Circolare numero 251 del 11-12-1998
1) CONTENUTO DELLA LEGGE N.61/98; 2) SOGGETTI BENEFICIARI; 3) CONDIZIONI E MODALITA PER OTTENERE IL BENEFICIO; 4) OGGETTO DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO; 5) MODALITA OPERATIVE; 6) ISTRUZIONI CONTABILI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’attuazione dello sgravio dei contributi previdenziali previsto dall’art. 13, comma 6-ter, della legge n. 61/1998 per le imprese del turismo, alberghiere, termali e dei pubblici esercizi operanti nelle Marche e in Umbria. Il beneficio riguarda i contributi dovuti per i lavoratori occupati nelle due regioni nel periodo 1° ottobre 1997 - 31 marzo 1998, dopo l’ok della Commissione europea del 23 ottobre 1998. Sono indicati i soggetti ammessi, il requisito della riduzione del fatturato almeno del 30%, la necessità dell’autocertificazione, le modalità operative per aziende in sospensione o non in sospensione, i codici DM10/2 da usare e le istruzioni contabili con i nuovi conti GAW.
Sgravio contributivo per imprese turistiche di Marche e Umbria colpite dal sisma del 1997
Sgravio contributivo per le imprese turistiche delle Marche e dell’Umbria colpite dal sisma del 1997
La circolare disciplina l’applicazione dello sgravio dei contributi previdenziali previsto dall’art. 13, comma 6-ter, della legge 30 marzo 1998, n. 61, in favore delle imprese del settore turistico operanti nelle regioni Marche e Umbria. Il beneficio riguarda i contributi dovuti per i lavoratori occupati nelle zone terremotate nel periodo 1° ottobre 1997 - 31 marzo 1998 ed è reso operativo dopo il mancato rilievo di obiezioni da parte della Commissione europea il 23 ottobre 1998.
Quadro normativo e autorizzazione comunitaria
La norma è contenuta nella legge n. 61/1998, di conversione del decreto-legge n. 6/1998, recante ulteriori interventi urgenti a favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre aree colpite da eventi calamitosi. L’efficacia dello sgravio era subordinata alla compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, richiamando gli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della CEE. Con nota del 23 ottobre 1998 la Commissione europea ha comunicato alle autorità italiane di non avere sollevato obiezioni all’applicazione del regime di aiuto.
Soggetti beneficiari e classificazione contributiva
Il beneficio spetta alle imprese alberghiere, alle aziende termali e ai pubblici esercizi operanti nelle Marche e in Umbria, individuati tramite specifici codici ISTAT elencati nella circolare. Le aziende devono risultare classificate ai fini contributivi con i CSC indicati, vale a dire 7.05.01, 7.05.02, 7.05.03, 7.07.08, 7.07.09 e 5.01.02 per l’agriturismo.
Requisiti di accesso
Per accedere allo sgravio le imprese devono aver subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 30% rispetto all’equivalente periodo dell’anno precedente. Il requisito resta valido anche in caso di modificazioni societarie intervenute per trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. L’impresa deve inoltre attestare il requisito tramite autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, da presentare alla sede INPS competente.
Le sedi INPS devono verificare puntualmente il possesso delle condizioni richieste. Alle posizioni contributive interessate va attribuito il codice di autorizzazione "8E", che assume dal 1° ottobre 1997 il significato di "azienda avente titolo allo sgravio ex L. n. 61/98".
Oggetto dello sgravio e limiti applicativi
Lo sgravio riguarda i contributi previdenziali dovuti alle gestioni INPS dai datori di lavoro beneficiari per i lavoratori occupati nelle Marche e in Umbria nel periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998, corrispondente ai periodi di paga da "10/97" a "03/98". L’onere è rimborsato all’Istituto dalle Regioni interessate sulla base di apposite rendicontazioni.
Il beneficio è espressamente limitato alle sole gestioni previdenziali e assistenziali. Restano esclusi gli importi non riconducibili alla contribuzione oggetto di sgravio, fra cui:
- 0,10% asili nido;
- 0,20% assistenza malattia pensionati;
- 0,16% contributo assistenza orfani;
- 1,66% assistenza antitubercolare devoluta al SSN;
- 0,35% quota GESCAL;
- 0,30% dovuto con il contributo contro la disoccupazione e devoluto ai fondi di rotazione;
- 9,60% SSN e 3,80% contributo di solidarietà SSN.
