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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20959/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione al decreto penale n.485/24. Il ricorrente deduce che la notifica del decreto non si è perfezionata nei termini indicati dal giudice di merito perché la comunicazione di avviso di deposito (CAD) è stata inviata ad un indirizzo diverso da quello di residenza e quindi non poteva far decorrere il termine di compiuta giacenza; il ricorrente sostiene che l'effettiva conoscenza dell'atto è avvenuta solo con la consegna del plico contenente il decreto al suo indirizzo di residenza l'8/1/2025 (o 18/1/2025 secondo alcuni atti), rendendo tempestiva l'opposizione del 22/1/2025.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha verificato l'iter delle notifiche e ha concluso che, dopo il mancato recapito del plico per temporanea assenza, la CAD era stata inviata ad un indirizzo diverso rispetto alla residenza del ricorrente e non vi era prova certa della ricezione della CAD da parte dell'imputato. Seguendo l'orientamento più rigoroso della giurisprudenza (anche Sezioni Unite), la mera spedizione della CAD non vale a perfezionare la notifica quando il plico originario non è consegnato; è necessaria la prova della ricezione dell'avviso. Ne consegue che il termine per proporre opposizione non poteva essere fatto decorrere dalla data di spedizione della CAD e l'ordinanza che aveva dichiarato l'opposizione tardiva è stata annullata e gli atti rimessi per il prosieguo al Gip del Tribunale di Palmi.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norma sostanziale relativa al reato per cui è stato emesso il decreto penale di condanna; indicata per identificare il fatto contestato all'imputato.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza: disciplina generale della notifica degli atti nel processo penale e rinvio alle norme speciali per le modalità.

  • art. 157-ter cod. proc. pen.

    Norma rilevante per le notificazioni e relative modalità, richiamata dal ricorrente nell'ipotesi di vizio di notifica.

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Disciplina la notifica a mezzo posta nel processo penale e rinvia per le modalità alle norme speciali (legge 890/1982).

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Fissa il termine per proporre opposizione al decreto penale; rilevante per valutare la presunta tardività dell'opposizione.

  • art. 8 legge 24 novembre 1982, n. 890

    Regola le modalità della consegna dei plichi depositati e della CAD: prevede il deposito del piego, l'invio della CAD e il meccanismo della compiuta giacenza (decorso di 10 giorni dalla spedizione della CAD). L'interpretazione data dalla Corte richiede però, quando il plico non è consegnato, la prova certa della ricezione della CAD da parte del destinatario per ritenere perfezionata la notifica.

  • Sez. U civ., n. 10012 del 15/04/2021 (giurisprudenza)

    Precedente delle Sezioni Unite che afferma l'esigenza della produzione dell'avviso di ricevimento della CAD per provare il perfezionamento della notifica quando il piego non è consegnato al destinatario.

  • Orientamento giurisprudenziale recente (es. Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024 - Santilli e altre pronunce citate)

    Indirizzo che consolida il principio secondo cui la mera spedizione della CAD non è sufficiente a dimostrare la conoscenza dell'atto se non è provata la ricezione della stessa; occorre tutela della effettiva conoscenza dell'atto, specialmente per decreti penali emessi inaudita altera parte.

Massime di principio

  • La notifica a mezzo posta non si considera perfezionata, quando il plico non è consegnato, con la sola prova della spedizione della comunicazione di avviso di deposito (CAD): è necessaria la prova certa della ricezione della CAD da parte del destinatario (es. avviso di ricevimento sottoscritto).
  • Se la CAD è inviata ad un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario e non risulta che questi vi abbia eletto domicilio, quella comunicazione non può far decorrere i termini processuali a carico del destinatario.
  • Il termine per proporre opposizione al decreto penale decorre da quando la notifica è effettivamente perfezionata; in caso di notifica incompleta o viziata, il termine deve essere fatto decorrere dalla data in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto (es. ritiro/consegna del plico), non dalla sola spedizione della CAD.
  • In contenziosi su presunta tardività dell'opposizione conviene produrre certificati di residenza, documentazione postale (AR, numeri di raccomandata, ricevute di consegna) e ogni prova della effettiva consegna o mancata consegna della CAD per dimostrare dove e quando il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto.
  • Gli uffici giudiziari e gli operatori postali devono rispettare rigorosamente le formalità previste dalla legge n.890/1982; errori materiali nell'indirizzamento della CAD possono determinare la nullità del perfezionamento della notifica e favorire la tutela dei diritti di difesa.

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