Ordinanza n. 8181/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale numero repertorio RK/138/2024 del 09/05/2024 numero protocollo RK/4690/2024 del 09/05/2024, con la quale il Dipartimento Protezione Civile e Direzione Gestione Operativa Emergenze e Grandi Eventi di Roma Capitale ha determinato di diffidare i ricorrenti <<affinché: 1) nominino un tecnico abilitato che accerti le cause che hanno determinato il crollo del muro in questione, predisponga una verifica statica del tratto di muro ancora in essere e individui gli apprestamenti e/o gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza; 2) provvedano a far eseguire le attività e le opere atte al ripristino delle condizioni di sicurezza di cui al precedente punto 1); 3) provvedano all’invio della nomina e accettazione, da parte del tecnico, dell’incarico ricevuto entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto”; - dell’Ordinanza del Sindaco n. 64 del 7 giugno 2024 prot. RK/2024/0005815, mediante la quale si ordina: “ai proprietari dell’opera muraria e delle opere prospettanti di Via di Ponziano (alt. civ. 15) e Via Giano Parrasio (alt. civv. 33-35), come identificati nella determinazione dirigenziale del Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale num. rep. RK/138/2024 - num. prot. RK/4690 del 9 maggio 2024, di provvedere all’esecuzione delle precitate opere provvisionali entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla notificazione del presente atto”; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - dei provvedimenti resi noti nel deposito documentale effettuato da Roma Capitale in seno al presente giudizio in data 12.07.2024 ed in particolare: il verbale della Polizia locale di Roma Capitale del 5.7.2024 prot. 38575 mediante il quale si contesta ai ricorrenti l’inottemperanza all’Ordinanza sindacale n. 64/2024; - dei provvedimenti posti a conoscenza dei ricorrenti, mediante il ricorso per motivi aggiunti presentato dal Condominio di via A. Traversari n. 61, in particolare di: - “Plurimi sopralluoghi di cui l’ultimo effettuato il 03/07/2024; -rispettivi verbali ove esistenti ed in quanto effettivamente lesivi, di contenuto ed estremi sconosciuti, quali atti presupposti; -cerifiche alla data odierna dei sistemi informatici della Direzione Tecnica del XII Municipio e del XII Gruppo Polizia Locale di Roma Capitale, in quanto effettivamente lesive, di contenuto ed estremi sconosciuti, quali atti presupposti” nonché: - comunicazione consegna lavori datata 19/07/2024 prot. 151553, adottata da Roma Capitale Dip. Infrastrutture e Lavori Pubblici; -processo verbale di consegna delle aree; - tutti gli atti ai predetti connessi, siano essi presupposti che consequenziali, ancorché non conosciuti e comunque lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffida dirigenziale e ordinanza sindacale aventi a oggetto l'accertamento delle cause del crollo di un muro e l'esecuzione di opere provvisionali e di ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché gli atti successivi contestati con motivi aggiunti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti adottati da Roma Capitale a seguito del crollo della porzione sommitale di una struttura muraria situata lungo via di Ponziano e via Giano Parrasio. La determinazione dirigenziale imponeva di nominare un tecnico abilitato, accertare le cause del crollo, verificare staticamente la parte residua del muro, individuare gli interventi necessari e realizzarli, trasmettendo la nomina del tecnico entro sessanta giorni. L'ordinanza sindacale imponeva inoltre ai proprietari dell'opera muraria e delle opere prospettanti di eseguire opere provvisionali entro dieci giorni. Con motivi aggiunti sono stati contestati il verbale della Polizia locale relativo alla presunta inottemperanza all'ordinanza, gli ulteriori sopralluoghi e relativi verbali, le verifiche dei sistemi informatici comunali, la comunicazione di consegna dei lavori, il verbale di consegna delle aree e gli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli vizi di legittimità dedotti dai ricorrenti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell'Università Sapienza di Roma, con facoltà di delega e di avvalersi di collaboratori o specialisti. Il verificatore dovrà descrivere puntualmente lo stato dei luoghi, individuare le aree interessate dal crollo e i relativi proprietari, anche catastalmente e secondo la toponomastica, chiarire la posizione delle proprietà dei ricorrenti rispetto al luogo del sinistro, accertare l'eventuale proprietà esclusiva o pro indiviso dei ricorrenti sulla struttura muraria e verificare l'eventuale sussistenza degli obblighi previsti dagli artt. 30 e 31 del codice della strada in relazione alle caratteristiche funzionali del muro. Dovrà inoltre accertare le cause del sinistro e l'eventuale contributo causale dei ricorrenti. Le parti dovranno collaborare lealmente, saranno avvisate con almeno dieci giorni di preavviso delle operazioni e potranno partecipare con propri consulenti. La bozza della relazione dovrà essere trasmessa entro il 30 ottobre 2026, le osservazioni potranno essere presentate nei successivi dieci giorni e l'elaborato definitivo dovrà essere depositato entro il 30 novembre 2026. L'acconto di euro 2.500, oltre accessori di legge, è posto provvisoriamente a carico dei ricorrenti. La fissazione della successiva udienza pubblica è riservata alla presentazione di apposita istanza dopo il deposito della relazione definitiva.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, affidando a un organismo qualificato l'accertamento di fatti e profili tecnici rilevanti per la decisione.
art. 30 codice della strada
Indicato tra i parametri da verificare per accertare l'eventuale sussistenza di obblighi dei ricorrenti con riferimento alle caratteristiche funzionali della struttura muraria.
art. 31 codice della strada
Indicato insieme all'art. 30 del codice della strada quale possibile fonte degli obblighi gravanti sui ricorrenti, da accertare mediante verificazione.
art. 19 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla verificazione.
art. 20 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla verificazione.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende dall'accertamento tecnico dello stato dei luoghi, della titolarità dei beni, delle cause di un sinistro e dell'eventuale contributo causale delle parti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di definire la domanda di annullamento.
- La verificazione può comprendere sia l'accertamento materiale e catastale dei luoghi e delle proprietà sia la valutazione tecnica delle cause dell'evento e della riferibilità causale dello stesso alla parte destinataria del provvedimento amministrativo.
- Nelle operazioni di verificazione le parti devono collaborare lealmente, fornire l'assistenza richiesta e possono partecipare alle attività, anche mediante propri consulenti, previo avviso della data fissata per l'accesso ai luoghi e alla documentazione.
- Il giudice può porre provvisoriamente l'acconto per la verificazione a carico della parte ricorrente, riservando la regolazione definitiva degli oneri all'esito del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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