Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/01/2017 n. 185 - Comm. Trib. Prov. Milano

Periodo di sospensione giudiziale - Maturazione di interessi - Maturazione interessi di somme iscritte a ruolo - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità degli interessi calcolati sulle somme iscritte a ruolo nel periodo compreso tra la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto impugnato e la pronuncia della sentenza di primo grado. Secondo la disciplina vigente prima dell'introduzione dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 156/2015, l'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992 non prevedeva la maturazione di interessi durante la sospensione disposta dal giudice. La maturazione degli interessi era invece prevista in caso di sospensione amministrativa ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La contestazione è stata accolta: per il periodo anteriore al 31 dicembre 2015, le somme iscritte a ruolo a titolo di interessi maturati durante la sospensione giudiziale dell'atto sono state ritenute illegittime. Gli interessi non potevano quindi essere richiesti per il periodo compreso tra la data del provvedimento di sospensione giudiziale e la sentenza di primo grado. La conclusione riguarda la disciplina anteriore alla modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 156/2015.

Norme richiamate

  • Art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 156/2015

    non prevedeva la maturazione di interessi durante il periodo in cui era stata sospesa l'esecuzione dell'atto impugnato

    La sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto tributario impediva, fino al 31 dicembre 2015, la maturazione di interessi sulle somme sospese.

  • Art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 156/2015

    Ha modificato la disciplina della sospensione giudiziale, incidendo sul regime degli interessi per il periodo successivo alla sua entrata in vigore.

  • Art. 39 del d.P.R. n. 602/1973

    La sospensione amministrativa della riscossione comporta la maturazione degli interessi sulle somme sospese, diversamente dalla sospensione giudiziale disciplinata dall'originario art. 47 del d.lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Occorre distinguere sempre tra sospensione giudiziale e sospensione amministrativa: non producono necessariamente gli stessi effetti sulla maturazione degli interessi.
  • Per le sospensioni giudiziali intervenute fino al 31 dicembre 2015, in assenza di una specifica previsione normativa, non erano dovuti gli interessi sulle somme sospese fino alla sentenza di primo grado.
  • La legittimità degli interessi deve essere verificata in base alla disciplina vigente alla data della sospensione e al tipo di provvedimento adottato.
  • Le iscrizioni a ruolo degli interessi riferite al periodo di sospensione giudiziale anteriore al 1° gennaio 2016 possono essere contestate, se fondate esclusivamente sulla maturazione degli interessi durante tale sospensione.
  • Per i periodi successivi all'entrata in vigore delle modifiche del d.lgs. n. 156/2015, occorre applicare la nuova disciplina e verificare puntualmente le condizioni previste dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.