Ordinanza n. 127/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento Cat. Al 2/202S Uff.lmmigraz. 2 Sez.ne di “IMPROCEDIBILITA’ DELL’ ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA” della ricorrente emesso dalla Questura di Trieste - Divisione P.A.S.I – Ufficio Immigrazione del 17 dicembre 2025; - del contestuale provvedimento col quale l’interessata è stata invitata a presentarsi immediatamente, dopo la notifica del decreto impugnato, al posto di Polizia di Frontiera terrestre/marittima/aerea, per lasciare volontariamente il territorio nazionale ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.P.R. 349/1999; - nonché per l’annullamento di tutti gli atti ad essi anteriori, conseguenti ovvero coordinati e/o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di improcedibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza e contestuale invito a lasciare volontariamente il territorio nazionale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Trieste del 17 dicembre 2025 che ha dichiarato improcedibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza, nonché il contestuale invito a presentarsi al posto di polizia di frontiera per lasciare volontariamente il territorio nazionale. Ha chiesto l’annullamento degli atti e la sospensione della loro efficacia. Il testo non riporta il contenuto specifico delle censure, ma riferisce che l’ordine istruttorio precedente era stato disposto anche alla luce delle contestazioni della ricorrente e della giurisprudenza formatasi in casi analoghi.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso l’istanza cautelare. Poiché la Questura non ha risposto al precedente ordine istruttorio contenuto nell’ordinanza cautelare n. 32 del 21 luglio 2026, il Collegio ha rinnovato l’ordine, imponendo all’Amministrazione di trasmettere entro cinque giorni una relazione dettagliata e documentata sul procedimento, con chiarimenti in particolare rispetto alle censure e alla giurisprudenza richiamata. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha mantenuto sospesa nelle more l’efficacia degli atti impugnati, per consentire l’esame della controversia re adhuc integra, e ha fissato la prosecuzione alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto opportuno, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, mantenere sospesa nelle more l’efficacia degli atti impugnati, onde consentire una trattazione re adhuc integra della controversia;
La sospensione cautelare degli atti è mantenuta nelle more, in funzione del bilanciamento degli interessi contrapposti e per preservare una trattazione integra della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 set 2026Ordinanza n. 155/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 25 set 2026Ordinanza n. 5353/2026 - Napoli, Sezione 4
- Ordinanza · 25 set 2026Ordinanza n. 5354/2026 - Napoli, Sezione 4
- Ordinanza · 25 set 2026Ordinanza n. 5326/2026 - Napoli, Sezione 6
- Ordinanza · 25 set 2026Ordinanza n. 48/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 25 set 2026Ordinanza n. 47/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →