posizioni attive e passive necessarie a proseguire l’attività di impresa in continuità.

Applicazione al caso concreto

Nel caso descritto, dopo il conferimento la Newco subentrerà nella produzione dei macchinari, mentre ALFA continuerà a essere controparte contrattuale della clientela estera e a svolgere le attività di servizio. I rapporti con la clientela estera avverranno attraverso operazioni triangolari: Newco venderà ad ALFA, che a sua volta cederà al cliente estero con trasporto all’estero curato da Newco.

Secondo l’Agenzia, in tale contesto entrambe le società continueranno a porre in essere operazioni che consentono di assumere lo status di esportatore abituale:

  • ALFA, nei limiti dell’attività di promotore della triangolazione, cioè per la differenza tra il corrispettivo richiesto al cliente estero e quello addebitato da Newco;
  • Newco, nei limiti delle cessioni effettuate nei confronti di ALFA.

Ne consegue che il plafond maturato dalla conferente può essere suddiviso con la conferitaria, che subentra nell’attività dedita all’esportazione.

Criterio di ripartizione del plafond

Ai fini della quantificazione del plafond maturato nel 2011 e trasferibile alla Newco, l’Agenzia ritiene condivisibile il criterio proposto dalla società, basato sull’attività non imponibile presumibilmente svolta nel 2012 da ciascun soggetto.

In particolare:

  • alla Newco spetta una quota di plafond determinata rapportando l’ammontare stimato delle operazioni non imponibili che essa realizzerà nel 2012 alla somma di tale importo e dell’ammontare stimato delle operazioni non imponibili che ALFA realizzerà nel 2012;
  • per le operazioni in cui ALFA agirà come secondo cedente in una triangolazione, l’ammontare da considerare è la differenza tra i corrispettivi praticati da ALFA ai clienti e quelli praticati da Newco ad ALFA;
  • ad ALFA resta la parte residua del plafond.

Il criterio consente quindi di ripartire il plafond 2011 in base all’entità dell’attività di esportazione che sarà svolta rispettivamente da Newco e da ALFA nel 2012.

Adempimenti formali

L’Agenzia condivide anche la procedura prospettata per gli adempimenti connessi al trasferimento del plafond.

In particolare:

  • nell’atto di conferimento ALFA deve indicare il passaggio del plafond e i criteri di attribuzione tra conferente e conferitaria;
  • la conferitaria deve presentare la comunicazione di variazione dati ai sensi dell’art. 35, comma 3, del DPR n. 633/1972;
  • la comunicazione deve essere effettuata con il modello AA7/10, quadro D;
  • la Newco deve barrare le caselle 2a e PL, relative al conferimento del ramo d’azienda e al subentro nella facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta;
  • deve essere indicato il codice fiscale del soggetto conferente negli appositi spazi del modello.

Conclusione

La risoluzione afferma che, nel caso di conferimento di un ramo aziendale produttivo, il plafond IVA maturato dalla conferente può essere trasferito e ripartito con la conferitaria, anche quando entrambe proseguono attività che generano operazioni non imponibili. Il trasferimento è ammesso a condizione che vi sia continuità dell’attività e subentro nelle posizioni giuridiche necessarie, e deve essere formalizzato secondo le modalità indicate dall’Agenzia.

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