Circolare numero 247 del 9-12-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi sulla compilazione del modello GLA/D per la denuncia trimestrale dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e ai venditori porta a porta. Interviene su imponibile contributivo, autoconguaglio dei versamenti eccedenti il massimale, compensi anticipati, rettifiche e denunce sostitutive, nonché sulle novità del modello in corso di ristampa, inclusa la versione in euro e il relativo arrotondamento.
Gestione separata: precisazioni sulla denuncia trimestrale GLA/D per collaboratori coordinati e continuativi e venditori porta a porta
Gestione separata lavoratori autonomi: precisazioni sulla denuncia trimestrale GLA/D
La circolare interviene con chiarimenti operativi sulla compilazione del modello GLA/D, utilizzato per la denuncia trimestrale dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e ai venditori porta a porta. Le precisazioni riguardano soprattutto la determinazione dell’imponibile contributivo, la gestione dei versamenti oltre il massimale, le ipotesi di compensi anticipati, le modalità di rettifica delle denunce e le novità del modello, incluse la versione in euro e i criteri di arrotondamento.
Imponibile contributivo
L’imponibile contributivo è definito come l’ammontare del compenso, con esclusione delle somme documentate o rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Su tale importo si applica una deduzione forfettaria del 5% a titolo di spese.
La riduzione del 5% non si applica:
- alla parte dei compensi che supera l’ammontare di 100 milioni di lire;
- alle indennità percepite per la cessazione del rapporto.
Per le prestazioni rese dagli incaricati delle vendite a domicilio, l’imponibile è costituito dall’intero ammontare delle provvigioni percepite.
Autoconguaglio dei versamenti eccedenti il massimale
La circolare richiama l’ipotesi in cui un committente abbia corrisposto importi superiori al massimale di legge in riferimento a un determinato collaboratore e non intenda chiedere il rimborso della maggiore somma versata, preferendo conguagliarla con i contributi dovuti nell’anno successivo per il medesimo collaboratore, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 2 maggio 1996, n. 281.
In tale caso, nella denuncia del trimestre in relazione al quale si effettua la compensazione devono essere indicati:
- l’effettivo imponibile riferito al trimestre;
- l’importo del contributo dovuto, calcolato applicando le aliquote di legge a tale imponibile;
- tutti gli altri dati del prospetto.
Nei riquadri relativi agli importi versati per i singoli mesi del trimestre e al totale versato devono essere riportati solo i contributi effettivamente pagati, al netto della compensazione operata.
Per consentire la tempestiva e corretta imputazione dei contributi, deve essere data immediata comunicazione alle SAP competenti dell’autoconguaglio effettuato, indicando:
- i dati identificativi del collaboratore interessato;
- la somma pagata in eccedenza nell’anno precedente;
- gli estremi del versamento effettuato al netto della compensazione.
Le SAP mettono a disposizione un apposito fac-simile di comunicazione per agevolare l’adempimento.
La circolare precisa inoltre che, per ipotesi di pagamento di importi superiori al dovuto diverse da quella disciplinata dal citato art. 1, comma 3, del D.M. n. 281/1996, non è consentito procedere al conguaglio: in tali casi il contribuente deve richiedere il rimborso della maggiore somma versata.
Compensi pagati in via anticipata
Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata annuale o pluriennale, i compensi possono essere erogati in via anticipata rispetto alla fine dell’anno di riferimento, anche mediante uno o più acconti.
In questa ipotesi, il modello GLA/D deve essere compilato indicando nei campi relativi ai periodi di attività l’intero anno solare, salvo i casi in cui l’attività inizi o termini nel corso dell’anno.
La corretta indicazione dei periodi di attività è rilevante perché consente di individuare l’eventuale coesistenza di iscrizioni ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie o altre circostanze che comportano l’applicazione del contributo nella misura del 10% anziché del 12% dell’imponibile, secondo i richiami alle circolari n. 34 del 7 febbraio 1998, n. 44 del 24 febbraio 1998 e n. 72 dell’1 aprile 1998.
