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Legge

L.R. Liguria 4/2017

Modifiche al regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3 (Regolamento di attuazione dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell’autorizzazione all’immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale)).

Normativa regionaleL.R. Liguria 4/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il procedimento ligure per l’autorizzazione ex art. 109 d.lgs. 152/2006, ampliando le fattispecie disciplinate, i soggetti consultati, gli obblighi di comunicazione e i contenuti tecnici delle istanze. Introduce nuove schede per immersioni, dragaggi e spostamenti di sedimenti, con criteri ambientali, monitoraggi e limiti operativi specifici. Effetti per domande e comunicazioni presentate dopo l’entrata in vigore nel 2017.

Modifiche al regolamento ligure sulle autorizzazioni per immersione in mare, escavi e posa di cavi/condotte

Modifiche alla disciplina ligure sulle autorizzazioni per immersione in mare e movimentazione di sedimenti

Il regolamento aggiorna il regolamento regionale Liguria n. 3/2007 sulla base dell’art. 109 del d.lgs. 152/2006. La finalità è ampliare e precisare i casi soggetti ad autorizzazione, i contenuti tecnici delle istanze, i pareri da acquisire e i criteri ambientali per interventi in mare, in ambito costiero e portuale.

Ambito applicativo e nuove fattispecie soggette ad autorizzazione

La disciplina regionale viene estesa e chiarita con l’inclusione di ulteriori interventi rispetto alla formulazione originaria. Rientrano ora espressamente:

  • l’immersione in mare o in ambiti contigui di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti per utilizzo;
  • l’immersione in aree entro tre miglia nautiche dalla costa e entro la linea batimetrica dei 200 metri di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
  • lo spostamento di sedimenti in ambito portuale;
  • il ricollocamento in sagoma di massi o manufatti già presenti in loco;
  • la movimentazione di fondali derivante dalla posa in mare di cavi e condotte.

Per le opere marittime la relazione tecnica deve essere sottoscritta da tecnico abilitato. Sono inoltre chiariti alcuni casi esclusi, come il ricollocamento o spostamento in loco di massi naturali o corpi grossolani già presenti nei fondali, quando non si tratti di modifica o manutenzione di opere marittime né di modifica della linea di costa.

Procedimento, soggetti coinvolti e comunicazioni

Il procedimento autorizzativo viene integrato con una più ampia platea di soggetti destinatari delle comunicazioni e con ulteriori passaggi istruttori.

La Regione trasmette o coinvolge, oltre al Comune:

  • l’Autorità di Sistema Portuale;
  • il gestore delle Aree Marine Protette nazionali;
  • il gestore delle Aree di Tutela Marina regionali.

Per i materiali di escavo destinati a immersione in mare in aree entro tre miglia e dentro i 200 metri di profondità, la Regione richiede anche il parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura. Se la Commissione non si esprime entro 60 giorni, la Regione può comunque adottare il provvedimento finale, purché motivato.

Il provvedimento autorizzativo impone al proponente la comunicazione preventiva della data di inizio lavori e della data di ultimazione lavori a Regione, Comune, Autorità di Sistema Portuale, gestori delle aree marine protette, ARPAL e Capitaneria di Porto competenti. Per le opere marittime, la comunicazione di fine lavori va corredata dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità dell’intervento al progetto.

Le modifiche non sostanziali all’intervento autorizzato sono ammesse previa comunicazione preventiva alla Regione; le modifiche sostanziali richiedono una nuova autorizzazione.

Titoli e modalità di presentazione delle istanze

La modulistica è aggiornata per consentire la presentazione sia in forma tradizionale sia via PEC. Nell’istanza vengono specificate le diverse tipologie di intervento autorizzabile, tra cui:

  • immersione di materiali e manufatti;
  • immersione di materiali di escavo in aree costiere specifiche;
  • immersione in casse di colmata o strutture di contenimento;
  • spostamento di sedimenti in ambito portuale;
  • movimentazione di fondali per posa di cavi e condotte.

