Quesiti di soggetti pubblici e privati n. 456 del 04/08/2025
Provvedimento del 4 agosto 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante risponde a una richiesta di chiarimenti dell’AGCM nell’ambito del procedimento su Apple e il sistema App Tracking Transparency (ATT). Il parere, già preceduto da una prima interlocuzione del 6 maggio 2024, chiarisce che la soluzione ATT non discende da un obbligo specifico della normativa privacy, ma si colloca nel quadro del considerando 78 GDPR e risulta comunque compatibile con il diritto alla protezione dei dati. Il Garante sottolinea però che gli obblighi di trasparenza e acquisizione del consenso restano in capo al titolare del trattamento, cioè allo sviluppatore dell’app, e che la disciplina non impone in assoluto una duplicazione delle schermate di consenso: esistono modalità alternative, anche uniche e più granulari, purché conformi ai requisiti di liceità, correttezza, trasparenza e autonomia del titolare. La risposta finale è sostanzialmente favorevole ai chiarimenti richiesti dall’AGCM, con precisazioni sul fatto che il banner ATT dovrebbe riferirsi all’accesso all’IDFA e non in modo generico al "tracciamento".
Chiarimenti richiesti dall’AGCM su ATT policy di Apple, consenso al tracciamento/profilazione e distinzione tra dati first party e third party
Chiarimenti su Apple ATT, consenso e profilazione
Il Garante per la protezione dei dati personali si esprime su una richiesta di chiarimenti dell’AGCM relativa al sistema App Tracking Transparency (ATT) di Apple e alla sua incidenza sugli obblighi in materia di protezione dei dati personali. Il parere si colloca nel procedimento avviato dall’AGCM nei confronti di Apple per possibili profili anticoncorrenziali connessi all’uso del sistema ATT.
Contesto della richiesta e primi chiarimenti
L’AGCM aveva chiesto un primo chiarimento sul ruolo di Apple nella definizione delle policy imposte agli sviluppatori di app terze nello store, sulla conformità e indispensabilità del prompt ATT per il consenso, e sulla distinzione tra first party data e third party data nella profilazione. Nella comunicazione del 6 maggio 2024, gli uffici del Garante avevano già precisato che Apple, nel sistema ATT, opera come produttore del dispositivo e del sistema operativo, assumendo una scelta progettuale e imprenditoriale che non corrisponde a uno specifico obbligo normativo privacy, ma che risulta compatibile con il considerando 78 del GDPR.
Consenso al tracciamento e base normativa
Quanto al consenso, il Garante aveva distinto tra la decisione di Apple di rendere disponibile l’IDFA e l’obbligo di acquisire il consenso dell’utente per il trattamento che su tale accesso si fonda. L’accesso all’IDFA da parte dello sviluppatore, necessario per il tracciamento e la profilazione commerciale, integra un trattamento soggetto al consenso preventivo dell’interessato ai sensi dell’art. 5, par. 3, della direttiva 2002/58/CE e dell’art. 122 del Codice privacy. Il Garante osserva inoltre che, in mancanza di quel meccanismo, il tracciamento potrebbe comunque essere effettuato con altri strumenti, come i cookie, con conseguente autonoma responsabilità dello sviluppatore nel raccogliere i relativi consensi e adempiere agli altri obblighi privacy.
Distinzione tra dati di prima parte e di terze parti
Il Garante conferma che, ai sensi della disciplina privacy, esiste una distinzione tra trattamenti di dati raccolti direttamente dal titolare per finalità di profilazione commerciale e trattamenti svolti sulla base di dati raccolti da soggetti diversi. L’ATT riguarda esclusivamente l’uso di dati di terze parti per finalità di profilazione commerciale; per tale ragione Apple ha costruito un processo specifico per la raccolta del consenso, lasciando però liberi gli sviluppatori che trattano soltanto dati di prima parte di adottare soluzioni diverse o di non usare il banner ATT.
Seconda richiesta: duplicazione dei consensi e banner ATT
Con la successiva nota del 23 giugno 2025, l’AGCM chiede se sia davvero indispensabile la contemporanea presenza del CMP prompt dello sviluppatore e dell’ATT prompt di Apple e se esistano modalità alternative, meno onerose e più chiare per gli utenti finali. Il Garante risponde che la duplicazione delle richieste di consenso non è imposta da una specifica disposizione della disciplina privacy, ma deriva dalla scelta di Apple di imporre agli sviluppatori una soluzione standardizzata per il consenso relativo all’IDFA e alla profilazione con dati di terze parti. La rigidità del banner ATT e la limitata libertà dello sviluppatore rendono normalmente necessario un secondo strumento di raccolta del consenso per i trattamenti ulteriori effettuati dall’app.
