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Legge

L.R. Liguria 5/2017

Modifica al Regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e dell'articolo 33, 2° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

Normativa regionaleL.R. Liguria 5/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il previgente regolamento ligure n. 5/2012 sulle tariffe per spese istruttorie di provvedimenti regionali e del settore regionale allargato. Riformula titolo, oggetto e definizione dei provvedimenti, abroga un articolo e prevede una norma transitoria: nuova tabella A da approvare entro il 31 dicembre 2017, con applicazione delle vecchie tabelle fino a tale approvazione.

Modifica al regolamento ligure sulle tariffe istruttorie per provvedimenti amministrativi

Modifica del regolamento ligure sulle tariffe istruttorie

Il regolamento della Regione Liguria del 20 dicembre 2017, n. 5 interviene sul regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5, aggiornandone titolo, oggetto e disciplina delle tariffe per le spese istruttorie. La modifica riguarda i procedimenti di competenza dell’amministrazione regionale e dei soggetti del settore regionale allargato, con riferimento a istanze di privati, SCIA e altri regimi sostitutivi.

Oggetto e ambito delle tariffe

La disciplina definisce le tariffe per le spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti, anche taciti, o alla conclusione di procedimenti avviati mediante segnalazione certificata di inizio attività o altri regimi sostitutivi comunque denominati. Le tariffe si applicano ai procedimenti di competenza regionale o degli enti del settore regionale allargato, quando l’iniziativa provenga da privati.

Le tariffe sono costruite secondo criteri di proporzionalità rispetto all’attività istruttoria svolta e alle spese sostenute. L’importo ordinario è compreso tra 25,00 euro e 2.000,00 euro.

Limiti economici e casi particolari

Il regolamento conferma un tetto ordinario massimo di 2.000,00 euro, ma consente di superarlo quando al medesimo procedimento partecipino, oltre alla Regione, anche altri soggetti del settore regionale allargato. La tabella A allegata al regolamento contiene gli importi applicabili e ha valore normativo solo per la determinazione delle tariffe; le ulteriori indicazioni in essa riportate hanno valore meramente ricognitivo.

Sono richiamate anche fattispecie per le quali le tariffe sono determinate da provvedimenti statali o europei.

Definizione dei provvedimenti rilevanti

Ai fini del regolamento, per provvedimenti si intendono gli atti con rilevanza esterna, espressione di volontà della pubblica amministrazione nell’esercizio dell’attività amministrativa, indirizzati a soggetti determinati e idonei a incidere unilateralmente sulla loro sfera giuridica. Rientrano nella disciplina:

  • i provvedimenti emanati su istanza di privati;
  • i provvedimenti emessi in forma espressa o tacita;
  • i provvedimenti conclusivi di procedimenti avviati con SCIA o altri regimi sostitutivi;
  • i provvedimenti adottati nell’ambito di conferenze di servizi secondo la normativa vigente.

Abrogazione e coordinamento del testo previgente

Viene abrogato l’articolo 3 del regolamento regionale n. 5/2012. Inoltre, il titolo del regolamento originario viene sostituito per eliminare il richiamo all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e ricondurre l’atto alla sola attuazione dell’articolo 18 della legge regionale n. 37/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Norma transitoria

Per la prima applicazione delle modifiche, la Giunta regionale deve approvare entro il 31 dicembre 2017 la nuova tabella A prevista dal regolamento modificato. Fino a tale approvazione restano applicabili le Tabelle A e B già allegate al regolamento regionale n. 5/2012.

Rilevanza attuale

L’atto ha natura modificativa di una disciplina tariffaria regionale ancora concettualmente vigente, ma la norma transitoria è riferita a una scadenza già decorso. Il regolamento risulta comunque utile come testo di coordinamento del regolamento 5/2012, mentre la sua componente temporale originaria è superata.

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