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Sentenza

Sentenza del 28/02/2023 n. 6076 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta 2008 e 2009 con cui l'Agenzia contestava la mancata applicazione della ritenuta a titolo d'imposta (D.P.R. 600/1973, art. 26, comma 5) sugli interessi passivi corrisposti da R. Spa alla subholding italiana Electrabel Italia S.p.A. (EBL Italia), che aveva ricevuto provvista da Electrabel Invest Luxembourg S.A. (EIL). Gli importi contestati erano €1.219.863,00 (2008) e €537.315,50 (2009). La questione centrale è se EBL Italia fosse solamente una conduit/subholding priva della titolarità economica degli interessi (e dunque non beneficiario effettivo) e se perciò dovesse essere operata la ritenuta nei confronti del vero beneficiario effettivo (EIL), nonché la compatibilità di tale trattamento con la Direttiva 2003/49/CE (IRD) e i principi di libertà di stabilimento/mercato interno. La ricorrente ha anche chiesto rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia e ha contestato profili procedurali con riferimento all'art. 37-bis (contraddittorio preventivo e motivazione rafforzata).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha confermato i principi applicati dalla CTR: l'esenzione prevista dall'art. 26-quater (attuazione IRD 2003/49) non è applicabile se la società percettrice degli interessi è una società conduit che non è il beneficiario effettivo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza UE e nazionale (fra cui le 'sentenze danesi' della Corte di giustizia e pronunce della Cassazione) e ha enunciato che il contribuente deve provare di essere il beneficiario effettivo superando tre test distinti (substantive business activity, dominion, business purpose). Ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, avendo la normativa e la giurisprudenza fornito indicazioni chiare, e ha escluso l'applicabilità dell'art. 37-bis come causa di illegittimità procedurale dell'accertamento. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e conferma dell'orientamento del giudice d'appello che aveva escluso l'esenzione; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 5

    Prevede la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi pagati a soggetti non residenti; applicata quando la società che riceve gli interessi non è considerata beneficiario effettivo del reddito (ovvero funge da società conduit)

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26-quater

    Recepisce l'esenzione prevista dalla Direttiva 2003/49/CE per interessi infragruppo tra soggetti residenti in Stati membri, ma subordinandola alla condizione che il percettore sia il 'beneficiario effettivo' e al rispetto dei requisiti formali (tra cui la partecipazione qualificata diretta); interpretazione restrittiva e condizionata dall'antielusione

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    Norme procedimentali (contraddittorio preventivo e motivazione rafforzata) la cui applicazione non è sovrapponibile alle disposizioni antielusive quali art. 26 e 26-quater; l'assenza del contraddittorio preventivo non invalida automaticamente gli accertamenti fondati su verifica del beneficiario effettivo

  • Direttiva 2003/49/CE (Interest and Royalties Directive)

    art. 1, art. 3, art. 5 (richiamati nel ricorso)

    Stabilisce l'esenzione alla fonte per interessi infragruppo tra Stati membri a determinate condizioni; contiene la clausola del 'beneficiario effettivo' che impedisce l'abuso tramite società interposte; la Corte di giustizia e la Cassazione richiedono verifica sostanziale del ruolo del percettore

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    art. 49 (ex art. 43 TCE) libertà di stabilimento, art. 63 (libera circolazione dei capitali)

    I diritti europei non garantiscono automaticamente l'esenzione quando la struttura societaria è finalizzata all'elusione fiscale; l'esenzione può essere limitata se vi è abuso o interposizione priva di sostanza economica

  • Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni Italia-Lussemburgo

    Prevede strumenti per evitare la doppia imposizione (esenzione o credito d'imposta) qualora il reddito sia imponibile in Italia e il percettore sia residente in Lussemburgo; possibile rimedio per il percettore estero per evitare duplicazioni fiscali

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia: cause riunite C-115/16, C-116/16, C-117/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16 (sent. 26.02.2019)

    Chiariscono la nozione di 'beneficiario effettivo' e indicano che la clausola va interpretata ampiamente per prevenire treaty shopping; consentono l'approccio look-through e indicano il necessario controllo di sostanza economica

  • Giurisprudenza di legittimità italiana

    Cass. n. 14756/2020, nn. 32840/2018, 32842/2018, 27112/2016, 24297/2019, 17746/2021 (richiamate)

    Confermano i criteri applicativi nazionali: il contribuente deve provare di essere beneficiario effettivo; la verifica include parametri-indicativi e tre test (substantive business activity, dominion, business purpose); il requisito della partecipazione qualificata è generalmente inteso come 'diretto'

Massime di principio

  • Onere della prova: è il contribuente che invoca lo status di beneficiario effettivo a doverlo dimostrare; l'Amministrazione, se contestata la sostanza, deve provare l'abuso o l'artificiosità
  • Tre test principali per valutare il beneficiario effettivo: (i) substantive business activity test (esistenza di attività economica reale), (ii) dominion test (capacità di disporre liberamente degli importi ricevuti), (iii) business purpose test (motivazioni economiche non fittizie dell'interposizione)
  • La clausola del 'beneficiario effettivo' va interpretata ampiamente per contrastare il treaty shopping: una società che funge da mero canale (conduit) senza autonomia gestionale o economica non può godere dell'esenzione
  • Requisito di partecipazione qualificata previsto dalla normativa/IRD è inteso in senso 'diretto' (non si estende automaticamente alle partecipazioni indirette o a catene con subholding senza titolarità sostanziale)
  • Approccio 'look-through': se la società interposta non è beneficiario effettivo, può comunque essere verificato se il soggetto finale indicato possiede i requisiti per l'esenzione; ciò non implica automatismi, richiede prova di sostanza
  • Questioni di diritto UE (compatibilità con libertà di stabilimento) non impediscono l'applicazione di misure antielusive chiaramente motivate; il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la giurisprudenza UE è consolidata
  • Profili procedurali (art. 37-bis) non invalidano automaticamente gli accertamenti fondati su regole sostanziali antielusive: le garanzie procedimentali non sono sovrapponibili alle regole specifiche sul beneficiario effettivo
  • Rimedio per la doppia imposizione: l'eventuale esposizione fiscale del beneficiario estero può essere affrontata tramite meccanismi convenzionali (credito di imposta o procedure amichevoli) e non implica automaticamente il diniego della ritenuta da parte dello Stato della fonte

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