Cassazione Penale, Sentenza n. 2250/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di consegna per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo di natura processuale relativo al reato di furto aggravato commesso il 9 gennaio 2019 in un campeggio a Rovigno: forzamento di distributrici di bevande e sottrazione di euro 623,34. Il ricorrente ha impugnato la decisione di consegna denunciando mancata conoscenza del procedimento a suo carico, indeterminatezza della durata della misura, violazione del diritto al silenzio e insufficiente quadro indiziario nel mandato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che si trattasse di un mandato processuale idoneo e contenente le informazioni richieste dall'art. 6, comma 1, della legge n. 69/2005 (nella versione dopo il d.lgs. n. 10/2021). Ha rilevato che l'autorità croata aveva validamente citato l'imputato e aveva disposto tentativi di accompagnamento coatto andati vani; la consegna per assicurare la presenza all'udienza dibattimentale è proporzionata, la durata della custodia appare determinabile e limitata alla finalità di consentire la partecipazione alla prima udienza e il richiedente non ha dimostrato l'irregolarità delle notifiche né l'indeterminatezza delle circostanze del reato. Inoltre, la Corte ha ritenuto sufficiente la descrizione dei fatti contenuta nel mandato e ha escluso che la partecipazione coattiva pregiudichi il diritto al silenzio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69 (mandato di arresto europeo)
art. 6, comma 1; art. 6, comma 1-bis; art. 16; art. 22, comma 5
L'art. 6 comma 1 richiede che il mandato contenga la descrizione delle circostanze del reato (momento, luogo, grado di partecipazione). Dopo il d.lgs. n. 10/2021 è stato eliminato l'obbligo di allegare la relazione illustrativa sulle fonti di prova, pertanto il mandato deve essere autosufficiente ma non richiede più la documentazione probatoria allegata. L'art. 16 consente richieste integrative da parte dello Stato di esecuzione; l'art. 22 comma 5 disciplina adempimenti della cancelleria dopo la decisione.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Ha modificato la legge n. 69/2005 eliminando l'obbligo di allegare la relazione illustrativa delle fonti di prova al mandato, incidendo così sui contenuti richiesti e sulle correlate cause di rifiuto.
d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108
Introduce il principio di proporzionalità per le misure restrittive con riferimento alla richiesta di consegna: la consegna è compatibile se sono state inutilmente esperite misure meno invasive e se la finalità perseguita giustifica la misura.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Garantisce il diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che la conoscenza formale del procedimento non basti per invalidare l'EAW solo se risulta che l'imputato sia stato regolarmente citato e siano stati esperiti tentativi di garantirne la presenza.
Costituzione italiana
Tutela il diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la consegna per partecipare al dibattimento non annulli le garanzie difensive, incluso il diritto al silenzio.
Massime di principio
- Per i mandati di arresto europeo di natura processuale è sufficiente che il mandato contenga una descrizione chiara delle circostanze del reato (momento, luogo, grado di partecipazione); non è più obbligatorio allegare una relazione illustrativa delle prove dopo le modifiche del 2021.
- La consegna per partecipare a un procedimento estero è compatibile con il principio di proporzionalità se prima sono stati tentati, senza esito, mezzi meno invasivi per assicurare la presenza dell'imputato.
- La mancata comparizione dell'imputato, se risultano regolari citazioni e tentativi di accompagnamento coatto, giustifica la consegna processuale e non costituisce automaticamente violazione della conoscenza del procedimento.
- La durata della custodia in vista della partecipazione alla prima udienza può essere considerata determinabile e limitata alla finalità processuale se l'ordinamento richiedente non celebra il processo senza la presenza dell'imputato e il calendario delle udienze è prevedibile.
- Il trasferimento coattivo per garantire la partecipazione al dibattimento non annulla le garanzie difensive, incluso il diritto al silenzio; tuttavia, per opporsi efficacemente è utile documentare l'irregolarità delle notifiche o la sproporzione della misura.
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