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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 734 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza, senza esaminare nel merito la questione relativa alla notificazione dell'appello. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del contribuente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso. Non è stata disposta la condanna alle spese, poiché le parti intimate non hanno svolto difese.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sostenendo che l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per inesistenza della relativa notificazione. La censura, tuttavia, non riportava il contenuto della notificazione dell'atto d'appello né indicava quando e dove tale atto fosse stato prodotto nel processo, impedendo alla Corte di verificarne direttamente la fondatezza.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12

    integrale pagamento dell'importo dovuto

    Il diniego di condono era stato motivato dall'assenza del pagamento integrale dell'importo previsto; tale questione, però, non è stata esaminata dalla Corte di cassazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione, quando ne ricorrono i presupposti.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Chi denuncia vizi processuali deve riportare nel ricorso gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare direttamente la censura, indicando anche gli atti rilevanti e la loro collocazione processuale. La mancata trascrizione o individuazione della notificazione contestata comporta l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Quando si contesta in cassazione la notificazione di un atto processuale, non è sufficiente affermare genericamente che essa è inesistente o invalida: occorre trascrivere le parti rilevanti dell'atto e della relata e indicare con precisione dove e quando tali documenti siano stati prodotti nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il mancato rispetto dell'onere di autosufficienza può impedire l'esame nel merito della doglianza, anche se la contestazione potrebbe astrattamente essere fondata.
  • La Corte di cassazione non riesamina autonomamente tutti gli atti del processo per ricostruire una censura non adeguatamente documentata nel ricorso.
  • Una pronuncia di inammissibilità per motivi processuali non implica necessariamente che la questione sostanziale sia stata ritenuta infondata: significa che il ricorso non ha consentito alla Corte di esaminarla.
  • La parte che propone un ricorso dichiarato inammissibile può essere tenuta a versare un ulteriore contributo unificato, mentre le spese possono non essere liquidate se la controparte non si è costituita.

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