La circolare precisa inoltre che lo sgravio è compatibile con le riduzioni per fiscalizzazione e compete nei limiti della contribuzione dovuta a carico del datore di lavoro, esclusi gli importi sopra indicati.
Modalità operative per le aziende già in sospensione contributiva
Per i datori di lavoro destinatari di provvedimenti di sospensione contributiva che non abbiano ancora presentato la modulistica, deve essere presentata una denuncia contributiva per ciascun periodo di paga interessato.
Nella compilazione del mod. DM10/2 occorre:
- compilare i quadri B-C con le modalità ordinarie per tutti i lavoratori;
- compilare il quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B al rigo 57;
- indicare in un rigo in bianco del quadro D l’importo dei contributi oggetto di sgravio, preceduto dal codice "R750" per la Regione Marche o "R760" per la Regione Umbria;
- indicare in un altro rigo in bianco, con codice "N929" e dicitura "CONTR. SOSP. TERR.26/9/97", i contributi esclusi dallo sgravio;
- effettuare la sommatoria delle partite del quadro D e riportare il totale al rigo 57;
- indicare la differenza tra gli importi dei righi 33 e 57 nel riquadro sottostante il rigo 57.
Per i periodi di paga interessati dalla sola sospensione e non anche dallo sgravio, la modulistica va compilata evidenziando con il codice "N929" l’importo dei contributi sospesi. Il versamento della contribuzione sospesa avverrà secondo successive disposizioni.
Modalità operative per le aziende non in sospensione o che non hanno fruito della sospensione
I datori di lavoro non destinatari della sospensione, oppure che non vi si siano avvalsi, devono portare a conguaglio gli importi oggetto di sgravio nel quadro D del mod. DM10/2, utilizzando i codici:
- "R750" per il conguaglio sgravio ex L. n. 61/98 Regione Marche;
- "R760" per il conguaglio sgravio ex L. n. 61/98 Regione Umbria.
Il conguaglio deve essere effettuato entro la scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Domanda per i datori di lavoro che hanno già presentato le denunce
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto di sgravio, hanno già presentato le denunce contributive sospendendo in tutto o in parte il versamento devono presentare alla sede INPS territorialmente competente un’apposita richiesta di fruizione dello sgravio "ex lege" n. 61/1998.
Alla richiesta devono essere allegati:
- l’autocertificazione attestante la riduzione del volume d’affari;
- l’indicazione delle denunce contributive nelle quali è stata operata la sospensione.
Le aziende con strutture ubicate in entrambe le regioni e con accentramento degli adempimenti presso un’unica sede devono indicare nella richiesta l’importo dello sgravio spettante per ciascuna regione.
Le sedi INPS, ricevuta la documentazione, procedono alle verifiche e alle conseguenti operazioni contabili. A tal fine devono essere utilizzate le liste di analisi emesse dalla procedura DM, contenenti i dati identificativi delle aziende che hanno usufruito della sospensione contributiva, con riferimento alla matricola, al periodo e all’importo rilevato al codice "N929".
Istruzioni contabili
Gli sgravi esposti nei mod. DM10/2 vengono imputati dalla procedura DM, al momento della ripartizione del saldo, ai conti:
- GAW 37/52, per le imprese operanti nel territorio della Regione Marche;
- GAW 37/53, per le imprese operanti nel territorio della Regione Umbria.
Per l’acquisizione manuale delle registrazioni contabili si richiamano le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95". Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi evidenziati con il codice "N929" si rinvia alla circolare n. 229 del 17 novembre 1997.
Per gli sgravi riconosciuti ai datori di lavoro che hanno già presentato le denunce contributive, l’ufficio amministrativo deve predisporre per ciascuna azienda un biglietto contabile mod. SC 3, in triplice copia, con le registrazioni in partita doppia:
- GAW 37/54 a GPA 06/57 per le imprese operanti nelle Marche;
- GAW 37/55 a GPA 06/57 per le imprese operanti in Umbria.
