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Parere

Parere del Garante n. 466 del 04/08/2025

Parere su istanza di accesso civico - 4 agosto 2025

Garante Privacy466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT del Ministero della Difesa, su un riesame relativo al diniego di accesso a documenti dell’OIV concernenti attestazioni sugli obblighi di pubblicazione e, soprattutto, schede di valutazione finale della performance di personale dirigenziale del settore procurement. Il Parere distingue tra documenti già pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" e schede individuali contenenti dati personali e valutazioni professionali, ritenendo che l’accesso civico generalizzato a queste ultime non sia consentito per il concreto pregiudizio alla protezione dei dati personali. Il Garante esclude anche un accesso parziale, perché l’anonimizzazione non impedirebbe la re-identificazione dei dirigenti nel contesto lavorativo specifico. In chiusura, richiama la disciplina sui trattamenti per scopi di ricerca scientifica, osservando che la finalità accademico-scientifica addotta dall’istante non è sufficiente, da sola, a giustificare il trattamento o l’ostensione. Resta ferma la possibilità di una diversa istanza ai sensi della legge n. 241/1990, ove sussista un interesse diretto, concreto e attuale.

Parere su istanza di accesso civico a schede di valutazione della performance e attestazioni OIV del Ministero della Difesa

Parere su istanza di accesso civico a documenti dell’OIV del Ministero della Difesa

Il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, sulla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Difesa nell’ambito di un riesame avverso il diniego di accesso. L’istanza riguardava documenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione relativi agli anni 2023 e 2024, in particolare attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e schede di valutazione finale della performance del personale dirigenziale operante nel settore del procurement della Difesa.

Quadro normativo di riferimento

Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, nonché il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che impone il diniego quando l’accesso provochi un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Vengono inoltre richiamati l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, che attribuisce ai documenti ostesi tramite accesso civico un regime di pubblicità generalizzata, e i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR. Il parere si colloca nel solco delle Linee guida ANAC in materia di accesso civico, adottate d’intesa con il Garante.

Attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Per quanto riguarda le attestazioni annuali dell’OIV, l’amministrazione ha rappresentato che tali documenti sono già disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ministeriale. Il Garante non formula un autonomo rilievo sostanziale su questo profilo, concentrando l’analisi sulla richiesta relativa alle schede di valutazione individuali.

Schede di valutazione finale della performance: tutela dei dati personali

Sul punto principale, il Garante osserva che le schede di valutazione finale della performance dei dirigenti contengono dati e informazioni di natura personale e professionale, tra cui valutazioni su attitudini, capacità professionali, competenze gestionali e organizzative, risultati conseguiti ed esperienze di direzione. Tali elementi non possono essere qualificati come "dati pubblici" e la loro conoscibilità indiscriminata inciderebbe in modo sproporzionato sui diritti e sulle libertà dei controinteressati.

L’Autorità sottolinea che la divulgazione potrebbe determinare ripercussioni sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno sia all’esterno dell’ambiente di lavoro, esponendo i dirigenti a difficoltà nei rapporti con colleghi e a potenziali pregiudizi da parte degli utenti esterni. In tale prospettiva, l’accesso civico generalizzato integrerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013.

Esclusione dell’accesso civico parziale

Il Garante esclude anche la possibilità di un accesso parziale mediante oscuramento dei dati identificativi. Considerato il contenuto dettagliato delle schede e il numero esiguo dei dirigenti coinvolti nelle attività di procurement della Difesa negli anni di riferimento, l’oscuramento di nome e cognome non impedirebbe la re-identificazione dei soggetti interessati. Ne consegue che neppure l’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. n. 33/2013 consente, nel caso concreto, un’ostensione parziale utile a salvaguardare adeguatamente la riservatezza.