Rettifiche, integrazioni e denunce sostitutive
Per consentire la correzione o l’integrazione di dati denunciati in modo errato o incompleto, il modello GLA/D in corso di ristampa è stato integrato con due nuove caselle, contrassegnate dalle lettere P e S.
I committenti devono barrare con una X:
- la casella P, quando presentano la denuncia trimestrale ordinaria, cioè la denuncia principale;
- la casella S, quando intendono sostituire una precedente denuncia contenente errori o omissioni.
La denuncia sostitutiva può riguardare, ad esempio:
- errori nell’aliquota applicata;
- errori nella base imponibile;
- errori nei dati anagrafici;
- errori nel periodo di riferimento;
- omissioni nella denuncia di uno o più collaboratori per i quali il versamento sia stato effettuato separatamente.
In caso di denuncia sostitutiva, il riquadro "Riepilogo dei versamenti effettuati per il trimestre" deve riportare l’importo globale dei pagamenti effettuati per il trimestre, compresi gli eventuali versamenti effettuati per coprire la minore somma originariamente corrisposta.
La circolare chiarisce inoltre che le SAP devono comunque ricevere le denunce trimestrali anche quando i committenti abbiano omesso di versare i relativi contributi, al solo fine di evitare l’applicazione delle sanzioni previste per i casi di evasione.
Fornitura del modello GLA/D e contenuti della nuova versione
I modelli GLA/D, in corso di ristampa, sarebbero stati messi a disposizione delle sedi regionali entro il mese di dicembre 1998.
Rispetto alla versione precedente, il modello presenta le seguenti modifiche principali:
- introduzione delle caselle per distinguere la denuncia principale da quella sostitutiva;
- inserimento del campo C.A. (codice attività) in corrispondenza dei nominativi dei singoli collaboratori, per indicare il ramo di attività nel quale si svolge la collaborazione.
I codici di attività da riportare nel campo sono quelli elencati nelle avvertenze che corredano il modello. La circolare osserva che tali avvertenze individuano, per grandi categorie, le attività più frequentemente oggetto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quando svolte senza vincolo di subordinazione, nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
Versione euro e arrotondamenti
Il modello GLA/D è stato predisposto anche in versione euro, al fine di consentire, ai contribuenti che ne facciano richiesta, di utilizzare la nuova moneta per la denuncia degli emolumenti erogati e per il pagamento dei relativi contributi fin dall’inizio del periodo transitorio di introduzione dell’euro, compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.
La facoltà di compilare il modello in euro è ammessa esclusivamente in relazione a emolumenti corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 1999, quindi dalla denuncia relativa al primo trimestre 1999.
Gli importi in euro dei compensi imponibili e dei contributi devono essere arrotondati all’unità di euro, senza decimali:
- per difetto, fino a 49 centesimi di euro;
- per eccesso, da 50 centesimi di euro in poi.
La circolare segnala infine che anche il modello GLA/D in versione lire è stato predisposto in modo da consentire l’arrotondamento alle mille lire degli emolumenti imponibili e dei contributi versati, mediante la prestampa di tre zeri nelle caselle relative agli importi.
Allegato: fac-simile di autoconguaglio
In allegato è riportato un fac-simile di domanda di autoconguaglio dei versamenti effettuati per collaboratori coordinati e continuativi e per venditori porta a porta in misura eccedente il massimale contributivo. Il modello è indirizzato all’INPS e consente al committente di chiedere che la contribuzione versata in eccedenza in favore di un determinato collaboratore venga contabilizzata come acconto per l’anno successivo, indicando i compensi complessivamente percepiti, l’aliquota applicata, l’importo contributivo eccedente e la somma detratta dai contributi dovuti per il medesimo lavoratore in un determinato periodo.
