Cassazione Penale, Sentenza n. 32271/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati contestati a più imputati e aveva rideterminato, in termini più favorevoli, la pena per i residui reati ritenuti a carico del ricorrente. Il ricorso articolava sette motivi: violazione dell'art. 521 c.p.p. e nullità della sentenza per difetto di correlazione tra imputazione e decisione, in relazione al riferimento al mutamento di destinazione d'uso dell'immobile; motivazione apparente e illegittimo ricorso alla motivazione per relationem; vizio di motivazione e violazione di legge sul trattamento sanzionatorio; carenza di motivazione sulla recidiva; vizio di motivazione e travisamento della prova quanto alla conferma della responsabilità per i reati non prescritti; omessa valutazione della demolizione delle opere abusive; contraddittorietà intrinseca della sentenza per avere dichiarato prescritti alcuni reati e confermato la responsabilità per altri senza una riconsiderazione complessiva della vicenda. La Corte ha ritenuto il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo manifestamente infondati, mentre ha dichiarato inammissibili per genericità il secondo e il settimo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla correlazione tra imputazione e sentenza, ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato alcuna effettiva eterogeneità o incompatibilità tra i fatti contestati e quelli ritenuti, e che le condotte materiali per cui era intervenuta la condanna coincidevano con quelle contestate; il riferimento al mutamento di destinazione d'uso non aveva modificato l'imputazione. La questione era comunque assorbita dalla prescrizione del reato urbanistico di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001. La censura sulla motivazione per relationem è stata ritenuta generica, poiché non indicava quali motivi di appello fossero stati omessi né quale incidenza avrebbero avuto sull'esito. La doglianza sulla pena è stata respinta perché la Corte di appello aveva ridotto il trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado, da 16 mesi di reclusione e 800 euro di multa a 15 mesi e 600 euro, ulteriormente ridotti per il rito abbreviato a 10 mesi di reclusione e 400 euro di multa. La recidiva risultava motivata mediante il riferimento al certificato del casellario e alla reiterazione sistematica di condanne per diverse fattispecie delittuose, nonostante precedenti benefici. La censura sulla responsabilità per i reati residui è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile, poiché non proposta con i motivi di appello; era pertanto legittimo il richiamo alla motivazione di primo grado. La demolizione delle opere abusive era stata considerata dalla Corte di appello, che aveva revocato l'ordine di demolizione, e il ricorrente non aveva specificato quale ulteriore effetto dovesse produrre. Infine, la denuncia di contraddittorietà interna è stata giudicata priva di contenuto concreto e di effettivo confronto con la motivazione impugnata. All'inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 521 c.p.p.
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza è violato quando tra i fatti contestati e quelli ritenuti non sia individuabile un nucleo comune e sussista un rapporto di eterogeneità e incompatibilità tale da impedire l'esercizio del diritto di difesa.
art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Il reato urbanistico richiamato è stato dichiarato estinto per prescrizione; la Corte ha ritenuto assorbita la censura relativa al mutamento di destinazione d'uso.
art. 442, comma 2, c.p.p.
La pena è stata ulteriormente ridotta in ragione del rito abbreviato.
art. 131-bis c.p.
La demolizione delle opere abusive non è stata valutata come condotta susseguente al reato rilevante ai fini della particolare tenuità, poiché il relativo punto della sentenza di appello non era stato specificamente impugnato.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza è violato soltanto quando tra il fatto contestato e quello ritenuto non sia individuabile un nucleo comune e la loro eterogeneità o incompatibilità renda concretamente impossibile la difesa; il generico richiamo alla violazione del diritto di difesa non è sufficiente.
- È inammissibile per genericità il motivo che contesti la motivazione per relationem senza indicare specificamente quali motivi di impugnazione siano stati omessi e quale decisiva incidenza avrebbero avuto sull'esito del giudizio.
- La motivazione della pena può essere ritenuta adeguata quando il giudice di appello richiami il trattamento sanzionatorio di primo grado e determini una pena complessivamente più favorevole, purché il ricorrente non dimostri uno specifico interesse concreto alla censura.
- La recidiva può essere congruamente motivata mediante il riferimento al casellario giudiziale e alla reiterazione sistematica di condanne, quando tali elementi siano utilizzati per evidenziare la maggiore pericolosità concreta e l'inefficacia delle precedenti condanne e misure favorevoli.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura sulla responsabilità penale proposta per la prima volta, quando non sia stata dedotta con i motivi di appello; in tale situazione è legittimo il richiamo del giudice di appello alla motivazione di primo grado, se questa sia ampia e argomentata.
- La denuncia di omessa valutazione di un elemento decisivo deve indicare quale specifica incidenza quell'elemento avrebbe avuto sull'esito del giudizio; non è sufficiente allegare genericamente la demolizione delle opere abusive, quando essa sia già stata considerata dal giudice e abbia determinato la revoca dell'ordine di demolizione.
- È inammissibile per genericità il motivo che denunci una contraddittorietà o disarmonia della motivazione senza confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo della decisione e senza individuare una concreta incompatibilità logica.
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