Sentenza n. 5129/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del silenzio diniego illegittimamente serbato dal Comune di Sant’Antimo sull’istanza di accesso agli atti, presentata dalla Sig.ra Annunziata La Rocca in data 16.10.2025 e protocollata al Comune in data 20.10.2025, numero prot. 0029674.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa ai titoli edilizi rilasciati per il lotto confinante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza presentata il 16 ottobre 2025 e protocollata il 20 ottobre 2025, con cui aveva chiesto copia del permesso di costruire, della relativa domanda e di ogni altro titolo edilizio rilasciato in relazione al lotto confinante con la propria proprietà, identificato catastalmente al foglio 6, particella 562. Nel corso del giudizio il Comune si è costituito manifestando l'intenzione di accogliere l'istanza, previa specificazione delle pratiche edilizie interessate. Dopo un rinvio disposto dal TAR per verificare l'effettiva consegna della documentazione, il Comune ha fornito la documentazione richiesta il 9 luglio 2026. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo la condanna del Comune alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante la consegna della documentazione richiesta. Poiché l'ostensione è avvenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Comune è stato considerato soccombente ai fini della regolazione delle spese e condannato a rifondere alla ricorrente € 1.500,00, oltre accessori di legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa di accesso nel corso del giudizio impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio-diniego su un'istanza di accesso, l'amministrazione consegna integralmente la documentazione richiesta, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Se l'amministrazione soddisfa la richiesta di accesso soltanto dopo la proposizione del ricorso, la sua condotta giustifica la condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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