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Circolare

Circolare numero 252 del 11-12-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette il decreto ministeriale del 7 agosto 1998 che ha determinato il reddito convenzionale da assumere a base per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 1998, dai mezzadri e coloni reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria. Viene inoltre richiamato il prontuario allegato, che riporta per ciascuna provincia i redditi da considerare e gli importi dei contributi base e integrativi. La circolare ribadisce anche l'esigenza di assicurare la continuità del rilascio delle certificazioni individuali per consentire l'accreditamento dei contributi quando necessario per il diritto alle prestazioni.

Accreditamento dei contributi 1998 per mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O.

Accreditamento dei contributi 1998 per mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O.

La circolare comunica agli uffici INPS i criteri da utilizzare per l'accreditamento dei contributi relativi all'anno 1998 a favore dei mezzadri e coloni reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria. Essa trasmette il decreto ministeriale che ha fissato il reddito convenzionale di riferimento e segnala l'esistenza di un prontuario allegato con i dati provinciali necessari per il calcolo dei contributi.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiamato è il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 7 agosto 1998, emanato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 1998, determina per il 1998 il reddito convenzionale da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti dai mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O. dei lavoratori dipendenti.

Determinazione del reddito convenzionale

La circolare precisa che il reddito convenzionale individuato dal decreto è stato parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni fissato per il 1998 dal decreto ministeriale 1 luglio 1998, emanato ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Viene inoltre chiarito che, nelle province in cui non siano state fissate le retribuzioni per i salariati fissi comuni, il reddito convenzionale deve essere equiparato, in base all'art. 3 del D.P.R. n. 1434/1970, alla retribuzione media meno elevata, generalmente quella dei salariati fissi qualificati.

Accreditamento dei contributi e certificazioni individuali

La circolare richiama le funzioni trasferite dallo SCAU all'Istituto, tra cui il rilascio delle certificazioni individuali necessarie per consentire l'accreditamento dei contributi prima della disponibilità delle certificazioni collettive, quando ciò sia indispensabile per l'accertamento del diritto alle prestazioni. Le sedi sono pertanto invitate a garantire la continuità degli adempimenti, con particolare riguardo al rilascio di tali certificazioni.

Prontuario allegato e dati provinciali

Per facilitare le operazioni di accreditamento è stato predisposto un prontuario allegato alla circolare. Tale documento riporta, per ciascuna provincia, le misure dei redditi da considerare per il 1998 e, nelle altre colonne, gli importi dei contributi base e integrativi da versare per lo stesso anno dai mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O., ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1434/1970.

Punti principali

Decreto ministeriale e base normativa

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha emanato, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, come modificato dall'art. 14 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, il decreto del 7 agosto 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 1998. Con tale decreto è stato fissato per il 1998 il reddito convenzionale da utilizzare per il calcolo dei contributi dovuti dai mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O. dei lavoratori dipendenti.

Criterio di determinazione del reddito convenzionale

Il reddito convenzionale è stato parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni stabilito per il 1998 dal decreto ministeriale 1 luglio 1998. Nelle province in cui non sono state fissate le retribuzioni per i salariati fissi comuni, il reddito deve intendersi equiparato, in conformità all'art. 3 del D.P.R. n. 1434/1970, alla retribuzione media meno elevata, generalmente quella dei salariati fissi qualificati.

Certificazioni individuali e continuità degli adempimenti

Tra le funzioni trasferite dallo SCAU all'Istituto rientra il rilascio delle certificazioni individuali utili ad accreditare i contributi anche prima della disponibilità delle certificazioni collettive, quando ciò sia necessario per l'accertamento del diritto alle prestazioni. La circolare invita quindi le sedi ad assicurare la continuità degli adempimenti, con particolare attenzione al rilascio di tali certificazioni individuali.

Prontuario allegato per l'accreditamento

Per agevolare le operazioni di accreditamento sulla base delle certificazioni individuali, è stato predisposto un prontuario allegato. In esso sono riportate, nella colonna 2, le misure dei redditi da considerare nelle singole province per il 1998 e, nelle altre colonne, gli importi dei contributi base e integrativi dovuti per lo stesso anno dai mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O., ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1434/1970.

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