La relazione tecnica è sostituita da un allegato molto più dettagliato, articolato in cinque schede tecniche, con criteri differenziati per ciascuna tipologia di intervento.

Criteri tecnici generali e tutela degli habitat sensibili

La valutazione degli interventi deve tener conto della presenza o della vicinanza di habitat sensibili, con riferimento alle cartografie regionali e ai criteri fissati dalla D.G.R. n. 1533/2005 e dalla D.G.R. n. 1459/2014. Sono considerati habitat sensibili, tra gli altri:

  • praterie di Posidonia oceanica;
  • popolamenti di coralligeno;
  • formazioni a beach rock;
  • grotte sottomarine;
  • aree ricadenti in ZSC.

Per i materiali e i sedimenti si richiamano i criteri regionali di progettazione dei ripascimenti stagionali, sia per i parametri chimico-fisici e microbiologici sia per la valutazione del fondo naturale dei metalli. In presenza di criticità o sovrapposizioni con habitat sensibili possono essere richiesti approfondimenti istruttori e monitoraggi in fase di cantiere ed esercizio.

Immersione di materiali e manufatti in mare o in ambiti contigui: requisiti e contenuti progettuali

Per questa categoria la relazione tecnica deve descrivere l’opera, la motivazione dell’intervento, l’utilizzo finale dei materiali e le eventuali fasi stagionali di immersione e salpamento. Devono essere indicati con precisione tipologia, quantità, geometria e materiali dei manufatti o degli inerti, nonché le modalità di immersione, i mezzi impiegati, l’eventuale movimentazione di sedimenti alla base dei manufatti e le cautele per limitare la dispersione.

Devono inoltre essere prodotti:

  • planimetrie di localizzazione;
  • coordinate quando l’intervento è oltre 500 metri dalla costa;
  • elaborati di confronto tra stato attuale e progetto per modifiche di opere esistenti;
  • cronoprogramma se i lavori durano più di 3 giorni lavorativi.

Per i materiali sciolti è richiesta la caratterizzazione qualitativa, salvo alcuni casi espressamente esclusi, come la ricollocazione in loco di materiale naturale franato o la frantumazione di materiali inerti con separazione di frazioni residue.

Immersione di materiali di escavo in casse di colmata o strutture di contenimento

La disciplina per i dragaggi e il conferimento in strutture di contenimento è allineata al decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173. La relazione tecnica deve contenere, tra l’altro:

  • scheda di inquadramento dell’area di escavo;
  • caratterizzazione e classificazione gestionale dei sedimenti;
  • mappatura degli habitat sensibili e delle rotte di trasporto entro 500 metri, salvo aree interamente portuali;
  • planimetrie delle aree di escavo e di contenimento;
  • volumi dragati e cronoprogramma;
  • tipologia delle draghe e sistemi di posizionamento;
  • misure contro la dispersione di sedimenti e piano di monitoraggio delle acque circostanti.

Il dragaggio deve essere eseguito minimizzando la turbativa dell’ambiente. È obbligatorio il monitoraggio della torbidità con sospensione dei lavori se il pennacchio esce dall’area di dragaggio. Per volumi superiori a 50.000 m³ è richiesto un monitoraggio in continuo dei sedimenti in sospensione con soglie operative e gestione automatica della sospensione.

Per il riempimento delle strutture di contenimento si richiede un confinamento effettivo dei sedimenti, misure per limitare la fuoriuscita dei fini con le acque di stramazzo e, per sedimenti di classe D, una specifica valutazione di rischio con limiti quantitativi fondati sugli standard del d.lgs. 152/2006.

Movimentazione di fondali per posa di cavi e condotte

Per la movimentazione derivante dalla posa in mare di cavi e condotte la relazione tecnica rinvia al modello del d.m. 24 gennaio 1996, allegato B/2. Non è richiesta la caratterizzazione chimico-fisica per le movimentazioni che riguardano la spiaggia sommersa, secondo la definizione regionale dei ripascimenti stagionali.

