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Circolare

Circolare numero 11 del 24-01-2013

Vengono illustrate le modalità di calcolo automatizzato delle retribuzioni da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e nuove modalità di esercizio del diritto di accredito figurativo. Sono riepilogate le modalità di determinazione della retribuzione figurativa e definiti i criteri di valorizzazione in presenza di situazioni contributive particolari ai fini dell’applicazione dell’art. 8 della legge n. 155/1981, per carenza di alcuni elementi di calcolo

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il nuovo calcolo automatizzato della contribuzione figurativa nell’ambito di UNICARPE, coordinando le regole per la valorizzazione degli eventi figurativi interni ed esterni al rapporto di lavoro, quelli accreditati a domanda e quelli già presenti in estratto conto tramite EMens. Vengono inoltre fissati i criteri per la rinuncia ai periodi figurativi a domanda, i limiti di utilizzo della malattia, la gestione dei casi particolari come l’inabilità da infortunio sul lavoro, il trattamento dei periodi anteriori al 1989 e l’attribuzione della gestione pensionistica competente. La circolare contiene anche regole specifiche per i lavoratori autonomi e per i periodi antecedenti alle denunce mensili.

Calcolo automatizzato della contribuzione figurativa e criteri di valorizzazione degli eventi figurativi

Calcolo automatizzato della contribuzione figurativa e criteri di valorizzazione

La circolare disciplina la nuova procedura automatizzata di valorizzazione della contribuzione figurativa nell’ambito di UNICARPE. L’intervento coordina la normativa succedutasi nel tempo e definisce criteri operativi omogenei per gli eventi figurativi presenti negli estratti conto, sia interni sia esterni al rapporto di lavoro, con l’obiettivo di rendere i conti assicurativi più completi, aggiornati e coerenti con le risultanze archivistiche.

Finalità dell’intervento e quadro generale

L’Amministrazione evidenzia che la valorizzazione degli eventi figurativi non serve soltanto ai fini del sistema retributivo, ma anche per il trasferimento della contribuzione ad altro ordinamento pensionistico e per la determinazione del montante individuale nel sistema contributivo. In linea generale, la valorizzazione è ritenuta opportuna per tutti i periodi successivi al 1983, poiché consente di verificare se l’evento debba essere contratto in relazione al minimale settimanale oppure se possa concorrere al recupero di settimane di contribuzione obbligatoria non altrimenti riconoscibili per effetto dell’articolo 7 della legge n. 638/1983.

Per i periodi fino al 1988, quando i dati sono già agli atti della sede, l’operatore deve acquisire in ARPA le informazioni necessarie alla valorizzazione con i codici 141 e 142, in coerenza con le indicazioni richiamate nella circolare e nel messaggio n. 4945 del 23 febbraio 2007.

Accrediti figurativi a domanda

La circolare ribadisce il principio dell’accredito a domanda per gli eventi che, per loro natura, non sono conoscibili d’ufficio dall’Istituto. Il principio deriva dall’articolo 56, lettera a), del RDL n. 1827/1935 ed è stato esteso a numerosi eventi figurativi successivamente individuati dalla normativa, tra cui:

  • servizio militare;
  • malattia tempestivamente accertata;
  • interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio;
  • donazioni di sangue;
  • permessi ex legge n. 104/1992;
  • congedi straordinari ex articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001;
  • ulteriori eventi quali permessi per allattamento, malattie dei figli e donazioni di midollo osseo.

La circolare chiarisce che l’attuale disponibilità sistematica dei dati negli archivi automatizzati consente di evitare, nei limiti del possibile, il ricorso a documentazione di parte e ad acquisizioni manuali, migliorando la corrispondenza tra eventi indennizzati o dichiarati e periodi riconosciuti figurativamente. Restano però da presentare apposita domanda gli eventi collocati fuori da un rapporto di lavoro, come servizio militare, malattia e maternità fuori rapporto, nonché quelli che, pur verificatisi durante il rapporto, si riferiscono ad anni per i quali il datore di lavoro non era tenuto alla relativa dichiarazione.

