Cassazione Civile, Ordinanza n. 20493/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per il 2015, ritenendo che, in base ai movimenti del conto corrente intestato al contribuente, vi fosse un maggior reddito imponibile, con recupero di IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi. L'Ufficio aveva valorizzato: a) versamenti bancari per complessivi euro 43.994,55 non giustificati come entrate fiscalmente irrilevanti; b) euro 1.596,00 indicati come canoni di locazione; c) ulteriori somme di euro 91,00 ed euro 37,00 riferite a redditi domenicali e agrari già indicati in una precedente dichiarazione. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia il primo giudice sia la corte tributaria d'appello avevano respinto il ricorso. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione dell'art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che le somme provenienti da un familiare erano state erroneamente qualificate come 'redditi diversi' pur in assenza di rapporto sinallagmatico o di obbligo giuridico; con il secondo, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie era stata applicata in modo automatico senza considerare il suo stato di disoccupazione, la destinazione di parte delle somme al pagamento di imposte del fratello residente all'estero, l'assenza di controprestazioni contrattuali e la tracciabilità delle somme ricevute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la qualificazione data dal giudice di merito alle somme residue come corrispettivo percepito per l'adempimento di un obbligo di fare verso terzi, e quindi come redditi diversi, era una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità e sorretta da elementi logico-deduttivi, tra cui l'assenza di prova documentale di un animus donandi o di una liberalità. Ha inoltre ribadito che, nei giudizi su imposte dirette fondati su indagini bancarie, l'onere probatorio dell'Ufficio è assolto attraverso i dati dei conti correnti e si verifica un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire una prova analitica e specifica della non imponibilità di ciascun versamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. contro una sentenza di appello che aveva confermato la decisione di primo grado, ipotesi per la quale opera il limite di inammissibilità previsto dal comma 4 dello stesso articolo. Nulla è stato disposto per le spese, poiché l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. È stato inoltre dichiarato dovuto, se previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione delle somme come redditi diversi; la Corte non ne accoglie la tesi e conferma la qualificazione operata dal giudice di merito.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, la prova dell'Ufficio è soddisfatta dai dati dei conti correnti e si determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica della non imponibilità dei singoli versamenti.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare un'erronea ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce invece che, in presenza di indagini bancarie, l'onere passa sul contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge invocata per il primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma sul vizio di omesso esame di fatti decisivi invocata per il secondo motivo di ricorso.
art. 360, comma 4, c.p.c.
La Corte lo applica per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., poiché la sentenza impugnata aveva confermato la decisione di primo grado.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nell'accertamento delle imposte sui redditi fondato sulle movimentazioni di conto corrente, i dati bancari costituiscono base probatoria sufficiente per l'Ufficio, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
- Il contribuente, per superare la presunzione derivante dai versamenti bancari, deve fornire una prova analitica e specifica della riferibilità di ciascuna operazione a fatti fiscalmente irrilevanti, non essendo sufficiente una giustificazione generica.
- La qualificazione delle somme rinvenute sui conti correnti in termini di reddito imponibile o di liberalità è apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio di legittimità.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando sia rivolto contro una sentenza d'appello che abbia confermato integralmente la decisione di primo grado, operando il limite previsto dall'art. 360, comma 4, c.p.c.
- In caso di rigetto del ricorso e di intimazione della controparte, non vi è pronuncia sulle spese; resta però applicabile, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato.
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