Due copie del mod. SC 3 devono essere trasmesse all’ufficio competente per la contabilità, che provvede alla registrazione nel sistema dopo aver verificato, tramite il partitario del conto GPA 06/57, l’assunzione in contabilità del credito per contributi sospesi e il contenimento degli sgravi entro il relativo ammontare. Dopo tali adempimenti, l’eventuale residuo debito dell’azienda è costituito dall’importo dei contributi esclusi dallo sgravio ma ricompresi nei provvedimenti di sospensione.
Una copia del mod. SC 3, con gli estremi della contabilizzazione, deve essere restituita all’ufficio amministrativo. Inoltre, poiché gli oneri derivanti dagli sgravi saranno rimborsati dalle Regioni sulla base di apposita rendicontazione, per gli sgravi rilevati tramite mod. SC 3 devono essere predisposti elenchi distinti per Regione debitrice e inviati alla Direzione centrale finanza, contabilità e bilancio - Ufficio 4.3, secondo le modalità e i termini della circolare sulle chiusure contabili. Il totale degli elenchi deve coincidere con il saldo del conto GAW 37/54 oppure GAW 37/55, a seconda della Regione interessata.
Per la rendicontazione degli sgravi contenuti nei modelli DM10/2 saranno invece utilizzati i dati della ripartizione contabile delle denunce, disponibili presso gli archivi centrali.
Nuovi conti istituiti
L’allegato alla circolare istituisce quattro nuovi conti:
- GAW 37/52: sgravi di contributi previdenziali a favore delle aziende operanti nei comuni della Regione Marche colpiti dal sisma del settembre 1997, conguagliati con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969;
- GAW 37/53: analogo conto per la Regione Umbria;
- GAW 37/54: sgravi relativi alle imprese della Regione Marche reintroitati al conto GPA 06/57;
- GAW 37/55: analogo conto per la Regione Umbria reintroitato al conto GPA 06/57.
I conti sono tutti istituiti in relazione all’art. 13, comma 6-ter, della legge n. 61/1998.
Punti principali
Base normativa e autorizzazione europea
La circolare dà attuazione all’art. 13, comma 6-ter, della legge 30 marzo 1998, n. 61, che ha convertito il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6. Il beneficio, inizialmente subordinato all’autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato CEE, è divenuto applicabile dopo la nota della Commissione europea del 23 ottobre 1998, con la quale non sono state sollevate obiezioni al regime di aiuto.
Soggetti beneficiari
Possono fruire dello sgravio le imprese alberghiere, le aziende termali e i pubblici esercizi operanti nelle regioni Marche e Umbria, individuati tramite specifici codici ISTAT e classificati ai fini contributivi con determinati CSC. La platea comprende, tra gli altri, i codici ISTAT elencati nella circolare e i CSC 7.05.01, 7.05.02, 7.05.03, 7.07.08, 7.07.09 e 5.01.02 per gli agriturismi.
Requisiti per accedere al beneficio
Le aziende devono aver subito una riduzione del volume di affari di almeno il 30% rispetto all’equivalente periodo dell’anno precedente. Il requisito vale anche in presenza di modificazioni societarie derivanti da trasferimento di azienda o ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. È inoltre richiesta un’autocertificazione, resa ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni, da presentare alla sede INPS competente. Le sedi devono verificare con puntualità il rispetto delle condizioni di accesso. Alle posizioni contributive aventi titolo va attribuito il codice di autorizzazione "8E", con il nuovo significato di "azienda avente titolo allo sgravio ex L. n. 61/98" a decorrere dal 1° ottobre 1997.
Oggetto e limiti dello sgravio
Lo sgravio riguarda i contributi previdenziali dovuti alle gestioni INPS dai datori di lavoro interessati per i lavoratori occupati nelle Marche e in Umbria nel periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998, cioè per i periodi di paga da "10/97" a "03/98". L’onere è rimborsato all’Istituto dalle Regioni interessate sulla base di apposite rendicontazioni. Il beneficio è limitato alle sole contribuzioni previdenziali e assistenziali; restano escluse le quote destinate ad altri soggetti pubblici o a finalità specifiche, tra cui asili nido, assistenza malattia pensionati, contributo assistenza orfani, assistenza antitubercolare, quota GESCAL, 0,30% per fondi di rotazione, SSN e contributo di solidarietà SSN. Lo sgravio è compatibile con le riduzioni per fiscalizzazione ed opera nei limiti della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, escluse le aliquote indicate.