Punti principali
Imponibile contributivo
L’imponibile è costituito dal compenso, con esclusione delle somme documentate o rimborsate per viaggio, alloggio e vitto relative a prestazioni rese fuori dal territorio comunale. Su tale base si applica una deduzione forfettaria del 5%. La riduzione non si applica alla parte di compensi eccedente 100 milioni di lire né alle indennità percepite per cessazione del rapporto. Per gli incaricati delle vendite a domicilio l’imponibile coincide con l’intero ammontare delle provvigioni percepite.
Autoconguaglio per versamenti oltre il massimale
Se il committente ha versato contributi oltre il massimale di legge per un determinato collaboratore e non chiede il rimborso, ma intende compensare la maggiore somma con i contributi dovuti nell’anno successivo per lo stesso collaboratore, nella denuncia del trimestre interessato va indicato l’effettivo imponibile e il contributo dovuto, mentre nei campi dei versamenti vanno riportati solo i contributi effettivamente pagati al netto della compensazione. Va inoltre inviata immediata comunicazione alle SAP competenti con i dati del collaboratore, la somma pagata in eccedenza nell’anno precedente e gli estremi del versamento effettuato al netto della compensazione. La compensazione non è ammessa per altre ipotesi di pagamento superiore al dovuto diverse da quella disciplinata dall’art. 1, comma 3, del D.M. 2 maggio 1996, n. 281; in tali casi occorre chiedere il rimborso.
Compensi pagati in via anticipata
Per contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata annuale o pluriennale i compensi possono essere corrisposti anticipatamente, anche tramite uno o più acconti. In questa ipotesi il modello GLA/D deve riportare nei periodi di attività l’intero anno solare, salvo i casi di inizio o cessazione dell’attività nel corso dell’anno. L’indicazione del periodo serve anche a verificare l’eventuale coesistenza di altre iscrizioni obbligatorie o di altre circostanze che comportano l’applicazione dell’aliquota del 10% anziché del 12%.
Rettifiche, integrazioni e denuncia sostitutiva
Per consentire la correzione di dati errati o incompleti sono state introdotte nel modello due caselle: P per la denuncia principale e S per la denuncia sostitutiva. La casella S va barrata quando si sostituisce una denuncia precedente contenente errori, ad esempio nell’aliquota, nella base imponibile, nei dati anagrafici o nel periodo di riferimento, oppure omissioni di uno o più collaboratori. In caso di sostituzione, il riepilogo dei versamenti del trimestre deve riportare l’importo globale dei pagamenti effettuati, compresi quelli a copertura di somme originariamente insufficienti. Le SAP devono comunque ricevere le denunce trimestrali anche se il committente non ha versato i contributi, al fine di evitare le sanzioni per evasione.
Fornitura del modello GLA/D e novità del tracciato
I modelli GLA/D in ristampa sarebbero stati resi disponibili alle sedi regionali entro dicembre 1998. Rispetto alla versione precedente vengono introdotte le caselle per distinguere denuncia principale e sostitutiva e il campo C.A. (codice attività) per indicare il ramo di attività in cui si svolge la collaborazione. I codici attività sono riportati nelle avvertenze del modello e riguardano, per grandi categorie, le attività più frequenti di collaborazione coordinata e continuativa svolte senza vincolo di subordinazione, in un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
Versione euro e criteri di arrotondamento
Il modello GLA/D è predisposto anche in versione euro, utilizzabile su richiesta dei contribuenti per la denuncia degli emolumenti e il pagamento dei contributi nel periodo transitorio 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2001. La compilazione in euro è ammessa solo per emolumenti corrisposti dal mese di gennaio 1999, quindi dalla denuncia del primo trimestre 1999. Gli importi in euro di compensi imponibili e contributi devono essere arrotondati all’unità di euro, senza decimali, per difetto fino a 49 centesimi e per eccesso da 50 centesimi in poi. Anche la versione in lire prevede l’arrotondamento alle mille lire, mediante la prestampa di tre zeri nelle caselle importo.
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