Finalità di ricerca scientifica dichiarata dall’istante

L’istante aveva motivato la richiesta richiamando la necessità di ottenere elementi utili alla elaborazione di un progetto di ricerca con finalità accademico/scientifiche. Su questo profilo il Garante ricorda che i trattamenti di dati personali per scopi di ricerca scientifica sono ammessi solo nel rispetto del GDPR, del Codice privacy e delle specifiche prescrizioni e regole deontologiche richiamate nel parere, tra cui il provvedimento n. 497 del 13 dicembre 2018 e le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica.

L’Autorità osserva però che, nel caso di specie, non risultano documentati gli elementi necessari per qualificare la richiesta come trattamento conforme alla disciplina sulla ricerca scientifica. La semplice evocazione di una finalità meramente accademica non è sufficiente a legittimare né il trattamento dei dati né, a maggior ragione, l’ostensione dei documenti richiesti.

Possibile ricorso alla disciplina dell’accesso documentale

Il Garante precisa infine che resta ferma la possibilità per l’istante di presentare una nuova domanda ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990. In tale diverso quadro normativo, l’ostensione potrà essere valutata solo ove il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

Conclusione

Il parere è quindi sostanzialmente sfavorevole all’accesso civico generalizzato alle schede di valutazione finale della performance del personale dirigenziale del Ministero della Difesa, per l’esistenza di un concreto pregiudizio alla protezione dei dati personali e per l’impossibilità di un’adeguata anonimizzazione. Rimane salva la diversa via dell’accesso documentale, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Punti principali

Oggetto dell’istanza e contesto procedurale

Il RPCT del Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Garante ex art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, nell’ambito del riesame di un diniego di accesso. L’istanza riguardava documenti dell’OIV relativi agli anni 2023 e 2024: attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e schede di valutazione finale della performance del personale dirigenziale del procurement della Difesa, con pesi e coefficienti sugli obiettivi di trasparenza.

Inquadramento normativo dell’accesso civico

Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 e il limite dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il rifiuto quando l’accesso arreca un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Vengono richiamati anche gli artt. 3, comma 1, e 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, nonché le Linee guida ANAC sull’accesso civico e le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati.

Attestazioni OIV e dati già pubblicati

Per le attestazioni annuali sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, l’amministrazione ha rappresentato che esse sono già reperibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. Il Parere non sviluppa rilievi ulteriori su questo punto, concentrandosi sulla richiesta relativa alle schede di valutazione individuali.

Schede di valutazione della performance: diniego confermato

Il Garante ritiene che le schede di valutazione finale della performance dei dirigenti contengano informazioni personali e professionali non qualificabili come "dati pubblici". La loro ostensione, in un regime di pubblicità generalizzata proprio dell’accesso civico, può determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei controinteressati, in violazione del principio di minimizzazione, integrando il pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali richiesto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013.

Esclusione dell’accesso parziale

Il Garante esclude anche la possibilità di accesso civico parziale ex art. 5-bis, comma 4, d.lgs. n. 33/2013. L’oscuramento dei nominativi non sarebbe sufficiente, perché il contenuto dettagliato delle schede e il numero esiguo dei soggetti coinvolti nel procurement della Difesa renderebbero agevole la re-identificazione dei dirigenti, sia all’interno sia all’esterno dell’amministrazione.

Finalità di ricerca scientifica e disciplina applicabile

L’istanza era motivata dall’esigenza di elaborare un progetto di ricerca accademico/scientifico. Il Garante ricorda che i trattamenti per ricerca scientifica devono rispettare il GDPR, il Codice privacy, le prescrizioni del provvedimento n. 497/2018 e le Regole deontologiche dell’allegato A5 al Codice. Nel caso di specie, tuttavia, la mera indicazione di una finalità di ricerca non integra i requisiti richiesti, poiché non risulta documentato un progetto conforme agli standard di settore.

Rinvio alla diversa disciplina dell’accesso documentale

Il Parere precisa che resta ferma la possibilità di riformulare la richiesta ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990. In tale caso, l’ostensione potrà essere valutata solo ove il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicoprotezione dei dati personalitrasparenza amministrativavalutazione della performance

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