Sentenza n. 14764/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Istruzioni per la consultazione e pubblicazione delle GPS della provincia di Reggio Calabria per il biennio 2026/2028, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio al ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti concernenti la formazione e pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Reggio Calabria, contestando la mancata attribuzione di 30 punti per ciascuna delle classi di concorso AM48 e AS48. Ha chiesto il riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto dal punto A.2, lettera e), della Tabella A/3 allegata all'O.M. 16 febbraio 2026, in ragione della selettività del titolo di accesso, con conseguente ricollocazione nella corretta posizione in graduatoria. La controversia è stata esaminata dal TAR, inizialmente adito anche per la domanda cautelare, in sede di sentenza immediata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardi esclusivamente la legittimità dell'attribuzione del punteggio individuale nelle GPS. In materia di graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze, gli atti di formazione e aggiornamento sono adottati dall'amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; la posizione dedotta è pertanto di diritto soggettivo. Le relative procedure non costituiscono procedure concorsuali, poiché non implicano valutazioni discrezionali, ma consistono nella verifica vincolata del possesso dei titoli e del rispetto delle modalità e dei termini previsti dagli atti regolatori. La giurisdizione amministrativa residua soltanto quando venga contestata direttamente la validità dell'atto generale o regolamentare che disciplina l'accesso alle graduatorie, e la tutela della posizione individuale sia conseguenza dell'eventuale annullamento di tale atto. Poiché nel caso concreto era contestata l'attribuzione del punteggio individuale, la controversia deve essere eventualmente riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione di riparto.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Consente al giudice, sentite le parti e verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, di definire immediatamente nel merito il giudizio in sede cautelare.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato
Le determinazioni relative all'attribuzione del punteggio nelle graduatorie per supplenze sono riconducibili alla gestione privatistica del rapporto di lavoro e incidono su diritti soggettivi.
art. 11 c.p.a.
il ricorso potrà eventualmente essere riproposto
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali nei limiti previsti dalla disposizione.
punto A.2, lettera e), Tabella A/3 allegata all'O.M. 16 febbraio 2026
riconoscimento degli ulteriori 30 punti per ciascuna classe di concorso
È la disposizione regolatrice invocata dal ricorrente per ottenere il punteggio aggiuntivo connesso al carattere selettivo del titolo di accesso; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative alla corretta attribuzione del punteggio individuale nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguardano diritti soggettivi e atti adottati dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.
- La formazione e l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze non costituiscono procedure concorsuali quando si limitano alla verifica vincolata dei titoli posseduti e del rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla disciplina regolatrice, senza esercizio di valutazioni discrezionali.
- La giurisdizione amministrativa sulle graduatorie per supplenze sussiste soltanto quando la controversia investe direttamente la validità dell'atto generale o regolamentare che disciplina l'accesso alle graduatorie; la tutela della posizione individuale può essere esaminata dal giudice amministrativo solo come conseguenza dell'eventuale annullamento di tale atto.
- In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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