Sentenza del 19/12/2017 n. 7739 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro Ipotecarie e Catastali - Notaio - Registrazione - Duplicazione di pagamento - Rimborso - Diritto alla compensazione - Compete - Rifiuto - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl rifiuto dell'Amministrazione finanziaria è stato ritenuto illegittimo. Al notaio compete il diritto di utilizzare la compensazione prevista dalla legge per recuperare l'imposta di registro versata due volte per la registrazione del medesimo atto. La duplicazione del pagamento genera quindi un credito recuperabile mediante compensazione, secondo le modalità previste dalla normativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il notaio aveva versato due volte, nello stesso giorno, l'imposta di registro relativa alla medesima operazione: una prima volta con modalità tradizionale e una seconda volta mediante procedura telematica. Avendo così maturato un credito per pagamento duplicato, aveva chiesto di utilizzare la compensazione prevista dall'art. 3-ter del d.lgs. n. 463/1997, come modificato dall'art. 38, comma 5, del d.l. n. 78/2010. L'Amministrazione aveva rifiutato tale possibilità.
Norme richiamate
Art. 3-ter del d.lgs. 18 novembre 1997, n. 463
La norma riconosce la possibilità di compensare somme versate in eccedenza nell'ambito degli adempimenti telematici relativi alla registrazione degli atti, consentendo il recupero del credito derivante da un pagamento duplicato o indebito.
Art. 38, comma 5, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78
La disposizione ha modificato e ampliato la disciplina dell'art. 3-ter del d.lgs. n. 463/1997, rafforzando il diritto alla compensazione delle somme versate in eccesso.
Massime di principio
- Quando la stessa imposta viene versata due volte per il medesimo atto e nello stesso periodo, il contribuente o il soggetto obbligato al pagamento può chiedere il recupero dell'eccedenza, anche mediante compensazione se prevista dalla disciplina applicabile.
- L'Amministrazione finanziaria non può negare automaticamente la compensazione quando siano comprovati sia il doppio pagamento sia l'identità dell'atto cui i versamenti si riferiscono.
- La duplicazione del pagamento non comporta la perdita del credito: il soggetto interessato deve documentare i versamenti, l'atto registrato e l'assenza di utilizzo precedente del medesimo credito.
- La decisione riguarda specificamente il meccanismo di compensazione previsto per le imposte collegate alla registrazione telematica e non implica che ogni credito tributario possa essere compensato senza rispettare le condizioni e le procedure stabilite dalla legge.
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