R.R. Liguria 4/2017
Modifiche al regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3 (Regolamento di attuazione dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell’autorizzazione all’immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale)).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il procedimento ligure per l’autorizzazione ex art. 109 d.lgs. 152/2006, estendendo e precisando casistiche, documentazione, pareri, comunicazioni di avvio/fine lavori e criteri tecnici per immersioni, dragaggi, spostamento sedimenti e opere di ripristino. Modifica i modelli di istanza e comunicazione. È applicabile in Liguria dal 20 dicembre 2017.
Modifiche al regolamento ligure sulle autorizzazioni per immersione in mare, cavi e condotte, dragaggi e ripristini
Modifiche alla disciplina ligure sulle autorizzazioni per immersione in mare e movimentazione di sedimenti
Il regolamento della Regione Liguria aggiorna il regolamento attuativo del 2007 in materia di autorizzazione all’immersione in mare di materiali e alla posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. 152/2006. La disciplina risultante precisa ambiti, documentazione, pareri, comunicazioni e criteri tecnici per le principali tipologie di intervento in mare e in ambito portuale.
Ambito di applicazione e nuove fattispecie considerate
La disciplina regionale comprende, oltre alle ipotesi già previste, anche:
- l’immersione in mare, in aree entro tre miglia nautiche dalla costa e fino all’isobata dei 200 metri, di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- lo spostamento di sedimenti in ambito portuale;
- il ricollocamento in sagoma di massi o manufatti già presenti in loco.
Viene inoltre chiarito che la normativa riguarda anche gli interventi di posa in mare di cavi e condotte, nonché talune opere di ripristino e manutenzione ricadenti nell’art. 109 del d.lgs. 152/2006. Per alcune ipotesi sono esplicitamente escluse o richiamate discipline diverse, in particolare per reti energetiche di interesse nazionale o di connessione con reti energetiche di altri Stati, la cui autorizzazione resta di competenza ministeriale.
Documentazione tecnica e contenuto dell’istanza
L’istanza di autorizzazione non richiede più in via generale la sottoscrizione della relazione tecnica da parte di tecnico abilitato; tale requisito resta però espressamente previsto per le opere marittime.
La domanda deve essere corredata dalla relazione tecnica e dai dati del referente per le comunicazioni. Il modello aggiornato prevede la possibilità di indicare diverse tipologie di intervento, tra cui immersione di inerti e materiali geologici, immersione di materiali di escavo, spostamento di sedimenti in ambito portuale e movimentazione di fondali per posa di cavi e condotte.
Procedimento istruttorio, pareri e soggetti destinatari
Le comunicazioni e gli atti istruttori sono indirizzati, oltre che al Comune, anche all’Autorità di Sistema Portuale, al gestore delle Aree Marine Protette Nazionali e al gestore delle Aree di Tutela Marina regionali.
Per le ipotesi di immersione di materiali di escavo di fondali marini, la Regione deve acquisire il parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura. Se la Commissione non si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta, la Regione può comunque adottare il provvedimento finale con adeguata motivazione.
La trasmissione delle istanze e delle integrazioni può avvenire anche via PEC.
Comunicazioni di inizio e fine lavori e modifiche all’intervento autorizzato
Il provvedimento autorizzativo pone a carico del proponente:
- la comunicazione preventiva della data di inizio lavori;
- la comunicazione della data di ultimazione dei lavori.
Tali comunicazioni devono essere inviate alla Regione, al Comune, all’Autorità di Sistema Portuale, ai gestori delle aree marine protette e delle aree di tutela marina, all’ARPAL e alla Capitaneria di Porto competenti per territorio. Per le opere marittime, la comunicazione di ultimazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità dell’intervento al progetto.
Il titolare dell’autorizzazione può eseguire modifiche non sostanziali previa comunicazione alla Regione; le modifiche sostanziali richiedono una nuova autorizzazione.
Criteri tecnici generali e tutela degli habitat sensibili
La relazione tecnica e la valutazione dell’intervento devono tenere conto degli habitat sensibili, tra cui:
- praterie di Posidonia oceanica;
- popolamenti di coralligeno;
- formazioni a beach rock;
- grotte sottomarine;
- aree ricadenti in ZSC.
In presenza o vicinanza di tali habitat, il progetto deve considerare le indicazioni regionali vigenti sulla salvaguardia della Posidonia oceanica e le misure di conservazione dei SIC marini liguri. In caso di sovrapposizione o di aree non adeguatamente caratterizzate, l’autorità può imporre approfondimenti istruttori e monitoraggi ambientali in fase di cantiere ed esercizio.
Criteri per l’immersione di materiali di utilizzo e per opere di posa in mare
Per l’immersione di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti destinati all’utilizzo, la relazione tecnica deve descrivere dettagliatamente:
- natura, quantità e geometria dei materiali;
- modalità di immersione e mezzi impiegati;
- eventuale movimentazione di sedimenti alla base dei manufatti;
- planimetria di localizzazione;
- cronoprogramma, se l’esecuzione supera 3 giorni lavorativi.
