Sentenza del 29/03/2022 n. 2968 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 24 /2022 Atto impositivo - Notifica a mezzo raccomandata - Assenza del destinatario al momento della consegna - Invio del modello CAD - Perfezionamento della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di contestazione (sanzione complessiva per operazioni oggettivamente inesistenti e IVA) notificato al ricorrente quale presunto amministratore di fatto della società XX S.r.l.; censure principali: difetto di motivazione dell'atto di contestazione, nullità del processo verbale di constatazione per mancanza di contraddittorio e assenza del ricorrente al PVC, inesistenza della qualifica di amministratore di fatto e violazione delle norme sulla conformità tra copia analogica e originale informatico (art. 23 D.lgs. 82/2005). Inoltre questioni sulla regolarità della notifica a mezzo raccomandata e sul rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Commissione territoriale ha rigettato l'appello. Ha ritenuto regolare la notifica e il rispetto del contraddittorio (il ricorrente ha avuto conoscenza degli atti e possibilità di difesa), valida la conformità dell'atto informatico tramite QR-code, infondate le doglianze sulla carenza motivazionale. Ha confermato la qualifica di amministratore di fatto sulla base di elementi plurimi nel PVC (retribuzioni anomale, intercettazioni, gestione operativa, rapporti tra le società) e ha ritenuto applicabile l'eccezione che consente di sanzionare l'amministratore di fatto quando la società sia una "scatola vuota" o cartiera utilizzata a fini illeciti. Ha respinto la richiesta di sospensione in attesa del penale e delle altre cause e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese (euro 5.000 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 1335 cod. civ.
Presunzione di avvenuta conoscenza del plico raccomandato; la presunzione è superabile solo se il destinatario prova che, senza sua colpa, non ha potuto prendere cognizione del plico.
art. 156 c.p.c., comma 3
Principio per cui, se l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, è comunque venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo; applicato per valutare la conoscenza reale degli atti da parte del ricorrente.
art. 23 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)
Richiesta di conformità tra copia analogica e originale informatico; il giudice ha ritenuto soddisfacente la prova della corrispondenza tramite QR-code e codice di verifica presente nel frontespizio dell'atto.
art. 7 D.L. n. 269/2003
Principio generale per cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale della società sono a carico della persona giuridica; la Corte tuttavia ammette l'eccezione quando la società è artificiosa o 'cartiera' e la persona fisica è il beneficiario materiale dell'illegittimo, consentendo l'irrogazione delle sanzioni anche all'amministratore di fatto.
art. 36 DPR n. 602/1973
Norma richiamata in tema di responsabilità sussidiaria di soci, amministratori e liquidatori; discussa la rilevanza nei casi in cui sussistano distrazioni di beni o distribuzioni di utili dalla società al socio/amministratore.
art. 12 Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiesta di rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio endoprocedimentale nelle indagini; il giudice ha ritenuto che il contribuente abbia avuto effettiva possibilità di partecipare e chiarire la propria posizione.
art. 100 c.p.c.
Richiesta di legittimazione attiva e interesse ad agire; il giudice ha valutato che il ricorrente, ritenuto amministratore di fatto e destinatario del PVC, aveva interesse a difendersi, respingendo eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse.
Massime di principio
- Notifica a mezzo raccomandata con CAD: per dimostrare la regolarità è necessario che dall'avviso di ricevimento emerga che l'ufficiale postale, assente il destinatario, abbia inviato la raccomandata informativa (CAD), abbia inserito l'avviso nella cassetta postale e restituito l'atto al mittente; la notifica si perfeziona dopo il decorso di 10 giorni da tali attività anche se il destinatario non ritira il plico.
- La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. può essere superata solo dimostrando l'impossibilità non colposa di prendere conoscenza del plico; la mera mancata effettuazione del ritiro non annulla la perfezione della notificazione se gli adempimenti postali sono stati eseguiti correttamente.
- Conformità tra copia analogica e originale informatico: la presenza di strumenti di verifica (es. QR-code, codice identificativo e link) può essere ritenuta idonea a dimostrare la corrispondenza e a scongiurare la nullità dell'atto per mancanza di attestazione di conformità.
- Contraddittorio endoprocedimentale e PVC: l'onere di criticare concretamente le risultanze istruttorie incombe sul contribuente; se ha avuto effettiva conoscenza del PVC e possibilità di fornire chiarimenti, l'assenza fisica al momento della redazione del verbale non determina automaticamente la nullità.
- Qualifica di amministratore di fatto: va valutata globalmente sulla base di elementi concreti e ripetuti (gestione operativa, direttive impartite, disponibilità economiche anomale, rapporti continuativi con le società coinvolte, intercettazioni, contratti e ruolo effettivo); atti occasionali o mera apparizione nel PVC non sono sufficienti.
- Applicabilità delle sanzioni all'amministratore di fatto: la regola che le sanzioni colpiscono la persona giuridica non opera se la società è artificiosamente costituita come 'scatola vuota' per il vantaggio personale dell'amministratore; in tali casi la presunzione che l'amministratore abbia beneficiato dei proventi può essere utilizzata e l'onere probatorio può gravare sull'amministratore per confutare questa presunzione.
- Legittimazione a impugnare atti diretti alla società: un soggetto fisico non può sempre impugnare in proprio atti rivolti soltanto alla società; però, se l'atto presupposto è stato notificato al soggetto e gli attribuisce direttamente profili di responsabilità (o è necessario per atti impositivi individuali), può sussistere interesse e legittimazione a agire.
- Autonomia del giudizio tributario rispetto al penale: la presenza di un procedimento penale in corso non giustifica automaticamente la sospensione del giudizio tributario; salvo specifiche esigenze di prova, le controversie tributarie procedono autonomamente.
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