Regolamento (UE) 2018/1954
Regolamento (UE) 2018/1954 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2018 per il merluzzo bianco nella zona NAFO 3M e dispone la chiusura immediata della relativa pesca per le navi dell’Unione. Dal 24 ottobre 2018 alle ore 12.00 UTC è vietato effettuare attività di pesca sullo stock indicato, nonché conservare a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture. Il provvedimento si basa sul sistema unionale di controllo della pesca ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca del merluzzo bianco (Gadus morhua) nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea, a seguito dell’esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro, limitatamente allo stock COD/N3M (merluzzo bianco) nella zona NAFO 3M. L’ambito territoriale è la zona di pesca NAFO 3M; l’efficacia è collegata al contingente 2018 fissato dal regolamento (UE) 2018/120. Le misure decorrono dalla data indicata nell’allegato, con chiusura fissata al 24 ottobre 2018 alle ore 12.00 UTC.
Divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M
Il regolamento interviene in attuazione del regime unionale di controllo della pesca e prende atto dell’esaurimento del contingente 2018 relativo al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M. La Commissione adotta quindi una misura di chiusura della pesca per evitare catture oltre il contingente assegnato.
Base giuridica e presupposti
Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare sull’articolo 36, paragrafo 2, che consente l’adozione di misure conseguenti all’esaurimento dei contingenti. Nei considerando si precisa che il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ha stabilito le possibilità di pesca per il 2018 e che, sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione, le catture dello stock indicato hanno determinato il superamento o l’esaurimento del quantitativo disponibile.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni riguardano le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro. L’oggetto della chiusura è lo stock COD/N3M, identificato come merluzzo bianco (Gadus morhua), nella zona NAFO 3M. L’allegato indica altresì che il provvedimento si riferisce a tutti gli Stati membri dell’Unione.
Esaurimento del contingente e decorrenza del divieto
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro interessato per lo stock in questione è esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato. Quest’ultimo fissa la chiusura al 24 ottobre 2018 alle ore 12.00 UTC.
Contenuto del divieto
L’articolo 2 vieta, dalla data di chiusura:
- lo svolgimento di attività di pesca dello stock nella zona NAFO 3M;
- la conservazione a bordo delle catture effettuate dopo tale data;
- il trasferimento e il trasbordo delle catture;
- lo sbarco delle catture dello stock interessato. Il divieto si applica alle navi dell’Unione rientranti nell’ambito soggettivo sopra descritto.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formulazione tipica degli atti di portata generale dell’Unione.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2018
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro indicato nell’allegato per lo stock COD/N3M si considera esaurito dalla data stabilita nell’allegato, ossia dal 24 ottobre 2018 alle ore 12.00 UTC.
Divieto di pesca e di gestione delle catture
A decorrere dalla data di chiusura, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione o immatricolate in esso non possono svolgere attività di pesca dello stock interessato nella zona NAFO 3M. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Base giuridica e contesto normativo
Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2, e prende atto che il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ha fissato i contingenti per il 2018.
Come è indicizzato
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