Cassazione Civile, Ordinanza n. 20993/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014 con cui, nei confronti di una società, venivano recuperati a tassazione maggiori redditi ai fini IRES e IRAP e una maggiore IVA, perché le fatture emesse da un fornitore erano ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. In primo e secondo grado il ricorso della contribuente era stato respinto, valorizzandosi il fatto che il fornitore era risultato privo di struttura organizzativa, contabilità e dichiarazioni fiscali, e dunque riconducibile a una "cartiera". In cassazione la società proponeva due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza per omessa pronuncia e omessa motivazione, sostenendo che la CTR avesse trascurato deduzioni su schede carburante e pranzi aziendali e si fosse limitata alla sola questione della cartiera; con il secondo lamentava violazione del principio di buona fede, assumendo di aver ricevuto merci correttamente fatturate e di non avere motivo di sospettare l’inesistenza del fornitore. La società aveva inoltre presentato domanda di definizione agevolata, poi non perfezionata per mancato versamento di somme.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché formulato in modo promiscuo, confondendo vizio di omessa pronuncia e vizio di omesso esame di fatto decisivo, e comunque infondato/inammissibile nella parte in cui non indicava che la questione fosse stata ritualmente coltivata in appello; ha inoltre rilevato che non veniva indicato alcuno specifico fatto storico decisivo, ma solo una contestazione del merito della valutazione svolta dalla CTR. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché non indicava le norme violate, ed è stato comunque ritenuto infondato: la censura presupponeva erroneamente un’ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, mentre la contestazione riguardava operazioni oggettivamente inesistenti, nelle quali la buona fede del contribuente non è rilevante una volta accertata l’inesistenza dell’operazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 112, 115, 132 c.p.c. come base della censura di nullità della sentenza, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione autonoma decisiva.
art. 112 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette totalmente di decidere sulla domanda o eccezione; la doglianza è inammissibile se la questione non risulta ritualmente devoluta e mantenuta in appello.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso, ma la Corte non ne trae alcuna violazione specifica autonomamente rilevante.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Evocato per denunciare la carenza di motivazione; la Corte osserva che il vizio motivazionale è configurabile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
La Corte distingue tra i diversi paradigmi di ricorso e afferma che la censura della ricorrente mescolava in modo inammissibile omessa pronuncia, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato per precisare che il fatto omesso ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
art. 381-bis.1 c.p.c.
Menzi onato solo per il deposito di memoria da parte della ricorrente.
art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197/2022
Richiamato per la domanda di definizione agevolata della lite, poi non perfezionata per mancato versamento di somme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non adotti alcun provvedimento, neppure implicito, sulla domanda o eccezione devoluta; non è sufficiente che la motivazione sia ritenuta incompleta o erronea.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico specifico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe portato a un esito diverso; non bastano la critica delle risultanze probatorie o la mancata considerazione di argomentazioni difensive.
- Chi deduce in cassazione che la CTR abbia omesso di pronunciare su un motivo di appello deve indicare che quel motivo sia stato effettivamente proposto e mantenuto sino alla precisazione delle conclusioni, altrimenti la censura è inammissibile.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta accertata l’inesistenza dell’operazione, la buona fede del cessionario/committente non è di per sé idonea a escludere la pretesa fiscale, perché il contribuente sa se e in quale misura il bene o il servizio è stato realmente ricevuto.
- La qualificazione della fattispecie come operazione oggettivamente inesistente, e non soggettivamente inesistente, è decisiva ai fini della rilevanza o meno della consapevolezza del contribuente circa la frode fiscale.
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