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Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25870 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, per l'anno d'imposta 2001, il reddito dichiarato ai fini IVA, IRPEF e IRAP applicando gli studi di settore. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la pretesa ritenendo che lo scostamento rispetto agli studi dovesse essere corroborato da ulteriori elementi e che le dichiarazioni della contribuente sulla situazione dell'impresa e del settore fossero sufficienti. L'Agenzia ha contestato tale decisione deducendo, da un lato, la violazione delle norme sugli studi di settore e, dall'altro, l'insufficienza della motivazione della sentenza, che non indicava quali dichiarazioni ed elementi probatori fossero stati concretamente valutati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria e ha rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha chiarito che, se il contribuente non partecipa al contraddittorio preventivo o non formula allegazioni, l'Ufficio non deve fornire ulteriori elementi oltre allo scostamento dagli studi di settore. Tuttavia, il contribuente può ancora difendersi in giudizio; in tal caso il giudice deve esaminare concretamente le prove offerte e motivare in modo specifico il loro eventuale rilievo.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis

    Applicazione degli studi di settore per la ricostruzione della normale redditività

    La norma costituisce la base normativa degli studi di settore utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per stimare ricavi e redditi, ma tali strumenti hanno natura statistica e non determinano automaticamente la pretesa tributaria.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3

    Accertamenti fondati su gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e condizioni dell'attività svolta

    Lo scostamento dagli studi di settore può fondare l'accertamento nell'ambito di una valutazione presuntiva, ma la sua efficacia probatoria dipende dal contraddittorio e dalla concreta applicabilità dello standard all'impresa.

  • L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 1

    Disciplina dell'utilizzazione degli studi di settore nell'accertamento tributario

    La procedura standardizzata basata sugli studi di settore richiede il confronto con il contribuente e consente a quest'ultimo di dimostrare circostanze specifiche che rendano inattendibile l'applicazione dello standard.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    È il vizio denunciato dall'Agenzia per contestare l'errata interpretazione delle regole relative agli studi di settore e al contraddittorio.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    È stato dedotto il vizio motivazionale della sentenza regionale, ritenuta assertiva e priva dell'indicazione degli elementi concreti posti a fondamento del superamento degli studi di settore.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 26635 del 2009

    Gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici; la gravità, precisione e concordanza della presunzione nasce in esito al contraddittorio con il contribuente

    Lo scostamento dagli standard non è sufficiente da solo in modo automatico: l'Ufficio deve attivare il contraddittorio e, se il contribuente presenta contestazioni, deve motivare sulle ragioni per cui le ritiene inattendibili.

Massime di principio

  • Gli studi di settore sono strumenti presuntivi e statistici: il solo scostamento dal reddito standard non rende automaticamente fondata la pretesa tributaria.
  • Il contraddittorio con il contribuente deve essere attivato; se il contribuente non partecipa o non presenta alcuna allegazione, l'Ufficio può fondare l'accertamento sullo scostamento senza ulteriori dimostrazioni specifiche.
  • La mancata partecipazione al contraddittorio non impedisce al contribuente di difendersi successivamente in giudizio, ma impone che produca elementi concreti e specifici.
  • Il giudice deve valutare espressamente le prove e le circostanze addotte dal contribuente, spiegando perché siano o non siano idonee a superare la presunzione derivante dagli studi di settore.
  • Una motivazione generica, basata su astratte considerazioni sull'andamento del settore o dell'impresa, può essere cassata se non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.

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