Cassazione Civile, Ordinanza n. 31901/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di una segnalazione dell'Anagrafe tributaria relativa ad acquisti immobiliari e al possesso di ulteriori beni sintomatici di capacità contributiva, l'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno 2007, recuperando maggiori IRPEF, sanzioni e accessori. La contribuente aveva impugnato l'atto e sia la CTP sia la CTR avevano accolto il ricorso, ritenendo sufficiente a superare la presunzione redditometrica la dimostrazione di aver ottenuto, poco prima o in prossimità degli acquisti contestati, somme molto superiori derivanti dalla vendita di un immobile di proprietà. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, in combinato con l'art. 2697 c.c., sostenendo che non basti provare la mera disponibilità di risorse finanziarie, ma occorra dimostrare anche la concreta destinazione di tali somme alla copertura delle spese contestate, oltre al loro effettivo possesso e alla durata di esso. L'ente impositore sosteneva quindi che la CTR avesse errato nel considerare sufficiente la prova della sola disponibilità patrimoniale per escludere l'accertamento sintetico.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di accertamento sintetico, il contribuente non deve necessariamente provare in modo diretto l'impiego delle somme per ciascuna spesa, ma deve offrire elementi sintomatici idonei a dimostrare che la provvista disponibile sia stata effettivamente utilizzata, o comunque potesse esserlo, per sostenere gli esborsi contestati. Nel caso concreto la CTR aveva accertato che la contribuente aveva realizzato, tramite vendita immobiliare iscritta nei pubblici registri, somme ben superiori al costo degli acquisti successivi e in prossimità temporale rispetto ad essi; tale motivazione non è stata efficacemente censurata dall'Agenzia, che si è limitata a riproporre le proprie argomentazioni senza confutare il ragionamento della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973
Nel giudizio di accertamento sintetico il contribuente può superare la presunzione redditometrica con prova contraria, ma non è sufficiente la mera dimostrazione astratta della disponibilità di ulteriori risorse; occorrono elementi sintomatici dell'effettiva riferibilità di tali risorse alle spese contestate o della loro idoneità a coprirle.
art. 2697 c.c.
La Corte lo richiama in relazione al riparto dell'onere probatorio: l'Amministrazione fonda l'accertamento su indici presuntivi, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria nei limiti richiesti dalla disciplina speciale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso, articolato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria del contribuente non può limitarsi alla mera esibizione di disponibilità finanziarie astratte o potenziali, ma deve riguardare circostanze concrete e sintomatiche della loro effettiva utilizzazione, o della loro concreta idoneità, a finanziare le spese contestate.
- La disponibilità di somme di importo superiore alle spese accertate, se conseguita in un arco temporale prossimo agli esborsi e documentalmente tracciata, può costituire elemento sufficiente a vincere la presunzione redditometrica, quando l'Ufficio non contrasti specificamente tale ricostruzione.
- In cassazione, la censura per violazione di legge non è fondata se si limita a riproporre in modo assertivo la propria tesi senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza spiegare l'errore giuridico effettivamente commesso dal giudice di merito.
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