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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30242/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

La persona interessata ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'appello contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Foggia, il quale aveva disposto nei suoi confronti la misura di sicurezza del ricovero in REMS per la durata di un anno. Nel ricorso per cassazione si contestava, in sostanza, che il giudice di merito avesse applicato la misura detentiva senza un adeguato rispetto del principio di residualità delle misure di sicurezza detentive e senza una corretta valutazione della concreta attualità della pericolosità sociale, lamentando anche che la motivazione si fosse focalizzata sulla sola mancanza di una struttura residenziale e non sull'effettiva inidoneità di misure meno afflittive. La Corte rileva invece che il tribunale ha valorizzato un grave quadro psicotico, episodi aggressivi e scarsa compliance terapeutica, motivando in modo congruo sia l'inidoneità di misure diverse dal ricovero sia la persistenza attuale della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza abbia applicato correttamente i criteri di legge in materia di misure di sicurezza personali, dando conto in modo completo e логicamente coerente della pericolosità sociale attuale e dell'inidoneità di misure alternative al ricovero in REMS. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, quale sanzione per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 3-ter D.L. 22 dicembre 2011, n. 211

    principio di residualità delle misure di sicurezza detentive

    Le misure di sicurezza detentive, incluso il ricovero, sono residuali: il giudice deve applicarle solo quando elementi concreti dimostrino che altre misure non assicurano cure adeguate e non neutralizzano la pericolosità sociale.

  • D.L. 31 marzo 2014, n. 52

    coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81

    La modifica normativa è richiamata come fonte del principio di residualità delle misure detentive di sicurezza.

  • art. 133, comma secondo, c.p.

    parametri indicati nell'art. 133, comma secondo, cod. pen.

    La valutazione della pericolosità sociale deve essere compiuta secondo i parametri legali di cui all'art. 133, comma 2, c.p., senza considerare il n. 4 relativo alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo, né la sola mancanza di programmi terapeutici individuali.

  • art. 202 c.p.

    artt. 133, 202 e 203 cod. pen.

    La misura di sicurezza presuppone l'accertamento della pericolosità sociale secondo la disciplina codicistica delle misure di sicurezza.

  • art. 203 c.p.

    artt. 133, 202 e 203 cod. pen.

    Ai fini dell'applicazione della misura occorre verificare la persistenza della pericolosità sociale al momento della effettiva applicazione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    omettete le generalità e gli altri dati identificativi

    Viene richiamata la disciplina sulla omissis in caso di diffusione del provvedimento.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione

    La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è giustificata in ragione della colpa nella proposizione di un'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • In tema di misure di sicurezza personali, il ricovero in struttura detentiva è misura residuale e può essere disposto solo quando risulti, con motivazione concreta, che misure diverse non garantiscono insieme adeguate cure e contenimento della pericolosità sociale.
  • La pericolosità sociale va accertata in concreto e attualmente; tuttavia il giudice può richiamare i fatti di reato pregressi, nella loro obiettività e gravità, come base del giudizio prognostico sulla probabilità di reiterazione.
  • La valutazione della pericolosità sociale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione completa, логica e non contraddittoria.
  • Non è sufficiente lamentare la sola mancanza di una struttura residenziale per contestare il ricovero in REMS: occorre dimostrare che il giudice abbia omesso di verificare l'effettiva inidoneità delle misure alternative rispetto alle esigenze di cura e sicurezza.
  • La mera esistenza di un programma terapeutico individuale, o la sua assenza, non è di per sé decisiva; ciò che rileva è la complessiva idoneità della misura a fronteggiare la pericolosità sociale e a garantire un trattamento adeguato.

Come è indicizzato

MaterieSequestro preventivo
RamiMisure cautelari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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