Cassazione Civile, Ordinanza n. 08247/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento per omesso pagamento di IMU relativa all’anno d’imposta 2015. La contribuente aveva impugnato l’atto, ma sia il giudice di primo grado sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio avevano rigettato il ricorso e l’appello. La parte soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione. Prima della decisione, però, depositava atto di rinuncia al ricorso. Il Comune, pur aderendo alla rinuncia, chiedeva che le spese fossero poste a carico del rinunciante. Successivamente, entrambe le parti dichiaravano di essersi conciliate e chiedevano congiuntamente la declaratoria di estinzione del procedimento con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto che, a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391, terzo comma, c.p.c., il decreto presidenziale di estinzione era superato e la questione tornava al Collegio. Valutata l’adesione del controricorrente alla rinuncia al ricorso e l’intervenuta conciliazione con richiesta comune di compensazione delle spese, la Corte ha confermato l’estinzione del giudizio di cassazione e ha disposto la compensazione integrale delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 391, primo comma, c.p.c.
il decreto presidenziale ha funzione e effetto di attestare la chiusura del processo per intervenuta causa estintiva.
art. 391, terzo comma, c.p.c.
istanza di fissazione dell'udienza (collegiale)
l’istanza della parte, da depositare entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, non ha carattere impugnatorio né necessita di motivazione e fa venir meno gli effetti del decreto presidenziale, rimettendo la decisione al Collegio.
art. 391-bis c.p.c.
richiamato per differenziare il rimedio della revocazione dai provvedimenti resi in forma di sentenza o ordinanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il decreto presidenziale che dichiara l’estinzione del processo per rinuncia o altra causa estintiva può essere superato dall’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391, terzo comma, c.p.c., che rimette la decisione al Collegio.
- L’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391, terzo comma, c.p.c. non è un mezzo di impugnazione, non richiede specifica motivazione e determina la perdita di efficacia del decreto presidenziale anche quanto alla regolazione delle spese.
- Una volta che il procedimento sia rimesso al Collegio a seguito dell’istanza ex art. 391, terzo comma, c.p.c., il giudice deve verificare se la causa estintiva sia effettivamente intervenuta e, in caso positivo, dichiarare l’estinzione del giudizio, potendo provvedere autonomamente sulle spese secondo gli accordi o le risultanze del caso.
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