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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28134/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino aveva confermato le condanne di primo grado nei confronti di tre imputati: due per ricettazione e occultamento di beni, uno per furto aggravato e indebito utilizzo di carta di pagamento altrui. In cassazione, l'imputato condannato per furto aggravato e uso indebito di carta di pagamento ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità penale e, separatamente, sulla comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. Gli altri due imputati hanno dedotto la manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'eccessività della pena. La Corte ha rilevato che i motivi erano, in sostanza, una reiterazione di censure già proposte in appello, prive di specificità; inoltre, le doglianze sul trattamento sanzionatorio investivano valutazioni discrezionali del giudice di merito non sindacabili in legittimità se sorrette da motivazione congrua e non arbitraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto, per un verso, non specifici o comunque ripetitivi i motivi diretti contro la ricostruzione della responsabilità; per altro verso, ha escluso la possibilità di sindacare in sede di legittimità la valutazione discrezionale del giudice di merito sul bilanciamento tra circostanze, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non illogica. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la graduazione della pena e per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi

  • art. 591 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma l'esito di inammissibilità discende dalla valutazione di genericità e manifesta infondatezza dei motivi

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo pedissequo le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della censura di illogicità della motivazione, quando il giudice territoriale abbia fornito una motivazione non arbitraria e logicamente congrua.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice dia conto di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti: è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La determinazione della pena base, così come il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che la motivazione sia mancante, meramente apparente o manifestamente illogica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFurtoProcesso penaleImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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