Cassazione Penale, Sentenza n. 21916/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su tre profili principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunto travisamento e valutazione errata delle prove, con particolare riguardo alla perizia balistica (incompatibilità tra bossolo e pistola), alla rilevanza dell'abbigliamento rinvenuto nella disponibilità del ricorrente e alla presunta parcellizzazione e scorretta valutazione delle intercettazioni; (2) contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., in relazione alla situazione personale e familiare del ricorrente; (3) mancato riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. con sentenza precedente (Gup n. 1226/2018).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, reiterativi e manifestamente infondati, osservando che la Corte di appello ha dato motivazione logica e persuasiva, aderendo alle valutazioni del giudice di primo grado (doppia conforme). In particolare la Suprema Corte ha ritenuto legittima la valutazione della perizia balistica e dell'abbigliamento come elementi indiziari, ha considerato corretta la valutazione delle intercettazioni (valorizzate come prove dirette o indiziarie, in quanto gravi, precise e concordanti), ha giudicato fondata la decisione di non concedere le attenuanti generiche e ha dichiarato inammissibile il motivo sulla continuazione per carenza di specificità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen. e art. 628, comma terzo, n.1 cod. pen.
artt. 110, 628, comma terzo, n.1, cod. pen.
Norme relative al reato contestato: la Corte conferma la ricostruzione del fatto e la qualificazione giuridica adottata dai giudici di merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla esposizione dei motivi in cassazione: il ricorso va motivato nei limiti necessari; ricorsi reiterativi o generici sono inammissibili
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
La Corte di legittimità può esaminare il travisamento o omessa considerazione della prova solo se si tratta di prova decisiva e l'errore è palese, idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la loro concessione è discrezionale e richiede elementi positivi tali da giustificare la diminuzione di pena; la Corte ha ritenuto assenti tali elementi
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione: la doglianza relativa alla riconoscibilità della continuazione è stata ritenuta generica e non adeguatamente sviluppata per il sindacato di legittimità
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Criterio per l'uso di elementi indiziari: intercettazioni con valore indiziario devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse soddisfatto dalle intercettazioni valorizzate in motivazione
artt. 132 e 133 cod. pen.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi guida per la determinazione della pena: il giudice del merito esercita discrezionalità nella graduazione del trattamento sanzionatorio, sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà o illogicità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; applicata per disporre il versamento di euro 3.000
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivaluta liberamente le prove: censure che chiedono una diversa lettura del merito probatorio sono inammissibili se non indicano un travisamento decisivo della prova.
- Quando vi è una doppia conforme (sentenza di primo e secondo grado conclusive e coerenti), è molto difficile per la Cassazione ottenere riedizione del giudizio; il ricorrente deve individuare specificamente errori di diritto o travisamenti incontestabili.
- Il vizio di 'travisamento della prova' è sindacabile in Cassazione solo se riguarda una prova decisiva e la difformità tra il contenuto reale dell'atto e l'uso fatto dal giudice è palese e capace di disarticolare il ragionamento decisorio.
- Le intercettazioni possono costituire prova diretta o indiziaria: se impiegate come indizi devono essere gravi, precise e concordanti; la loro interpretazione criptica o cifrata resta valutazione di merito, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità.
- Per ottenere la concessione delle attenuanti generiche è necessario dimostrare elementi positivi a favore dell'imputato; la mera invocazione di difficoltà personali senza riscontri non obbliga il giudice a concederle.
- I motivi ripetitivi o che non si confrontano con la motivazione della Corte d'appello sono considerati generici e possono portare all'inammissibilità del ricorso per cassazione.
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