Sentenza n. 9655/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, - del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 12/E1 – Diritto Internazionale espresso dalla Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, nei confronti della prof.ssa Elisa Ruozzi; - di tutti i verbali e le attività della Commissione giudicatrice nella misura in cui hanno comportato la valutazione di non idoneità della deducente; e per quanto di interesse: - del D.P.R. n. 95 del 4.4.2016; - del D.D. MIUIR n. 120 del 7.6.2016 concernente “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”; - del Decreto direttoriale n. 28 luglio 2023, n.1211, con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia; - del D.M. n. 589 del 8 agosto 2018 recante “Determinazione dei valori soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M 7 giugno 2016, n. 120”; - del D.D. MIUR 5 luglio 2016, n. 551, con il quale è stato costituito il Comitato Tecnico per la validazione delle procedure informatizzate da utilizzare ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale; - delle delibere del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 30 ottobre 2023, n. 256 e del 23 novembre, n.280, con cui l’Agenzia ha proceduto, relativamente agli aspiranti commissari che hanno presentato domanda per il settore concorsuale 12/E1-DIRITTO INTERNAZIONALE all’accertamento della qualificazione scientifica di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto direttoriale 28 luglio 2023, n.1211 del Decreto Direttoriale 2239 del 19.12.2023 di nomina della Commissione del settore concorsuale di riferimento; - del Decreto Direttoriale 2239 del 19.12.2023 di nomina della Commissione del settore concorsuale di riferimento; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche, al- lo stato, non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, unitamente agli atti della Commissione e agli atti presupposti relativi alla disciplina e alla composizione della Commissione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il giudizio unanime di non idoneità, deducendo, con i primi due motivi, violazione della legge n. 240/2010, del d.P.R. n. 95/2016, del d.m. n. 120/2016 e degli artt. 3 e 6 l. n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà, disparità di trattamento e sviamento. Ha sostenuto che la Commissione avrebbe concentrato illegittimamente la valutazione sulla seconda monografia, trascurando la restante produzione scientifica, i titoli e il curriculum, e che il giudizio sulla carenza di originalità e rigore metodologico sarebbe stato assertivo e solo apparente. Con il terzo motivo ha dedotto l'illegittimità derivata del giudizio per asserita illegittimità delle disposizioni del d.P.R. n. 95/2016, del d.m. n. 120/2016 e del d.d. n. 1211/2023 riguardanti l'accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari, sostenendo che tali disposizioni avrebbero illegittimamente attribuito all'ANVUR competenze riservate dalla legge n. 240/2010 e determinato l'illegittima composizione della Commissione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato la valutazione della maturità scientifica nell'ASN come esercizio di discrezionalità tecnica, articolato in giudizi di valore fondati su competenze specialistiche, sindacabile soltanto per illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Ha ritenuto che il giudizio collegiale fosse chiaro, coerente e adeguatamente motivato: la Commissione aveva valorizzato la chiarezza, la cura editoriale e, per alcune opere, la collocazione editoriale, ma aveva individuato come elemento dirimente la carenza di originalità e rigore metodologico della produzione complessiva, illustrando specificamente le criticità delle due monografie e degli altri scritti. Il giudice ha quindi escluso il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l'erroneità manifesta della valutazione. Ha escluso anche la disparità di trattamento, poiché la procedura ASN non è concorsuale e non prevede un numero contingentato di posti né un confronto competitivo tra candidati. Quanto alla composizione della Commissione, ha richiamato l'interpretazione autentica dell'art. 16, comma 3, lett. h), l. n. 240/2010 fornita dall'art. 1-bis d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, ritenendo legittimo il riferimento ai criteri oggettivi di verifica dei risultati della ricerca definiti dall'ANVUR. Ha inoltre rilevato che tutti i commissari superavano i criteri previsti e disponevano delle attestazioni richieste. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Attribuisce la disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale e prevede il reclutamento del personale accademico previo conseguimento dell'abilitazione rilasciata da una Commissione composta da professori qualificati.
d.P.R. 95/2016
Regola modalità e tempi delle procedure ASN e demanda al Ministero la determinazione di criteri, parametri, indicatori e modalità di accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari.
art. 3 d.m. 120/2016
Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…
Impone alla Commissione di formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica sulla base delle pubblicazioni e dei titoli presentati.
art. 4 d.m. 120/2016
Individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni, tra cui coerenza, qualità, originalità, rigore metodologico, carattere innovativo, collocazione editoriale, continuità e rilevanza nel settore.
art. 5 d.m. 120/2016
Disciplina la valutazione dei titoli e l'accertamento dell'impatto della produzione scientifica nonché del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione.
art. 6 d.m. 120/2016
Prevede che l'abilitazione sia attribuita soltanto ai candidati che soddisfano cumulativamente le condizioni relative ai titoli, all'impatto della produzione scientifica e alla qualità elevata delle pubblicazioni.
art. 8 d.m. 120/2016
Stabilisce i requisiti di qualificazione scientifica per l'inserimento degli aspiranti commissari nelle liste dei professori sorteggiabili, inclusi i valori soglia degli indicatori.
d.m. 589/2018
Determina i valori soglia degli indicatori per candidati e aspiranti commissari e le modalità di calcolo degli indicatori.
artt. 3 e 6 l. 241/1990
Rilevano, secondo la prospettazione della ricorrente e la valutazione del giudice, per l'obbligo di motivazione e per la legittimità del provvedimento amministrativo.
art. 1-bis d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020
L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.
Legittima, ai fini dell'inclusione nelle liste dei commissari sorteggiabili, il riferimento alla valutazione positiva fondata sui criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca definiti dall'ANVUR.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, la valutazione della maturità scientifica del candidato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
- È adeguatamente motivato il giudizio di non idoneità all'ASN quando la Commissione, pur riconoscendo alcuni elementi positivi della produzione scientifica, individua con chiarezza e specificità la carenza di originalità e rigore metodologico come ragione dirimente dell'esito negativo e illustra le principali criticità delle pubblicazioni esaminate.
- La Commissione ASN deve valutare complessivamente pubblicazioni e titoli secondo i criteri normativi, ma non è tenuta a condividere la prospettazione del candidato né a riconoscere prevalenza agli elementi favorevoli quando espone in modo intelligibile le ragioni per cui la produzione non raggiunge il livello di maturità richiesto per la fascia superiore.
- Nella procedura ASN non è configurabile, di per sé, una disparità di trattamento desunta dal confronto con i giudizi resi su altri candidati, poiché si tratta di una procedura abilitativa non concorsuale, non contingentata e priva di confronto competitivo per la copertura di posti determinati.
- È legittimo utilizzare criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca definiti dall'ANVUR per accertare la qualificazione scientifica degli aspiranti commissari ASN, purché siano rispettati i requisiti normativi e risultino acquisite le attestazioni richieste.
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