Cassazione Penale, Sentenza n. 24350/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione delle ordinanze che: (1) convalida dell'arresto in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Lorrach sulla base di sentenza irrevocabile per due episodi di furto e applicazione della custodia cautelare in carcere; (2) rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari. Il motivo di ricorso in Cassazione deduce violazione dell'art. 9 legge n. 69/2005 e dell'art. 274 c.p.p. e motivazione apparente in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, sostenendo che la Corte non ha valutato correttamente l'assenza dell'attualità del pericolo (pena definitiva di 9 mesi inferiore a 2 anni), né gli elementi contrari (residenza e protezione internazionale in Canada per sé e la famiglia, integrazione lavorativa, titolo di viaggio canadese, domicilio indicato), criticando inoltre la valutazione basata sul possesso di un passaporto canadese rilasciato poco prima della partenza e sulla scelta di aeroporto per ragioni economiche, nonché l'omessa verifica del domicilio proposto per gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile perché sostanzialmente diretto a contestare valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione e che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza di un pericolo di fuga attuale e concreto, fondato sulla gravità e ripetitività degli addebiti (due furti di elevato valore), sull'assenza di legami e domicilio in Italia e sulla capacità di spostamento internazionale della ricorrente. Analogamente, il rigetto della richiesta di arresti domiciliari è stato ritenuto non censurabile in sede di legittimità per la articolata valutazione sull'inidoneità del domicilio indicato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 9, mandato di arresto europeo)
L'art. 9 richiede che l'applicazione di misure coercitive nella procedura di consegna sia motivata dalla necessità di impedire che la persona richiesta si sottragga alla consegna; il giudice deve valutare il pericolo di fuga in termini prognostici e con riferimento alle peculiarità del mandato di arresto europeo, ancorando la valutazione ad elementi concreti della vita del destinatario
codice di procedura penale (art. 274, primo comma, lett. b))
Esige la sussistenza di un pericolo di fuga attuale e concreto; la norma può essere applicata come criterio di esclusione del pericolo quando il giudice ritenga che possa essere inflitta una pena non superiore a due anni, ma tale valutazione richiede un apprezzamento prognostico fondato su elementi concreti
codice di procedura penale (art. 719)
Limita il sindacato in Cassazione alle violazioni di legge; i motivi che impugnano esclusivamente la valutazione dei fatti o della prova sono inammissibili
disposizioni di attuazione cod. proc. pen. (art. 94, comma 1-ter)
Prevede gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; la sentenza dispone l'invio degli atti per gli adempimenti di competenza
Massime di principio
- Nella procedura di mandato di arresto europeo la valutazione del pericolo di fuga deve essere prognostica e ancorata a elementi concreti della vita del soggetto (legami, domicilio, capacità di spostamento, gravità degli addebiti).
- La residenza o protezione internazionale all'estero e il possesso di documenti di viaggio non escludono in astratto il pericolo di fuga; tali elementi vanno valutati nel complesso e possono anzi rafforzare il rischio di sottrazione alla consegna.
- La Corte può applicare misure custodiali anche se la pena definitiva è contenuta, purché emergano elementi concreti che dimostrino un reale rischio di sottrazione; la mera incidenza numerica della pena non è automaticamente decisiva.
- Le richieste di sostituzione della misura con arresti domiciliari richiedono l'indicazione di un domicilio adeguato e, se necessario, verificabile dalla polizia giudiziaria; l'assenza di un domicilio idoneo può giustificare il rigetto.
- In Cassazione sono sindacabili principalmente questioni di diritto: le critiche che si limitano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e della prova adottata dal giudice del merito sono, di norma, inammissibili.
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