Autonomia del titolare e possibili modelli alternativi
Il Garante sottolinea che la normativa vigente attribuisce al titolare del trattamento, e non a terzi, la responsabilità di determinare forme, contenuti e mezzi della richiesta di consenso e degli obblighi di trasparenza. Nulla vieterebbe, in linea di principio, allo sviluppatore di raccogliere in un’unica soluzione tutti i consensi necessari, purché con adeguata granularità. In tale scenario, resta ferma l’eventuale esigenza che Apple acquisisca un consenso specifico per la comunicazione dell’IDFA agli sviluppatori.
Osservazioni sul contenuto del banner ATT
Il Garante rileva che, anche se il banner ATT viene utilizzato, il suo contenuto dovrebbe essere più preciso rispetto alla formulazione attuale. Le opzioni "Non tracciarmi" e "Consenti" possono risultare ambigue perché evocano un consenso al "tracciamento", concetto non definito in modo specifico dalla normativa. Il banner dovrebbe invece riferirsi all’accesso dell’app allo IDFA, quale presupposto per un’eventuale profilazione commerciale.
Conclusione del parere
La risposta finale dell’Autorità è sostanzialmente affermativa rispetto ai quesiti posti dall’AGCM, nei limiti delle proprie competenze. Il Garante conclude che la disciplina privacy non impone la duplicazione del consenso così come attualmente configurata e che sono astrattamente possibili modalità alternative, più coerenti con l’autonomia del titolare e con gli obblighi di trasparenza previsti dal GDPR e dal Codice privacy.
Punti principali
Origine della richiesta e oggetto dei chiarimenti
L’AGCM chiede chiarimenti sul ruolo di Apple nelle policy imposte agli sviluppatori, sulla necessità del prompt ATT per il consenso e sulla distinzione tra first party data e third party data nel contesto della profilazione commerciale. La richiesta si colloca nel procedimento avviato dall’AGCM nei confronti di Apple Inc., Apple Distribution International Limited e Apple Italia S.r.l. per presunte violazioni dell’art. 102 TFUE connesse al sistema ATT.
Prime osservazioni del Garante del 6 maggio 2024
Il Garante aveva già chiarito che Apple, nel sistema ATT, opera innanzitutto come produttore del dispositivo e del sistema operativo, adottando una policy che non corrisponde a uno specifico obbligo normativo privacy, ma che è comunque coerente con il considerando 78 del GDPR. Quanto al consenso tramite prompt ATT, il Garante aveva distinto tra la scelta di Apple di rendere disponibile l’IDFA e l’obbligo, per il trattamento che su tale accesso si fonda, di acquisire il consenso dell’utente ai sensi dell’art. 5, par. 3, della direttiva 2002/58/CE e dell’art. 122 del Codice privacy. Infine, aveva evidenziato la differenza tra trattamento di dati di prima parte e di terze parti ai fini della profilazione, affermando che ATT riguarda i dati di terze parti.
Seconda interlocuzione: duplicazione dei consensi e indispensabilità del doppio banner
Nella seconda richiesta, l’AGCM domanda se sia davvero indispensabile la contemporanea presenza del CMP prompt dello sviluppatore e dell’ATT prompt di Apple. Il Garante osserva che la duplicazione delle richieste di consenso non è imposta dalla normativa privacy in sé, ma è conseguenza della scelta imprenditoriale di Apple di imporre agli sviluppatori una specifica soluzione per il consenso relativo all’IDFA per profilazione con dati di terze parti. La rigidità del banner ATT e la limitata discrezionalità dello sviluppatore rendono normalmente necessario un secondo strumento di acquisizione del consenso per gli ulteriori trattamenti effettuati dall’app.
Autonomia del titolare e possibili soluzioni alternative
Il Garante afferma che la disciplina vigente richiede al titolare del trattamento piena autonomia nell’identificare forme, contenuti e mezzi della richiesta di consenso. Nulla impedirebbe, in linea di principio, allo sviluppatore di raccogliere tutti i consensi necessari in un’unica soluzione, purché nel rispetto della necessaria granularità. Resta ferma, in tale ipotesi, l’eventuale necessità per Apple di acquisire un consenso specifico per la comunicazione dell’IDFA agli sviluppatori.
Rilievi sul contenuto del banner ATT
Il Garante evidenzia che le opzioni "Non tracciarmi" e "Consenti" possono risultare fuorvianti perché evocano un consenso al "tracciamento", nozione non specificamente definita dalla disciplina vigente. Se il banner ATT viene utilizzato, il suo contenuto dovrebbe invece riferirsi più precisamente all’accesso dello sviluppatore all’IDFA, finalizzato a un’eventuale profilazione commerciale.
Ruolo dei produttori di dispositivi e software
Il Garante ribadisce che la normativa sulla protezione dei dati personali pone gli obblighi di trasparenza in capo al titolare del trattamento e non ai terzi, inclusi i produttori di dispositivi e software, pur promuovendo comportamenti proattivi da parte di questi ultimi per facilitare l’adempimento agli obblighi privacy. La scelta di Apple viene letta come favorevole alla standardizzazione e alla trasparenza, ma non come sostitutiva degli obblighi degli sviluppatori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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