Rinuncia all’utilizzo dei periodi figurativi a domanda

La registrazione automatica degli eventi a domanda in estratto conto non limita la facoltà dell’assicurato di disporre del proprio conto assicurativo. Egli può rinunciare all’utilizzo pensionistico dei periodi figurativi già registrati, integralmente o parzialmente, oppure, per la malattia, selezionare le settimane da utilizzare e quelle da escludere quando eccedenti i limiti di legge.

Per gestire tali opzioni, UNICARPE prevede un pannello riepilogativo degli eventi figurativi diversi dalla malattia, mediante il quale l’operatore può marcare i periodi da non utilizzare ai fini del calcolo. I contributi figurativi a domanda presenti in estratto conto sono contrassegnati dalla nota: “Contribuzione figurativa rinunciabile a richiesta, fino al suo utilizzo ai fini delle prestazioni”.

La facoltà di rinuncia non è però esercitabile quando il periodo figurativo risulta già utilizzato in precedenti prestazioni o in altri istituti che ne comportano l’assorbimento. In particolare, non possono essere esclusi:

  • i periodi già considerati per riscatto o ricongiunzione;
  • quelli utilizzati nel calcolo dell’assegno di invalidità;
  • quelli neutralizzati ai fini della verifica del requisito contributivo per la prosecuzione volontaria;
  • i periodi antecedenti il 1° gennaio 1996, in quanto l’accredito attribuisce la qualità di “vecchio iscritto” e vale come utilizzo della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

La rinuncia è inoltre limitata ai soli eventi riconoscibili a domanda e non riguarda la contribuzione figurativa accreditabile d’ufficio in forza di norme imperative.

Limiti di utilizzo dei periodi di malattia

La circolare riepiloga il sistema dei limiti di utilizzo dei periodi di malattia accreditati d’ufficio, richiamando l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 564/1996, come modificato dal D.Lgs. n. 278/1998. Il limite, inizialmente pari a 52 settimane, è stato progressivamente elevato fino a 96 settimane con effetto dal 1° gennaio 2009.

I limiti indicati sono i seguenti:

  • fino al 31.12.1996: 12 mesi, pari a 52 settimane, nella vita assicurativa;
  • dal 1.1.1997 al 31.12.1999: 14 mesi, pari a 61 settimane, con almeno 9 settimane successive al 31.12.1996;
  • dal 1.1.2000 al 31.12.2002: 16 mesi, pari a 70 settimane, con almeno 9 settimane successive al 31.12.1999;
  • dal 1.1.2003 al 31.12.2005: 18 mesi, pari a 78 settimane, con almeno 8 settimane successive al 31.12.2002;
  • dal 1.1.2006 al 31.12.2008: 20 mesi, pari a 87 settimane, con almeno 9 settimane successive al 31.12.2005;
  • dal 1.1.2009 al 31.12.2011: 22 mesi, pari a 96 settimane, con almeno 9 settimane successive al 31.12.2008;
  • dal 1.1.2012: 22 mesi, pari a 96 settimane, nella vita assicurativa.

La circolare precisa che concorrono al limite sia le settimane di malattia totalmente prive di retribuzione sia quelle parzialmente retribuite. Nei casi di settimane di tipo 2, l’eventuale esclusione per superamento dei limiti comporta anche l’esclusione delle corrispondenti retribuzioni ridotte, se rilevabili automaticamente. Non sono invece neutralizzabili le retribuzioni ridotte riferite a periodi di malattia inferiori a 7 giorni e quelle relative a periodi esclusi per rinuncia espressa dell’interessato.

Deroga al limite di malattia per inabilità da infortunio sul lavoro

L’articolo 45 della legge n. 183/2010 ha introdotto una deroga al limite massimo di 96 settimane per i soggetti che abbiano conseguito l’inabilità ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 222/1984 a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità. In tali casi, il limite non si applica a partire dall’insorgenza dello stato di inabilità.

La deroga opera per periodi successivi al 31 dicembre 1996. Restano comunque riconoscibili, nei limiti ordinari, gli eventuali periodi di malattia antecedenti l’insorgenza dell’inabilità. Dal momento dell’inabilità, i periodi di assenza dal lavoro sono accreditabili senza limiti di durata, purché non venga liquidata la pensione di inabilità a carico delle gestioni dell’Istituto.

Ai fini operativi, per l’acquisizione in ARPA è stato istituito il codice tipo contribuzione 314, utilizzabile anche in sostituzione del codice 310 quando ricorrano le condizioni stabilite dalla norma.

