Ordinanza n. 162/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 53272 del 14.10.2025; - nonché del non conosciuto parere del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024, mai notificato a parte ricorrente né allegato al provvedimento quindi non conosciuto; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per il percorso di specializzazione sul sostegno, unitamente al parere ministeriale presupposto non conosciuto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per la specializzazione sul sostegno. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’omessa o insufficiente valutazione della documentazione relativa all’iter formativo estero, incluso il piano analitico del corso di studi, nonché dell’esperienza professionale maturata nel settore. Ha inoltre contestato le argomentazioni relative all’assenza di natura abilitante del titolo e la motivazione concernente le divergenze tra i programmi formativi, in rapporto alla disciplina europea sul riconoscimento dei titoli professionali e alla possibilità di colmare le differenze mediante misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato, anche ai fini del riesame dell’istanza. A un primo e sommario esame, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa sull’iter formativo estero, il piano analitico del corso e l’esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre considerato già risolte dall’Adunanza plenaria le argomentazioni relative all’assenza di natura abilitante del titolo, richiamando le pronunce nn. 18-22 del 2022. La motivazione sulle divergenze dei programmi formativi deve essere rigorosa, anche per evitare un pregiudizio al sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e alla libera circolazione dei lavoratori; le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Il rapporto di insegnamento di sostegno a tempo indeterminato è stato valorizzato ai fini della sussistenza dei presupposti cautelari. L’udienza di merito sarà fissata con separato avviso qualora la ricorrente manifesti interesse alla trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare
La disposizione è applicata per concedere la sospensione cautelare del provvedimento, in ragione delle criticità rilevate in ordine alla valutazione amministrativa e della posizione lavorativa della ricorrente.
diritto dell’Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali
rischio di pregiudicare il sistema di diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e i connessi obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di favore della circolazione dei lavoratori
Le divergenze formative devono essere valutate con motivazione rigorosa e, ove possibile, possono essere superate mediante adeguate misure compensative.
Adunanza plenaria, pronunce nn. 18-22/2022
le argomentazioni ostative inerenti all’assenza di natura abilitante del titolo sono già state risolte dall’Adunanza plenaria
Il profilo dell’assenza di natura abilitante del titolo non può essere posto a fondamento del diniego nei termini ritenuti superati dalle pronunce richiamate.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita all’estero, l’amministrazione deve esaminare in modo completo la documentazione dell’iter formativo, compreso il piano analitico del corso di studi, e l’esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Il diniego fondato sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale deve contenere una motivazione rigorosa e specifica, anche alla luce degli obiettivi europei di riconoscimento dei titoli professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra i percorsi formativi estero e nazionale possono essere superate mediante l’imposizione di adeguate misure compensative; esse non giustificano automaticamente il rigetto dell’istanza di riconoscimento.
- In sede cautelare, la presenza di un rapporto di insegnamento di sostegno a tempo indeterminato può concorrere alla valutazione dei presupposti per la sospensione del diniego di riconoscimento, quando siano emerse criticità nella valutazione amministrativa.
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