L’intervento è ritenuto ambientalmente sostenibile solo se non provoca insabbiamento, infangamento o torbidità persistente presso habitat sensibili e non compromette lo stato chimico dei corpi idrici. Se i valori superano gli standard, è consentita solo la movimentazione in loco, entro 50 metri, dei sedimenti necessari all’interramento dei manufatti. Restano escluse dalla competenza regionale le reti energetiche di interesse nazionale o di connessione con reti estere.

Immersione di materiali di escavo entro tre miglia dalla costa

Per questa fattispecie la relazione tecnica deve contenere un piano di campionamento e caratterizzazione dei sedimenti con maglia quadrata di 100 metri, specifiche sulla caratterizzazione verticale, esiti analitici, mappatura degli habitat sensibili entro 500 metri, individuazione delle aree di origine e destinazione, spessori di scavo e deposito, volumi movimentati, mezzi e tecniche usate, valutazione dinamica sedimentaria, piano di monitoraggio e cronoprogramma.

L’intervento è ammesso solo se:

  • è finalizzato al ripristino della navigazione;
  • avviene con movimentazione in loco entro 500 metri dal sito di prelievo;
  • i quantitativi non superano 10.000 m³.

Il trasporto e il deposito devono rispettare criteri di tutela degli habitat, della qualità chimica delle acque, della balneazione, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare, le aree di deposizione vicine alla balneazione devono essere completate entro il 15 maggio; le variazioni di quota nelle aree di pesca non devono superare 50 cm; rispetto agli impianti di maricoltura è prevista una fascia cautelativa di 500 metri, aumentata in caso di contaminazione microbiologica più elevata secondo le soglie tabellari richiamate dal regolamento.

Spostamento di sedimenti in ambito portuale

Lo spostamento in ambito portuale riguarda la movimentazione dei sedimenti all’interno di strutture portuali per rimodellamento dei fondali, garantendo agibilità degli ormeggi, sicurezza degli accosti e navigabilità, senza dispersione fuori dal sito. Possono essere assimilate a strutture portuali anche strutture foranee di approdi o cantieri se il confinamento impedisce la dispersione esterna.

La relazione tecnica richiede descrizione dell’intervento, piano di campionamento, esiti analitici, individuazione delle aree e delle profondità, volumi, mezzi, valutazione delle condizioni meteomarine e piano di monitoraggio. La caratterizzazione chimico-fisica può non essere necessaria se il materiale viene movimentato in loco nel rispetto di condizioni stringenti di adiacenza, contestualità delle fasi, assenza di scarico massivo da bettoline e assenza di stoccaggi temporanei esterni.

Per i volumi superiori a 50.000 m³ è richiesto un monitoraggio in continuo dei sedimenti sospesi, con soglie di attenzione e sospensione delle attività in caso di superamento. La valutazione di ammissibilità dipende dal livello di contaminazione: valori conformi ai ripascimenti stagionali comportano attenzione bassa; valori intermedi consentono eventuali mitigazioni e maggiore monitoraggio; valori elevati comportano attenzione alta e possibili tecniche di dragaggio a bassa dispersione. Se nell’ambito portuale insistono pesca, acquacoltura o balneazione, si applicano anche i criteri previsti per la fascia costiera entro tre miglia.

Regime transitorio, efficacia e attualità della disciplina

Il regolamento sostituisce e aggiorna in modo organico la modulistica e le schede tecniche del regolamento regionale n. 3/2007. Non contiene una disciplina transitoria autonoma, ma incide sul procedimento vigente dal 2017 in poi. Si tratta di un testo ancora utile come normativa procedurale e tecnica di riferimento per le autorizzazioni regionali ex art. 109 d.lgs. 152/2006 in Liguria, e non risulta deprecato.

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