Ordinanza n. 2946/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un avviso pubblico per il reclutamento di personale sanitario
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR, censurando la ricostruzione del quadro normativo applicabile all’avviso pubblico e deducendo, in particolare, la contraddittorietà tra l’avviso contestato e quello adottato contestualmente dalla stessa Azienda sanitaria per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici. La controversia riguardava l’applicabilità del meccanismo straordinario di reclutamento previsto dall’art. 2-ter del d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, alle diverse categorie di professionisti sanitari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che l’ordinanza del TAR resistesse alle censure proposte. Il Collegio ha giudicato non condivisibile la ricostruzione normativa dell’appellante, rilevando che l’avviso pubblico era stato espressamente adottato in attuazione dell’art. 2-ter del d.l. n. 18/2020, disposizione diretta a disciplinare un meccanismo straordinario di reclutamento di personale dirigenziale medico, con esclusione delle altre professioni sanitarie. Da ciò ha escluso anche la dedotta contraddittorietà tra l’avviso impugnato e quello contestualmente approvato dall’Azienda sanitaria per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici. Accertata l’assenza del fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.
art. 2-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27
Prevede un meccanismo straordinario di reclutamento di personale dirigenziale medico, non esteso alle altre professioni sanitarie.
Massime di principio
- Il meccanismo straordinario di reclutamento previsto dall’art. 2-ter del d.l. n. 18/2020 riguarda il personale dirigenziale medico e non si estende alle altre professioni sanitarie, salvo una specifica previsione normativa in senso contrario.
- Nel giudizio cautelare, quando il giudice ravvisa l’insussistenza del fumus boni iuris, non è necessario procedere all’esame del periculum in mora.
- La diversa disciplina di avvisi pubblici adottati contestualmente dalla medesima azienda sanitaria non integra di per sé una contraddittorietà illegittima, quando gli avvisi trovano fondamento in differenti previsioni normative e riguardano categorie professionali diverse.
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