Modalità operative per le aziende in sospensione
Per i datori di lavoro già destinatari di provvedimenti di sospensione contributiva che non abbiano ancora presentato la modulistica, la circolare prevede la presentazione di una denuncia contributiva separata per ogni periodo di paga interessato. Nei quadri B-C del mod. DM10/2 devono essere esposti i dati ordinari, mentre nel quadro D vanno indicati, in rigo in bianco, gli importi oggetto di sgravio con i codici "R750" per le Marche e "R760" per l’Umbria. Gli importi esclusi dallo sgravio devono essere esposti con codice "N929" e dicitura "CONTR. SOSP. TERR.26/9/97". Va inoltre effettuata la somma del quadro D, riportata al rigo 57, e la differenza tra i righi 33 e 57 va indicata nel relativo riquadro. Per i periodi interessati dalla sospensione ma non dallo sgravio, la modulistica deve evidenziare con "N929" l’importo sospeso; il versamento seguirà successive disposizioni.
Modalità operative per le aziende non in sospensione
I datori di lavoro non destinatari della sospensione, oppure che non se ne siano avvalsi, devono recuperare gli importi oggetto di sgravio a conguaglio nel quadro D del mod. DM10/2, utilizzando i codici "R750" per il conguaglio sgravio Marche e "R760" per il conguaglio sgravio Umbria. Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, secondo quanto richiamato dalla delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993.
Domanda per chi ha già presentato le denunce
Le aziende che, per i periodi oggetto di sgravio, hanno già presentato le denunce contributive sospendendo in tutto o in parte il versamento devono presentare all’INPS territorialmente competente una specifica richiesta di fruizione dello sgravio ex lege n. 61/1998. Alla domanda devono essere allegati l’autocertificazione di cui al punto 3 e l’indicazione delle denunce nelle quali è stata operata la sospensione. Le aziende con strutture in entrambe le regioni e accentramento degli adempimenti presso un’unica sede devono indicare separatamente l’importo spettante per ciascuna regione. Le sedi, ricevuta la documentazione, effettuano le verifiche e le operazioni contabili; per tali controlli devono essere utilizzate le liste di analisi generate dalla procedura DM con i dati delle aziende che hanno fruito della sospensione, rilevati al codice "N929".
Istruzioni contabili e nuovi conti
Gli sgravi esposti nei mod. DM10/2 sono imputati dalla procedura DM ai conti GAW 37/52 per le imprese operanti nella Regione Marche e GAW 37/53 per quelle operanti nella Regione Umbria. Per le rilevazioni manuali si richiamano le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con uso del codice utente "1" e del codice documento "95". Per i contributi sospesi evidenziati con "N929" si rinvia alla circolare n. 229 del 17 novembre 1997. Per gli sgravi riconosciuti mediante mod. SC 3 devono essere predisposti, per ciascuna azienda, biglietti contabili con le scritture su GAW 37/54 e GPA 06/57 per le Marche, ovvero GAW 37/55 e GPA 06/57 per l’Umbria. Dopo la contabilizzazione, un esemplare va restituito all’ufficio amministrativo e devono essere predisposti elenchi distinti per regione da inviare alla Direzione centrale finanza, contabilità e bilancio - Ufficio 4.3, secondo le modalità e i termini della circolare sulle chiusure contabili.
Conti istituiti con l’allegato
L’allegato istituisce quattro nuovi conti: GAW 37/52 e GAW 37/53, destinati agli sgravi conguagliati tramite denuncia per Marche e Umbria, e GAW 37/54 e GAW 37/55, destinati agli sgravi reintroitati al conto GPA 06/57 per Marche e Umbria. La denominazione dei conti richiama espressamente gli sgravi di contributi previdenziali per le aziende operanti nei comuni delle due regioni colpiti dal sisma del settembre 1997, ai sensi dell’art. 13, comma 6-ter, della legge n. 61/1998.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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