Sentenza del 12/01/2015 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Trasferimento di beni immobili realizzati in aree soggette a piani urbanistici - Imposta di registro ridotta - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'agevolazione prevista dall'art. 33 della legge n. 338/2000 al trasferimento di un terreno inserito in un piano territoriale paesistico disciplinato dal d.lgs. n. 490/1999. L'agevolazione consiste nella riduzione dell'imposta di registro all'1% e nell'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale. Il punto controverso era stabilire se il piano territoriale paesistico potesse essere considerato equivalente a un piano urbanistico particolareggiato, anche alla luce dell'espressione normativa "comunque denominati".
La decisione
La decisione ha riconosciuto l'applicabilità dell'agevolazione. Il piano territoriale paesistico è stato ritenuto equiparabile a un piano particolareggiato, poiché la norma include espressamente i piani urbanistici particolareggiati "comunque denominati" e il piano risultava regolarmente approvato secondo la normativa applicabile. Il trasferimento del terreno poteva quindi beneficiare dell'imposta di registro all'1% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Norme richiamate
Art. 33 della legge n. 338/2000
"piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale"
La disposizione è stata interpretata in senso ampio: l'agevolazione non è limitata ai piani formalmente denominati "particolareggiati", ma può applicarsi anche a strumenti urbanistici con denominazione diversa, purché abbiano caratteristiche equivalenti e siano regolarmente approvati.
D.lgs. n. 490/1999
Il piano territoriale paesistico previsto dalla normativa è stato considerato idoneo a essere equiparato a un piano urbanistico particolareggiato ai fini dell'agevolazione fiscale.
Massime di principio
- Per applicare un'agevolazione fiscale riferita a piani urbanistici particolareggiati, occorre verificare non solo la denominazione formale dello strumento urbanistico, ma anche la sua effettiva funzione e il contenuto regolatorio.
- L'espressione "comunque denominati" consente un'interpretazione sostanziale e non meramente nominalistica: possono essere inclusi strumenti urbanistici diversi dal piano particolareggiato tradizionale, se approvati secondo la normativa statale o regionale e idonei a disciplinare l'assetto dell'area.
- La regolare approvazione del piano e la sua riconducibilità alla pianificazione urbanistica o territoriale sono elementi essenziali per ottenere il beneficio; la sola presenza di vincoli paesaggistici, invece, non sarebbe necessariamente sufficiente.
- In casi analoghi è opportuno documentare l'atto di approvazione del piano, la sua efficacia sull'immobile trasferito e la corrispondenza tra le finalità dello strumento urbanistico e quelle richieste dalla norma agevolativa.
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