Cassazione Civile, Ordinanza n. 21467/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, una sopravvenienza attiva relativa a un contributo pubblico ricevuto dalla società. Il contributo era stato concesso dalla Regione Sicilia per un progetto di investimento e versato in più tranche negli anni 2004, 2007 e 2009; l'Ufficio sosteneva che si trattasse di un contributo in conto capitale, da tassare per cassa nell'esercizio di percezione, ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b, TUIR, con conseguente imponibilità della quota non dichiarata. La società aveva invece sostenuto che il contributo fosse in conto impianti, perché correlato a un programma di investimento comprendente spese di progettazione, studio di fattibilità, acquisto di suolo e realizzazione di beni strumentali, e quindi non imponibile come sopravvenienza attiva. Il ricorso per cassazione dell'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 88 TUIR e dell'art. 30 della legge regionale siciliana n. 32 del 2000, deducendo che la sentenza regionale avesse erroneamente qualificato il contributo come in conto impianti, trascurando la natura del progetto agevolato e la finalità della disciplina regionale. La società eccepiva anche l'inammissibilità del motivo per richiesta di riesame del merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità e ha respinto il ricorso. Ha affermato che, in tema di reddito d'impresa, il contributo conserva natura di contributo in conto impianti quando è destinato all'acquisto o alla realizzazione di beni strumentali ammortizzabili, anche se il progetto agevolato include spese accessorie come progettazione, studi e acquisto del suolo, purché tali componenti siano parte di un unico programma d'investimento finalizzato alla realizzazione del bene strumentale. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva qualificato il contributo come in conto impianti e ha confermato il rigetto dell'appello erariale. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate, con distrazione in favore del difensore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 88, comma 3, lett. b, TUIR
"i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità..."
i contributi in conto capitale costituiscono sopravvenienze attive tassabili per cassa, mentre i contributi in conto impianti, destinati a beni ammortizzabili, non generano sopravvenienze ma rilevano sul costo del cespite e tramite ammortamento.
art. 85, comma 1, lett. g) e h), TUIR
richiamato nel testo dell'art. 88
sono esclusi dalla sopravvenienza attiva i contributi che rientrano nelle previsioni di tali lettere, secondo il richiamo operato dall'art. 88.
art. 21, comma 4, L. n. 449 del 1997
ha modificato il regime dei contributi in conto impianti, escludendo che essi generino sopravvenienze attive o ricavi e prevedendo la loro rilevanza tramite riduzione del costo del cespite.
art. 30 L.R. Sicilia n. 32 del 2000
individua i soggetti destinatari delle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, ma non determina da solo la natura del contributo.
art. 189 L.R. Sicilia n. 32 del 2000
"nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale..."
disciplina la procedura di erogazione e mostra che la natura del beneficio dipende dal collegamento con l'iniziativa ammessa e dalle modalità di avanzamento dell'intervento.
art. 191 L.R. Sicilia n. 32 del 2000
prevede la revoca dei benefici se i beni acquistati con il contributo sono alienati, ceduti o distratti entro il quinquennio, confermando il vincolo di destinazione al bene realizzato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 93 c.p.c.
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi d'impresa, la qualificazione di un contributo pubblico dipende dal nesso funzionale tra il finanziamento e l'investimento agevolato: se il contributo è specificamente destinato all'acquisto o alla realizzazione di beni strumentali ammortizzabili, esso va qualificato come contributo in conto impianti.
- La presenza, nel progetto finanziato, di voci accessorie come studi, progettazione o acquisto del suolo non esclude la natura di contributo in conto impianti quando tali voci siano parte di un unico programma di investimento finalizzato alla realizzazione del cespite.
- I contributi in conto capitale sono tassabili come sopravvenienze attive nell'esercizio di incasso, mentre i contributi in conto impianti non generano sopravvenienze attive né ricavi e incidono fiscalmente tramite riduzione del costo del bene o tramite quote di ammortamento.
- Quando la disciplina agevolativa collega l'erogazione del beneficio alla realizzazione e conservazione del bene finanziato, tale vincolo è indicativo della natura in conto impianti del contributo.
- Il criterio di imputazione per competenza dei contributi costituisce eccezione rispetto alla regola del criterio di cassa e deve essere provato da chi lo invoca.
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