Cassazione Civile, Ordinanza n. 18516/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cedente e cessionaria)
La controversia
La lite nasce dalla cessione, da parte di un debitore, di un credito vantato verso un condominio in favore di una terza persona. La controparte creditrice aveva chiesto in via principale la declaratoria di nullità della cessione, in subordine la simulazione e, in ulteriore subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. Il tribunale aveva rigettato le prime domande ma accolto la revocatoria; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo l'atto sottratto all'azione pauliana perché compiuto come adempimento di un debito scaduto ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. In cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dell'art. 115 c.p.c. e di regole sulla prova; violazione dell'art. 2901 c.c. per l'asserita erronea equiparazione della cessione di credito all'adempimento di debito scaduto; violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per la distribuzione dell'onere probatorio e l'irrilevanza dell'assenza di alternative; violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., oltre agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per l'irrilevanza del valore e delle caratteristiche del credito ceduto e per la ritenuta esistenza di un debito scaduto; omesso esame di un fatto decisivo relativo all'esistenza del debito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché l'art. 2901, comma 3, c.c. richiede soltanto che l'atto abbia natura di adempimento di un debito scaduto e non esige la prova dell'assenza di alternative di pagamento né limita le modalità dell'adempimento; ha inoltre escluso che la cessione di credito sia un mezzo anomalo o illecito, essendo un istituto espressamente previsto dal codice civile. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati il quarto e il quinto motivo perché prospettavano un novum, non risultando dedotti tempestivamente in causa i profili relativi all'incertezza del debito ceduto; inoltre il presunto vizio motivazionale non poteva riguardare un fatto non ritualmente introdotto nel giudizio di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati in cassazione.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'atto compiuto in adempimento di un debito scaduto non è soggetto ad azione revocatoria; il presupposto richiesto è soltanto l'esistenza del debito scaduto e il suo adempimento mediante l'atto, senza ulteriori limiti sulle modalità di pagamento o sull'assenza di alternative.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è stata respinta perché la questione dell'adempimento del debito scaduto era già compresa nel thema decidendum fin dal primo grado.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione non è stato violato, poiché la valutazione del giudice d'appello si è fondata anche su elementi ricavabili dalle difese della stessa parte ricorrente.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova non impone al debitore, ai fini dell'art. 2901, comma 3, c.c., di dimostrare l'assenza di alternative al pagamento, poiché la norma non richiede tale ulteriore presupposto.
art. 132, secondo comma, n.4, c.p.c.
La censura motivazionale è stata esclusa perché riferita a un fatto non ritualmente introdotto o comunque non decisivo nei termini prospettati.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura motivazionale, ma non ritenuto violato.
art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.
Norma processuale utilizzata per veicolare i motivi di nullità dedotti in ricorso.
art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.
Norma invocata per l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata respinta/inammissibile perché fondata su un novum.
art. 1260 c.c.
La cessione del credito è un istituto tipico e disciplinato dal codice civile, quindi non può essere considerata di per sé una modalità anomala o sospetta di adempimento.
art. 1266 c.c.
La disciplina della garanzia del cedente conferma la tipicità dell'istituto della cessione del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'art. 2901, comma 3, c.c. sottrae all'azione revocatoria qualunque atto che costituisca effettivo adempimento di un debito già scaduto, senza che il creditore debba provare o il debitore debba dimostrare l'assenza di altre possibili modalità di pagamento.
- La cessione di un credito può integrare una modalità di adempimento di un debito scaduto e, in quanto istituto tipico espressamente previsto dal codice civile, non è qualificabile come atto anomalo o presuntivamente fraudolento solo per il fatto di essere usata a fini solutori.
- Ai fini della revocatoria ex art. 2901, comma 3, c.c. è centrale la sussistenza di un debito effettivamente scaduto; questioni nuove sull'incertezza o inesistenza del debito, se non tempestivamente dedotte nel merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Il vizio di omessa motivazione o di violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilmente dedotto quando il fatto asseritamente omesso non risulti ritualmente introdotto o discusso nel giudizio di merito.
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