Cassazione Civile, Ordinanza n. 17838/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di controllo fiscale su un periodo d'imposta, l'Ufficio contestava alla società la presunta cessione di prodotti costituenti rimanenze di magazzino e, quindi, maggiori componenti positivi di reddito; in ragione della ristretta base sociale, riteneva inoltre operante la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci e recuperava a tassazione, con separato avviso, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta non operata e non versata sulla quota riferita alla socia di minoranza. La società impugnava gli avvisi sostenendo, tra l'altro, la non definitività dell'accertamento presupposto, la carenza di motivazione e l'erroneità della ricostruzione, deducendo che la socia di minoranza fosse estranea alla gestione e che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non potesse operare nel caso concreto. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 37 e 41-bis d.P.R. 600/1973, assumendo che il giudice di merito avesse trasformato la presunzione semplice in presunzione legale assoluta, senza verificare la gravità, precisione e concordanza degli indizi e con illegittima inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società integra una presunzione semplice di loro distribuzione ai soci; tale presunzione non diventa legale e può essere vinta solo con prova contraria concreta, diretta a dimostrare la mancata distribuzione degli utili o una loro diversa destinazione. La mera allegazione dell'estraneità del socio alla gestione, dell'assenza di cariche, della distanza dalla sede sociale o della modesta partecipazione non è sufficiente. La Corte ha anche osservato che la doglianza tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e che l'asserita infondatezza dell'accertamento presupposto non poteva essere riesaminata in questo giudizio, fondato sulla persistenza del presupposto accertativo così come stabilito nei giudizi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di legge, ma è stata ritenuta infondata perché diretta sostanzialmente a contestare l'apprezzamento di merito
art. 7 L. 212/2000
richiamato dalla ricorrente come parametro motivazionale dell'atto impositivo; la Corte non ravvisa la denunciata violazione
art. 2729 c.c.
la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base è qualificata come presunzione semplice, non legale
artt. 37 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati dalla ricorrente in relazione all'accertamento fiscale; la Corte esclude che la decisione impugnata ne abbia fatto applicazione distorta
art. 27, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata nel procedimento per il recupero delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta sulle somme ritenute distribuite alla socia
art. 1 d.P.R. n. 441 del 1997
utilizzato dall'Ufficio come base della presunzione di cessione dei prodotti costituenti rimanenze di magazzino
art. 2476 c.c.
richiamato per affermare che, ove si deduca estraneità alla vita societaria, occorre provare la concreta inesigibilità dell'esercizio dei poteri di informazione e controllo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima una presunzione semplice di loro attribuzione ai soci, fondata sulla verosimile circolazione di informazioni e sul reciproco controllo tra i partecipanti.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è una presunzione legale assoluta: una volta accertati i relativi presupposti, l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente.
- La prova contraria non può consistere nella sola allegazione dell'estraneità del socio alla gestione, dell'assenza di cariche amministrative o della modesta partecipazione; occorre dimostrare concretamente che gli utili siano stati accantonati, reinvestiti o percepiti da altri soggetti.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste formale della violazione di legge.
- Quando il recupero a tassazione per ritenute dipende direttamente da un accertamento societario presupposto, la contestazione sulla sua fondatezza non può essere riesaminata se si traduce in critica al distinto giudizio di merito già definito.
- In una compagine sociale particolarmente esigua, anche la mancanza di funzioni gestorie del socio non esclude, di per sé, la partecipazione alla distribuzione degli utili occulti.
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