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Ordinanza

Ordinanza n. 2659/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento - del bando di concorso pubblico, per esame e titoli, per complessivi 3.350 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria - pubblicato sul portale InPa, in data 16 febbraio 2026 - ed, in particolare, del concorso pubblico, per esame, a n. 1340 posti (1219 uomini e 121 donne), aperto ai cittadini italiani, nella parte in cui prevede: all'art. 2, co. 1, lett. c), fra i requisiti di partecipazione, «...il 28° anno di età per i candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)...»; all'art. 3, co. 1, che «Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2...»; all'art. 4, co. 2, che «La domanda deve essere compilata e trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, compilando l'apposito modulo (FORM) presente nella scheda sintesi del concorso sul sito istituzionale del Ministero della giustizia...»; all'art. 4, co. 5, che «Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate»; - ove occorra, del predetto articolo 2 del bando di concorso impugnato nella parte in cui prevede «il 25° anno di età per i candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Tale limite di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni, ai sensi dell'art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; - dei provvedimenti taciti o impliciti di esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale per carenza del predetto requisito anagrafico, attuati tramite la piattaforma informatica e concretizzatisi nell'impossibilità di perfezionare la presentazione della domanda; - dell'art. 1 D.M. Giustizia n. 50/2000 secondo cui «La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto»; - di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi degli odierni Aspiranti Allievi Agenti P.P.; e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche dirette ad ordinare all'Amministrazione resistente di consentire ai ricorrenti la presentazione della domanda attraverso modalità alternative o derogatorie rispetto al sistema informatico bloccante, comunque in ogni caso permettere loro la partecipazione con riserva alla procedura concorsuale al fine di evitare la definitiva esclusione dal concorso per cui è causa, senza possibilità di recuperare la propria posizione stante la sostanziale non ripetibilità della prima prova scritta d'esame a fini di tutela della par condicio e della trasparenza della detta procedura concorsuale e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti al concorso in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale e/o previa disapplicazione e/o previo rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'art. 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (e succ. mod. e int.) adottato a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nella parte in cui al comma 1, lett. b), prevede che la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso al ruolo di allievo agente della Polizia Penitenziaria è soggetta al possesso del seguente requisito anagrafico «età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto»

Giustizia amministrativa202604292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando di concorso per complessivi 3.350 allievi agenti della Polizia penitenziaria, nella parte relativa ai limiti di età e alle modalità telematiche di presentazione della domanda, nonché i provvedimenti taciti o impliciti di esclusione derivanti dal blocco della piattaforma informatica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso pubblico per esame e titoli per 3.350 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, contestando, in particolare, il requisito anagrafico del compimento del ventottesimo anno di età per il concorso riservato ai cittadini italiani e, per altra aliquota, il limite del venticinquesimo anno elevabile per il servizio militare prestato. Sono stati impugnati anche il decreto ministeriale che prevede il limite massimo di ventotto anni, le clausole del bando relative all'esclusione dei candidati privi dei requisiti e all'obbligo di presentazione esclusivamente telematica della domanda, nonché i provvedimenti taciti o impliciti di esclusione concretizzatisi nell'impossibilità di completare la candidatura tramite la piattaforma informatica. I ricorrenti hanno chiesto la sospensione cautelare, anche monocratica, l'ammissione con riserva mediante modalità alternative o derogatorie, il risarcimento in forma specifica o, subordinatamente, per perdita di chance, nonché la declaratoria di illegittimità costituzionale, la disapplicazione o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'art. 5 d.lgs. 443/1992 nella parte relativa al limite anagrafico.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza esaminare nel merito le censure relative al limite di età, alla legittimità delle clausole del bando, al funzionamento della piattaforma o alle questioni di costituzionalità e di diritto dell'Unione. Ha ritenuto che le questioni, per il loro carattere generale, meritassero una celere trattazione nel merito e ha fissato l'udienza pubblica del 15 luglio 2026. La fissazione ravvicinata del merito ha assorbito le esigenze cautelari, considerate allo stato recessive rispetto all'andamento della procedura concorsuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto di poter assorbire le esigenze cautelari mediante la celere fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dai ricorrenti quale fondamento della domanda risarcitoria in forma specifica e per perdita di chance; la domanda non è stata decisa nel merito in questa fase.

  • art. 5 d.lgs. 443/1992

    età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto

    Disposizione censurata dai ricorrenti per il limite anagrafico di accesso al ruolo di allievo agente della Polizia penitenziaria; l'ordinanza non ne ha valutato la legittimità.

  • art. 1 D.M. Giustizia n. 50/2000

    La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto

    Disposizione impugnata dai ricorrenti quale base del limite anagrafico; l'ordinanza non ne ha esaminato la validità.

  • art. 2049 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dal bando per la previsione dell'elevazione del limite anagrafico in misura pari al servizio militare effettivamente prestato, comunque non superiore a tre anni; nessuna valutazione di merito è stata svolta.

Massime di principio

  • Quando una domanda cautelare riguarda questioni di carattere generale e il giudice fissa in tempi ravvicinati l'udienza pubblica di merito, le esigenze cautelari possono essere assorbite dalla celere definizione del giudizio, senza che ciò comporti una decisione anticipata sulla legittimità degli atti impugnati.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può rendere recessive, allo stato, le esigenze cautelari rispetto alla prosecuzione di una procedura concorsuale; in tal caso la domanda cautelare è respinta e la decisione sulle censure sostanziali è rinviata al merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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