Periodi anteriori al 1989 e valorizzazione integrativa

Per gli eventi anteriori al 1989, la circolare riconosce che spesso non è possibile effettuare l’accredito in quota integrativa per carenza dei dati necessari. In particolare, la documentazione storica non consente sempre di ricostruire compiutamente gli elementi richiesti per l’applicazione dell’articolo 8 della legge n. 155/1981, anche per il lungo tempo trascorso e per la possibile indisponibilità degli archivi aziendali.

La mancata integrazione non produce effetti particolari quando i periodi sono anteriori al 1984, oppure quando, tra il 1984 e il 1988, essa non comporta riduzione delle settimane di contribuzione obbligatoria in base all’articolo 7 della legge n. 638/1983. Diversamente, quando la carenza dei dati incide sul diritto o sulla misura della pensione, la sede deve accreditare un valore figurativo integrativo per compensare il minimale di retribuzione vigente nell’anno interessato.

In tale ipotesi, a ciascuna settimana del periodo figurativo va attribuito un importo pari alla differenza tra il minimale di retribuzione dell’anno in cui si colloca l’evento e la retribuzione media settimanale effettiva risultante dalla denuncia relativa al medesimo anno.

Eventi dichiarati con EMens

La circolare attribuisce rilevanza ai periodi figurativi dichiarati con le denunce mensili EMens, compresi quelli che la legge riconosce a richiesta dell’assicurato. Il passaggio al sistema mensile ha reso necessario adattare i criteri di valorizzazione rispetto alla precedente denuncia annuale, abbandonando il sistema di calcolo per medie in favore di valori più aderenti alla retribuzione effettivamente perduta durante l’assenza.

Per gli eventi verificatisi successivamente al 31 dicembre 2004 in costanza di rapporto di lavoro, la legge n. 183/2010 ha disciplinato la determinazione della retribuzione figurativa. In base a tale sistema, i flussi EMens valorizzano gli eventi con una differenza retributiva corrispondente alla quota di retribuzione persa dal lavoratore nel periodo di assenza.

Il valore comunicato con EMens comprende le competenze ordinarie e non include le voci ultramensili, come tredicesima, gratifiche, compensi per ferie e festività non godute o arretrati relativi ad anni precedenti. Gli eventi EMens già esposti in estratto conto con valore retributivo non sono oggetto dell’applicativo UNICARPE. Eventuali errori evidenti devono essere corretti solo mediante nuove comunicazioni aziendali, secondo le procedure di segnalazione richiamate dalla circolare.

Eventi non coperti da EMens e criteri retributivi generali

Per i periodi figurativi non interessati dalla denuncia EMens continua ad applicarsi l’articolo 8 della legge n. 155/1981. Il valore da attribuire a ciascuna settimana coincide con la media delle retribuzioni intere percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui cade l’evento oppure, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso fino alla decorrenza della prestazione.

La circolare richiama inoltre la delibera del CDA n. 200 del 5 dicembre 1986, che ha escluso gli emolumenti ultramensili dall’imponibile annuo e confermato la non considerazione delle retribuzioni ridotte per eventi figurativi o per prestazioni a orario ridotto interessate da integrazione salariale. Se le informazioni analitiche non sono disponibili, la valorizzazione deve essere effettuata sul solo imponibile complessivo; se invece i dati sono completi, le sedi possono memorizzarli in ARPA con i codici 141 e 142.

Attribuzione della gestione pensionistica competente

Quando vi sia contribuzione in più gestioni pensionistiche o in diversi settori di attività, la prima operazione consiste nell’individuare la gestione alla quale attribuire l’evento figurativo, verificando riconoscibilità normativa e requisito amministrativo. Se l’accredito riguarda eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro e il requisito risulta perfezionato in più gestioni, l’accredito è subordinato alla scelta dell’interessato.

La procedura UNICARPE dovrà, a regime, svolgere automaticamente anche questa fase, unitamente alla quantificazione della retribuzione figurativa. In ogni caso, il periodo riconosciuto deve essere privo di altra copertura assicurativa non solo nella gestione interessata, ma in tutte le gestioni nelle quali il soggetto risulti titolare di contribuzione.

