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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27165/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione su tutte le imputazioni del capo 5), già oggetto di revoca della costituzione di parte civile del fallimento interessato; aveva assolto l'imputato dai capi 2.A.3), 2.A.4) e 2.B) perché il fatto non sussiste; aveva invece confermato la responsabilità per i capi 2.A.5) e 2.A.6), rideterminando la pena in due anni di reclusione con attenuanti generiche prevalenti, sospensione condizionale e non menzione. Il capo 2.A.5) riguardava la distrazione o dissipazione del magazzino sociale di una società fallita, mediante una catena di cessioni del magazzino a società interposte, ritenute fittizie e prive di adeguato corrispettivo. Il capo 2.A.6) riguardava la distrazione di somme dal patrimonio della medesima società fallita attraverso tre contratti di consulenza e un contratto di sublocazione ritenuti simulati. Il ricorso per cassazione ha dedotto: nullità del decreto che dispone il giudizio e delle successive correzioni per omissione di parte dell'imputazione; illegittima sospensione del termine di prescrizione per rinvii asseritamente richiesti dalla difesa o da coimputati; diniego di rinvio e di rinnovazione istruttoria in appello per acquisire documentazione fallimentare; vizio motivazionale sulla qualificazione distrattiva della cessione del magazzino; in via subordinata, sussunzione del fatto in ricettazione fallimentare; vizio motivazionale sulla fittizietà dei contratti; illegittima scelta del proscioglimento per prescrizione invece dell'assoluzione nel merito per i capi 5); diniego dell'attenuante del risarcimento del danno nonostante le transazioni con le parti civili e la revoca delle loro costituzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulla nullità del decreto di citazione, sulla prescrizione e sul diniego di rinnovazione istruttoria, osservando che l'omissione dell'imputazione nel decreto era una mera svista materiale sanata senza pregiudizio difensivo, che i rinvii e le sospensioni della prescrizione erano giustificati e si estendevano ai coimputati, e che la richiesta di acquisizione documentale era esplorativa e non specifica. Ha giudicato infondati i motivi relativi ai capi 2.A.5) e 2.A.6), confermando la ricostruzione dei giudici di merito circa la natura distrattiva o dissipativa delle operazioni, desunta dalla struttura negoziale anomala, dall'assenza di pagamento integrale, dalla mancanza di tracciabilità e dalla riconducibilità delle società alla sfera dell'imputato. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla ricettazione fallimentare perché nuova e comunque infondata, e infondato il motivo sull'attenuante del risarcimento, poiché la transazione non equivale a integrale riparazione del danno. L'esito finale è stato il rigetto con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    La correzione dell'errore materiale può sanare una svista grafica del decreto che dispone il giudizio, se non incide sull'identità dell'accusa né sul diritto di difesa.

  • art. 181 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla nullità del decreto di citazione, senza accoglimento.

  • art. 183 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla nullità del decreto di citazione, senza accoglimento.

  • art. 429 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla nullità del decreto di citazione, senza accoglimento.

  • art. 159 cod. pen.

    La sospensione del corso della prescrizione per legittimo impedimento opera secondo i limiti di legge e si estende ai coimputati che non abbiano causato il rinvio né si siano opposti allo stesso.

  • art. 190 c.p.p.

    La richiesta di acquisizione di documentazione e di rinnovazione istruttoria deve essere specifica, concreta e decisiva; il giudice può rigettarla implicitamente se dispone di elementi sufficienti a decidere.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato con riguardo alla prescrizione, ma la Corte ha confermato la declaratoria di estinzione per i capi prescritti.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    In presenza di causa estintiva, l'assoluzione nel merito è dovuta solo se il proscioglimento pieno emerge in modo assolutamente non contestabile dagli atti.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    L'attenuante del risarcimento richiede integrale riparazione del danno; la transazione non basta se non soddisfa interamente le pretese risarcitorie.

  • art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall.

    Richiamata come aggravante contestata e poi subita da bilanciamento con attenuanti generiche prevalenti.

  • art. 232, secondo comma, n. 2, legge fall.

    Invocato dal ricorrente in via subordinata per ricettazione fallimentare, ma ritenuto estraneo e comunque non configurabile in luogo della bancarotta fraudolenta patrimoniale.

  • art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.

    I beni distratti rientrano nella sfera di disponibilità patrimoniale del fallito indipendentemente dalla proprietà o dalla provenienza illecita.

  • art. 87 legge fall.

    Richiamato per ribadire l'obbligo di verità e la giustificazione dell'apparente inversione dell'onere della prova in tema di bancarotta.

Massime di principio

  • La nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dell'imputazione ricorre solo se l'omissione ha concretamente impedito all'imputato di conoscere l'addebito e di difendersi; una mera svista materiale sanata senza pregiudizio non comporta regressione del procedimento.
  • In presenza di causa estintiva del reato, l'assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. è consentita solo quando l'innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile e ictu oculi, senza necessità di approfondimenti.
  • La sospensione della prescrizione per rinvio dovuto a legittimo impedimento opera nei limiti di legge e si estende ai coimputati se non abbiano causato il rinvio o chiesto la separazione degli atti; non è illegittima solo perché il rinvio è stato richiesto nell'interesse di altri imputati.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale e va disposta solo se il giudice non possa decidere allo stato degli atti; la richiesta difensiva deve essere specifica, concreta e supportata dalla decisività degli atti da acquisire.
  • In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione o dissipazione può essere desunta da una complessiva operazione negoziale priva di razionale giustificazione economica, caratterizzata da passaggi fittizi, assenza di tracciabilità, mancato pagamento del prezzo e riconducibilità delle società interposte all'imputato.
  • La provenienza illecita dei beni non esclude la bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché rilevano i beni nella disponibilità del fallito; la ricettazione fallimentare è configurabile solo quando il terzo agisca senza accordo con l'imprenditore fallendo.
  • In tema di bancarotta, la mancata dimostrazione della destinazione lecita delle risorse e l'assenza di documentazione analitica possono legittimare la conclusione distrattiva, senza che ciò integri un'indebita inversione dell'onere della prova.
  • L'attenuante del risarcimento del danno richiede la integrale riparazione di ogni conseguenza dannosa; la semplice transazione o la revoca della costituzione di parte civile non bastano se il pregiudizio non risulta completamente soddisfatto.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaRiti alternativiImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processualeInutilizzabilità della provaOnere della prova

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