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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31631/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di truffa. Nei primi tre motivi sosteneva, in sostanza, che la valutazione probatoria dei giudici di merito fosse erronea e che non vi fossero elementi sufficienti per affermare il suo concorso nel reato: lamentava quindi una rivalutazione del compendio probatorio e della capacità dimostrativa delle prove. In particolare, la Corte d'appello aveva ritenuto inverosimile che i dati anagrafici dell'imputato fossero stati usati a sua insaputa e aveva valorizzato il fatto che il conto su cui era confluito il profitto della truffa fosse stato aperto dall'imputato previa esibizione dei suoi documenti. Con l'ultimo motivo il ricorrente censurava il trattamento sanzionatorio, deducendo che la pena non fosse stata adeguatamente mitigata, ma la doglianza si risolveva in una critica generica alla discrezionalità del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio senza evidenziare specifici vizi logici manifesti e decisivi della motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto inammissibile anche la censura sul trattamento sanzionatorio, perché meramente generica e diretta a contestare l'esercizio legittimo della discrezionalità della Corte d'appello, che aveva escluso la presenza di elementi idonei a mitigare la pena già inflitta dal Tribunale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Il reato di truffa è richiamato come fattispecie per la quale la responsabilità dell'imputato era stata confermata nei giudizi di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione della prova, se non si deducono specifici vizi logici manifesti e decisivi della motivazione.
  • Il concorso dell'imputato nella truffa può essere desunto da elementi fattuali quali l'uso dei dati anagrafici, l'apertura del conto su cui confluisce il profitto e l'esibizione dei documenti personali, quando tali circostanze rendano implausibile l'estraneità dell'interessato ai fatti.
  • La doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se si limita a una critica generica alla discrezionalità del giudice di merito senza indicare concreti elementi trascurati idonei a incidere sulla determinazione della pena.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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