Regole particolari per i lavoratori autonomi

Per gli iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi, la circolare stabilisce che l’accredito figurativo avviene di norma nel FPLD quando esista anche un solo contributo nel regime dei lavoratori dipendenti. In presenza del requisito, resta comunque salva la facoltà dell’interessato di richiedere, a domanda, il riconoscimento figurativo nella gestione autonoma; se il requisito è perfezionato in più gestioni, l’intero periodo è accreditato secondo la scelta formalizzata dall’interessato.

Sono accreditabili, in favore dei lavoratori autonomi, i periodi di:

  • servizio militare;
  • malattia;
  • congedo parentale;
  • malattia specifica ex lege n. 88/1987.

Per il servizio militare il contributo obbligatorio può anche essere successivo all’evento; per gli altri eventi è invece necessario che il contributo obbligatorio sia precedente. Nel caso della malattia specifica è richiesto, oltre al contributo precedente l’evento, anche il possesso di almeno 52 settimane di contribuzione obbligatoria.

Il valore figurativo per i lavoratori autonomi è determinato in modo differenziato: per gli iscritti ART/COM, sulla media dei redditi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell’anno di riferimento; per gli iscritti CDCM, sul reddito medio convenzionale della fascia di reddito agrario relativa al periodo obbligatorio considerato. In entrambi i casi, il calcolo avviene sul solo imponibile della gestione interessata dall’accredito.

Conclusione operativa

La circolare fornisce quindi un quadro organico per il calcolo e la valorizzazione della contribuzione figurativa, con particolare attenzione alla gestione automatizzata in UNICARPE, alla corretta applicazione delle norme storiche e sopravvenute, ai limiti della malattia, alla rinuncia dell’assicurato e alle specificità dei lavoratori autonomi. Il documento ha un evidente taglio operativo e mira a uniformare i comportamenti delle sedi nella ricostruzione dei conti assicurativi e nella corretta valutazione dei periodi figurativi ai fini pensionistici.

Punti principali

Obiettivo dell’applicativo UNICARPE

È stato realizzato un applicativo per determinare automaticamente il valore retributivo da assegnare agli eventi figurativi presenti negli estratti conto. Il sistema applica, a seconda dei casi, i criteri dell’articolo 8 della legge n. 155/1981 oppure dell’articolo 35, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, tenendo conto della retribuzione effettivamente percepita o di una retribuzione convenzionale. L’obiettivo è allineare i conti assicurativi alle risultanze degli archivi automatizzati e risolvere le criticità generate nel tempo dalla diversa modalità di accredito e di esposizione degli eventi figurativi.

Necessità di valorizzare gli accrediti figurativi

La valorizzazione è ritenuta necessaria non solo per il sistema retributivo, ma anche per i trasferimenti tra ordinamenti pensionistici e per il calcolo del montante individuale nel sistema contributivo. Per i periodi successivi al 1983 essa consente di verificare se l’evento figurativo debba essere contratto per effetto di retribuzioni inferiori al minimale oppure se possa recuperare settimane di contribuzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 638/1983. Per i periodi fino al 1988, se i dati sono disponibili in sede, l’operatore deve acquisirli in ARPA con i codici 141 e 142.

Accrediti a domanda e rinuncia all’utilizzo

Resta fermo il principio dell’accredito a domanda per gli eventi per i quali la legge non consente un riconoscimento automatico, come servizio militare, malattia tempestivamente accertata e maternità fuori lavoro, poi esteso ad altri eventi. Gli interessati possono rinunciare all’utilizzo pensionistico dei periodi figurativi già registrati in estratto conto, in tutto o in parte, con apposita gestione in UNICARPE. La rinuncia non è ammessa per periodi già utilizzati in precedenti prestazioni, per quelli considerati in riscatti o ricongiunzioni, per l’assegno ordinario di invalidità, per i periodi neutralizzati ai fini della prosecuzione volontaria e per gli accrediti ante 1.1.1996 che comportano la qualità di vecchio iscritto.