Per i materiali sciolti, la caratterizzazione chimico-fisica è collegata ai criteri regionali di progettazione dei ripascimenti stagionali, salvo alcune eccezioni specifiche. Gli interventi non rilevano ai fini dell’art. 109 del d.lgs. 152/2006 quando si tratta di movimentazioni in loco di massi naturali, scogli o altri corpi grossolani già presenti, purché non configurino opere marittime o modifiche della linea di costa.
Per la posa di cavi e condotte, l’intervento è ammissibile se non provoca insabbiamento, infangamento o torbidità persistente presso habitat sensibili e se non contrasta con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Quando i sedimenti superano gli standard richiamati, è ammessa solo la movimentazione in loco entro 50 metri e con modalità che evitino dispersioni.
Regole per dragaggi e immersione di materiali di escavo entro 3 miglia dalla costa
Per l’immersione in aree entro tre miglia nautiche e fino all’isobata dei 200 metri, la disciplina individua un ambito molto ristretto di ammissibilità: ripristino della navigazione, movimentazione in loco entro 500 metri dal sito di prelievo e quantitativi non superiori a 10.000 metri cubi.
La relazione tecnica deve contenere, tra l’altro:
- piano di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica e microbiologica;
- mappatura degli habitat sensibili entro 500 metri;
- descrizione delle aree di origine e destinazione;
- volumi movimentati;
- mezzi e tecniche impiegati;
- valutazione delle condizioni meteo-marine e sedimentarie;
- piano di monitoraggio durante il dragaggio;
- cronoprogramma.
La movimentazione è subordinata alla salvaguardia degli habitat sensibili, dello stato chimico delle acque e degli usi legittimi del mare, tra cui balneazione, pesca e acquacoltura. Per le aree di deposito vicine alla costa adibita alla balneazione, i lavori devono essere conclusi entro il 15 maggio. Per la pesca professionale è richiesto che non vi siano alterazioni durevoli e significative della morfologia; per gli impianti di maricoltura sono previste fasce di rispetto cautelative, graduate in base alla contaminazione microbiologica.
Spostamento di sedimenti in ambito portuale
Lo spostamento di sedimenti in ambito portuale riguarda le movimentazioni interne alle strutture portuali finalizzate a rimodellamento dei fondali, garanzia dell’agibilità degli ormeggi, sicurezza degli accosti e ripristino della navigabilità, purché non vi sia dispersione fuori dal sito di intervento. Sono assimilabili alle strutture portuali anche talune strutture foranee di approdi o cantieri, se il confinamento è adeguatamente documentato.
La relazione tecnica deve descrivere intervento, caratterizzazione dei sedimenti, aree di origine e arrivo, scavi e depositi, volumi, mezzi e tecniche, condizioni idrodinamiche, monitoraggio e cronoprogramma. La caratterizzazione fisico-chimica non è necessaria nei casi di movimentazione in loco che avvenga con aree adiacenti, fasi contestuali e senza scarico massivo o stoccaggi esterni.
La qualità chimica dei sedimenti è valutata con tre livelli di attenzione:
- basso, se i valori sono conformi agli standard dei ripascimenti stagionali;
- medio, se i valori superano gli standard ma non raggiungono la soglia più elevata;
- alto, se superano il doppio del fondo naturale per i metalli o il livello L2 del d.m. 173/2016 per gli altri parametri.
A seconda dei casi possono essere richiesti monitoraggi in continuo e tecniche di dragaggio a bassa dispersione. Se nell’ambito portuale sono presenti usi legittimi del mare, si applicano anche i criteri di tutela previsti per l’immersione entro tre miglia dalla costa.
Opere di ripristino e modelli aggiornati di comunicazione
È sostituito anche il modello di comunicazione per le opere di ripristino ai sensi dell’art. 109, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Il modello aggiornato contempla, tra l’altro:
- interventi di manutenzione senza aumento di cubatura;
- posizionamento stagionale di manufatti già autorizzati, con attestazione dell’effettiva rimozione a fine ciclo;
- immersione di manufatti all’interno del bacino portuale;
- immersione stagionale di piccoli manufatti sotto i 50 kg, collocati e rimossi entro 100 metri dalla linea di costa per attrezzature a servizio dell’uso balneare o sportivo.
Aspetti temporali e applicativi
Il regolamento è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 20 dicembre 2017 ed opera come modifica del regolamento regionale 3/2007. Non contiene un termine finale di efficacia: la disciplina si applica stabilmente fino a eventuali successive modifiche o abrogazioni.
Obsolescenza
L’atto non risulta deprecato, perché introduce ancora oggi un quadro regolatorio di riferimento per autorizzazioni ambientali e interventi in mare nel territorio della Liguria.
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