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Circolare

Circolare numero 84 del 26-4-2000

Imponibilità ai fini previdenziali: - dell’indennità di mensa corrisposta al personale di strutture operative in determinate condizioni; - delle somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti per asili nido, colonie climatiche, borse di studio in favore di dipendenti e familiari; - dei prestiti concessi ai dipendenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti sull’indennità sostitutiva di mensa, precisando quando essa resta esclusa dal reddito di lavoro dipendente e da quando decorrono i nuovi criteri. Inoltre riepiloga le modifiche in tema di opere e servizi di utilità sociale, distinguendo tra servizi destinati alla generalità o a categorie di dipendenti e somme erogate per specifiche finalità familiari. Infine segnala la novità sui prestiti ai dipendenti, per i quali dal 1° gennaio 2000 il parametro di riferimento è il TUR al 31 dicembre di ogni anno, con effetti anche contributivi per le rate maturate dopo il 31 dicembre 1999.

Chiarimenti su indennità sostitutiva di mensa, opere e servizi di utilità sociale e prestiti ai dipendenti

Indennità sostitutiva di mensa, opere e servizi di utilità sociale e prestiti ai dipendenti

La circolare richiama e coordina i chiarimenti già forniti dal Ministero delle finanze in materia di redditi di lavoro dipendente, con particolare riguardo all’indennità sostitutiva di mensa, alle opere e servizi di utilità sociale e alla tassazione dei prestiti ai dipendenti. Il testo precisa sia l’ambito applicativo delle esclusioni dal reddito, sia le decorrenze delle modifiche normative intervenute tra il 1998 e il 2000.

Indennità sostitutiva di mensa: ambito di esclusione

Con la risoluzione n. 41/E del 30 marzo 2000 viene chiarita l’applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, che ha modificato l’art. 48, comma 2, lettera c), del Tuir. La norma disciplina il trattamento fiscale delle indennità corrisposte ai dipendenti in sostituzione della somministrazione del vitto e del servizio mensa.

La circolare precisa che l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente opera entro il limite giornaliero complessivo di lire 10.240 soltanto se l’indennità è corrisposta a lavoratori che presentino congiuntamente le seguenti condizioni:

  • orario di lavoro comprensivo della pausa pranzo;
  • svolgimento dell’attività presso una unità produttiva;
  • ubicazione dell’unità produttiva in un luogo che non consenta di raggiungere, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, un vicino luogo di ristorazione nel tempo disponibile per la pausa.

Viene inoltre chiarito che l’esclusione decorre dal 1° gennaio 1998. La risoluzione distingue questa fattispecie dai buoni pasto, che restano esclusi dalla tassazione fino a lire 10.240, e osserva che per le indennità di mensa il beneficio compete solo nei casi sopra indicati, vale a dire per addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione.

Criteri interpretativi per le unità produttive in zone prive di ristorazione

La risoluzione evidenzia che la verifica della sussistenza di unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione richiede un esame concreto del caso specifico, senza poter fissare criteri assoluti e generali. Il Ministero indica tuttavia un criterio orientativo, fondato sulla concreta possibilità per il lavoratore di raggiungere un luogo di ristorazione durante la pausa congedata dal turno.

In tale prospettiva, risultano esclusi dall’agevolazione i dipendenti ai quali l’articolazione dell’orario di lavoro non consenta di fruire della pausa pasto, nonché coloro che non sono stabilmente assegnati a una unità intesa come sede di lavoro.

Opere e servizi di utilità sociale: modifica dal 1° gennaio 2000

Dal 1° gennaio 2000, l’art. 13, comma 1, n. 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 ha modificato la disciplina dell’art. 48 del Tuir in materia di redditi di lavoro dipendente. La circolare sottolinea che è stata eliminata la previsione generale di esclusione dal reddito per le somme erogate per le finalità dell’art. 65 Tuir, salvo il mantenimento della non concorrenza per le somme destinate a:

  • borse di studio;
  • asili nido;
  • colonie climatiche.

La nuova lettera f) riproduce sostanzialmente la precedente disciplina dell’art. 48, comma 2, lettera e), vigente prima della sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314/1997. Ne consegue il ripristino dell’esclusione dal reddito per l’utilizzo delle opere e dei servizi messi a disposizione dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, quando tali opere e servizi sono destinati a finalità di educazione, istruzione, ricreazione, culto, assistenza sociale e sanitaria.

Limiti soggettivi e natura fringe benefit

La circolare ribadisce che le somme o l’utilizzo dei servizi non concorrono al reddito di lavoro dipendente soltanto se sono rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti. In caso contrario, quando siano destinati a singoli lavoratori o utilizzatori individuati, assumono natura di fringe benefit e concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Viene richiamata, in materia, anche la circolare del Ministero delle finanze n. 247/E del 29 dicembre 1999.

Prestiti ai dipendenti: parametro TUR al 31 dicembre

Per i prestiti concessi direttamente ai dipendenti, o che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi ai sensi dell’art. 48, comma 4, lettera b), del Tuir, il reddito di lavoro dipendente è determinato assumendo il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto, poi TUR, e quello calcolato al tasso applicato al prestito.

La novità introdotta dall’art. 13, comma 4, n. 4, del D.Lgs. n. 505/1999 stabilisce che, dal 1° gennaio 2000, ai fini della determinazione dell’imponibile del compenso in natura relativo ai prestiti ai lavoratori dipendenti, il parametro di riferimento è il TUR vigente al 31 dicembre di ciascun anno. La stessa regola si applica anche ai fini contributivi alle rate di mutuo maturate per i periodi successivi al 31 dicembre 1999.

Resta ferma, infine, l’applicazione delle eccezioni previste dalla norma.

Punti principali

Indennità sostitutiva di mensa: criteri di esclusione dal reddito

La risoluzione n. 41/E del 30 marzo 2000 chiarisce l’applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 56/1998. L’esclusione dal reddito imponibile opera fino a lire 10.240 al giorno per i lavoratori che: abbiano un orario di lavoro comprensivo della pausa pranzo; siano stabilmente addetti a un’unità produttiva; l’unità produttiva sia ubicata in un luogo che non consenta di raggiungere, senza mezzi di trasporto, un punto di ristoro nel tempo della pausa. L’esclusione decorre dal 1° gennaio 1998.

Opere e servizi di utilità sociale: nuova disciplina dal 1° gennaio 2000

Dal 1° gennaio 2000 il D.Lgs. n. 505/1999 ha eliminato la previsione generale di esclusione dal reddito per le somme erogate per le finalità dell’art. 65 Tuir, mantenendo la non concorrenza solo per le somme destinate a borse di studio, asili nido e colonie climatiche. È ripristinata l’esclusione per l’utilizzo delle opere e dei servizi aziendali messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, ma limitatamente alle finalità di assistenza sociale e sanitaria. Se invece le somme o i servizi non sono rivolti alla generalità o a categorie di dipendenti, costituiscono fringe benefit imponibile.

Prestiti ai dipendenti: nuovo parametro di calcolo

Per i prestiti concessi direttamente o ottenibili da terzi, il reddito di lavoro dipendente continua a essere determinato assumendo il 50% della differenza tra interessi calcolati al tasso di riferimento e interessi al tasso applicato. Dal 1° gennaio 2000, tuttavia, il parametro di riferimento è il TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno, invece del tasso vigente al momento della concessione del prestito. La nuova regola si applica anche ai fini contributivi alle rate di mutuo maturate per i periodi successivi al 31 dicembre 1999, restando ferme le eccezioni previste dalla norma.

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