Limiti di utilizzo dei periodi di malattia

La malattia accreditata d’ufficio è soggetta a limiti progressivamente aumentati fino a 96 settimane dal 1° gennaio 2009. La circolare riepiloga le soglie temporali: 52 settimane fino al 31.12.1996, 61 settimane dal 1.1.1997 al 31.12.1999, 70 settimane dal 1.1.2000 al 31.12.2002, 78 settimane dal 1.1.2003 al 31.12.2005, 87 settimane dal 1.1.2006 al 31.12.2008, 96 settimane dal 1.1.2009 al 31.12.2011 e 96 settimane nella vita assicurativa dal 1.1.2012. Sono conteggiate sia le settimane totalmente prive di retribuzione sia quelle parzialmente retribuite.

Deroga al limite di malattia per inabilità da infortunio sul lavoro

L’articolo 45 della legge n. 183/2010 ha introdotto una deroga al limite di 96 settimane per i soggetti che abbiano conseguito l’inabilità ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 222/1984 a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità. La deroga opera per periodi successivi al 31 dicembre 1996 e consente il riconoscimento figurativo senza limiti di durata a partire dall’insorgenza dello stato di inabilità, purché non sia liquidata pensione di inabilità a carico delle forme gestite dall’Istituto. Per l’acquisizione in ARPA è previsto il codice tipo contribuzione 314.

Periodi anteriori al 1989 e integrazione figurativa

Per gli eventi anteriori al 1989 può mancare la quota integrativa necessaria a valorizzare correttamente la contribuzione figurativa. Quando i periodi sono compresi tra il 1984 e il 1988 e la mancata integrazione comporterebbe effetti penalizzanti sul diritto o sulla misura della pensione, la circolare stabilisce di attribuire un valore figurativo integrativo pari alla differenza tra il minimale retributivo dell’anno e la retribuzione media settimanale effettiva. Se invece i periodi sono anteriori al 1984, oppure la mancata integrazione non incide sulle settimane di contribuzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 638/1983, non si producono effetti particolari.

Eventi dichiarati con EMens

Gli eventi figurativi dichiarati nelle denunce mensili EMens, compresi quelli riconoscibili a richiesta dell’assicurato, sono considerati utilizzabili ai fini delle prestazioni. Per gli eventi verificatisi dopo il 31 dicembre 2004 in costanza di rapporto, la retribuzione figurativa è determinata come differenza retributiva, vale a dire la quota di retribuzione persa durante l’assenza. Il valore EMens comprende le competenze ordinarie e esclude le voci ultramensili e quelle non collegate alla normale prestazione. Gli eventi EMens già valorizzati non sono oggetto del calcolo automatico UNICARPE; eventuali correzioni richiedono nuove comunicazioni aziendali.

Regole per i periodi non coperti da EMens

Per gli eventi figurativi non interessati da EMens continua ad applicarsi l’articolo 8 della legge n. 155/1981, secondo cui il valore retributivo di ciascuna settimana corrisponde alla media delle retribuzioni intere percepite nell’anno solare di collocazione dell’evento oppure, nell’anno di decorrenza della pensione, fino alla data di decorrenza. La delibera del CDA n. 200/1986 impone l’esclusione degli emolumenti ultramensili dall’imponibile annuo e, in assenza dei dati analitici necessari, la valorizzazione avviene sull’imponibile complessivo disponibile in denuncia.

Scelta della gestione pensionistica competente

Prima della valorizzazione occorre individuare la gestione o categoria competente quando la contribuzione è presente in più gestioni o in diversi settori di attività. L’accredito è subordinato alla verifica della riconoscibilità dell’evento e del requisito amministrativo richiesto. Se il requisito è perfezionato in più gestioni, nei casi di eventi fuori rapporto di lavoro la scelta spetta all’interessato. La procedura UNICARPE è destinata a svolgere automaticamente tali operazioni, incluso il calcolo della retribuzione figurativa.

Regole specifiche per i lavoratori autonomi

Per gli iscritti alle gestioni autonome, l’accredito figurativo avviene di norma nel FPLD quando esista anche un solo contributo nel regime dei dipendenti; in deroga, l’interessato può chiedere l’accredito nella gestione autonoma se ne ricorrono i requisiti. Sono accreditabili servizio militare, malattia, congedo parentale e malattia specifica ex lege n. 88/1987, con requisiti differenti a seconda dell’evento. Il valore figurativo si determina sul reddito medio dei redditi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell’anno interessato per ART/COM, oppure sul reddito medio convenzionale della fascia di reddito agrario per CDCM, sempre limitatamente all’imponibile della gestione interessata.

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