Cassazione Civile, Ordinanza n. 22764/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un avvocato che aveva assistito due imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale davanti al Tribunale di Genova chiedeva la liquidazione dei compensi per l'attività svolta. L'attività indicata comprendeva la partecipazione all'udienza di convalida dell'arresto, la predisposizione di uno schema di richiesta di accesso al rito abbreviato dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato e la partecipazione alla discussione nel rito abbreviato. Il tribunale liquidava un importo inferiore a quello domandato e, in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, confermava la riduzione. Con il ricorso per cassazione il difensore denunciava, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e nullità della decisione per omessa pronuncia e difetto di motivazione sul mancato riconoscimento del compenso per la fase introduttiva del giudizio abbreviato; sosteneva inoltre che l'art. 12, comma 3, lett. b), d.m. n. 55 del 2014 ricomprende tra gli atti introduttivi anche istanze e richieste. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 12 d.m. n. 55 del 2014 e dell'art. 109 d.P.R. n. 115 del 2002, contestando l'esclusione del compenso per le fasi di esame e studio in relazione all'udienza di convalida, assumendo che tali attività non si esauriscono nell'antecedente temporale dell'udienza e che il compenso liquidato era comunque inferiore al minimo tabellare applicabile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi nei limiti indicati. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la decisione del tribunale era implicitamente incompatibile con il riconoscimento della voce richiesta e, nel procedimento ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione senza vincoli alle sole allegazioni dell'istante, salvo non superare la somma richiesta. Tuttavia ha ritenuto non motivata e giuridicamente non corretta l'esclusione del compenso per la fase introduttiva del rito abbreviato, anche alla luce della natura non tassativa dell'elencazione di cui all'art. 12, comma 3, lett. b), d.m. n. 55 del 2014, che include richieste e istanze anteriori alla discussione. Ha inoltre censurato la scelta di non remunerare la fase di esame e studio in relazione all'udienza di convalida, osservando che l'attività d'udienza presuppone necessariamente uno studio pregresso e non può essere ricondotta alle sole immediate antecedenze temporali dell'udienza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Genova, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato introduce un procedimento contenzioso; il giudice deve verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, senza poter superare la somma richiesta.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la domanda o eccezione risulta implicitamente respinta dalla statuizione incompatibile con il suo accoglimento.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La doglianza del ricorrente era riferita al difetto di motivazione; la Corte richiama il controllo sulla sufficienza della motivazione della decisione impugnata.
art. 12 d.m. n. 55 del 2014
I parametri tariffari non sono richiamati come vincolanti in senso assoluto nel ragionamento del tribunale, ma la Corte valorizza la necessità di confrontarsi con la previsione regolamentare sulla fase introduttiva e con la struttura delle fasi di attività difensiva.
art. 12, comma 3, lett. a), d.m. n. 55 del 2014
La fase di esame e studio comprende attività non esaurite nella mera antecedenza temporale dell'udienza, potendo includere ulteriori esami di atti e attività preparatorie connesse.
art. 12, comma 3, lett. b), d.m. n. 55 del 2014
L'elencazione degli atti introduttivi è non tassativa e ricomprende anche richieste, istanze, osservazioni ed opposizioni, anche se rese oralmente.
art. 109 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le attività di studio, consultazione e parere rientrano nel compenso liquidabile nel patrocinio a spese dello Stato.
d.m. n. 37 del 2018
Indicato dal ricorrente come fonte applicabile ratione temporis per il criterio del minimo tabellare.
d.m. n. 140 del 2012, art. 12
Richiamato dal tribunale come parametro per valutare urgenza, pregio, importanza, complessità e altri elementi incidenti sulla liquidazione del compenso.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non è vincolato alle sole prospettazioni della parte, ma deve verificare autonomamente la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, fermo il divieto di riconoscere più di quanto richiesto.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata contiene una statuizione incompatibile con l'accoglimento della domanda o dell'eccezione non espressamente esaminata; in tal caso la censura va letta come doglianza sulla correttezza giuridica o sulla motivazione della decisione implicita.
- Nella liquidazione dei compensi professionali, l'elencazione delle attività della fase introduttiva non va intesa in modo rigidamente tassativo, poiché possono esservi ricomprese tutte le attività preparatorie e le richieste funzionali all'avvio della trattazione, anche se svolte oralmente.
- L'attività di udienza implica normalmente una previa attività di studio e preparazione, sicché non è legittimo escludere in modo apodittico la remunerazione della fase di esame e studio solo perché la domanda di ammissione al beneficio è stata presentata in udienza.
- La liquidazione del compenso deve essere motivata in modo coerente con le attività effettivamente svolte e con la struttura delle fasi professionali, non potendo ridursi a una compressione del compenso senza spiegare perché una certa attività non sia remunerabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22706/2026 del 06/07/2026
- ordinanza_civile · 6 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22707/2026 del 06/07/2026
- ordinanza_civile · 6 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22709/2026 del 06/07/2026
- ordinanza_civile · 6 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22726/2026 del 06/07/2026
- ordinanza_civile · 6 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22728/2026 del 06/07/2026
- ordinanza_civile · 6 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22730/2026 del 06/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →