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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17316/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) e concorso in ulteriori reati. Il ricorrente ha contestato: 1) l'utilizzabilità degli esiti dell'analisi del telefono cellulare effettuata dalla polizia senza preventiva autorizzazione, per violazione della libertà e segretezza della corrispondenza (richiamo all'art. 15 Cost.); 2) l'affidabilità di dichiarazioni di alcuni acquirenti (Cenni e Amianti) e la mancata coincidenza di alcuni nominativi riferiti dagli acquirenti con il ricorrente; 3) la carenza dei gravi indizi in ordine all'esistenza di un'associazione e al ruolo di promotore attribuito al ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato per inammissibilità. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e privo della indicazione della "prova di resistenza": mancava la puntuale indicazione di quali escussioni o dichiarazioni sarebbero state acquisite in seguito all'analisi del cellulare e della loro decisività per il provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre confermato il principio giurisprudenziale secondo cui l'esame del telefono da parte della polizia giudiziaria può rientrare negli atti urgenti e "innominati" ai sensi degli artt. 55 e 348 c.p.p., non richiedendo preventiva autorizzazione e non essendo assimilabile a perquisizione o ispezione di cose; ha precisato che l'inutilizzabilità colpisce le prove acquisite illegittimamente ma non travolge automaticamente altre prove acquisite autonomamente. Sul punto della consistenza dei gravi indizi, la Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità (controllo della motivazione e della sua congruenza logico-giuridica, non revisione del merito). In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, art. 73, comma 5

    Norma sulla disciplina degli stupefacenti cui si riferisce l'accusa di traffico di sostanze; la Corte conferma che le indagini hanno formato il quadro indiziario relativo a reati di cui a tale articolo.

  • d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, art. 74, comma 6

    Richiamato in rapporto alle contestazioni mosse nel ricorso rispetto alla configurabilità di taluni reati; la Corte non riconsidera nel merito la qualificazione delle fattispecie quando la motivazione del riesame è congrua.

  • Codice di procedura penale, art. 55

    Richiama la disciplina degli atti urgenti della polizia giudiziaria; utilizzato dalla Corte per legittimare l'esame del cellulare come atto urgente non soggetto a preventiva autorizzazione.

  • Codice di procedura penale, art. 348

    Norma che contempla atti urgenti "innominati" della polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione dell'utenza telefonica mediante esame del cellulare rientri in tale categoria.

  • Codice di procedura penale, art. 357

    Previsione sulla documentazione per atti di polizia giudiziaria; la Corte ha osservato che la documentazione prevista dall'art. 357 non si applica alle attività ex art. 348 c.p.p.

  • Costituzione, art. 15

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della tutela della segretezza della corrispondenza; la Corte ha bilanciato tale principio con la possibilità, in concreto e nei limiti degli artt. 55 e 348 c.p.p., di compiere esami urgenti del dispositivo.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma citata per la sanzione pecuniaria processuale; la Corte l'ha applicata disponendo il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale per adempimenti di cancelleria richiamata nella parte dispositiva per gli adempimenti conseguenti alla decisione.

  • Sez. 6, n. 20247 del 27/03/2018 (De Micco e altri)

    l'acquisizione da parte della polizia giudiziaria del numero di utenza telefonica mobile attraverso l'esame, (anche) all'insaputa dell'indagato, dell'apparecchio cellulare a lui in uso rientra tra gli atti urgenti e "innominati" demandati agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., e, come tale, non è soggetta ad una preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria e neppure alla necessaria documentazione prevista dall'art. 357 cod. proc. pen., che non fa riferimento alle attività ed operazioni di cui all'art. 348 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha aggiunto che detta attività non è qualificabile come perquisizione, non essendo finalizzata alla ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, né come ispezione di cose, atteso che l'utenza non è qualificabile come traccia o altro effetto materiale del reato, né è assimilabile alla acquisizione dei dati del traffico telefonico)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte per ritenere legittimo l'esame del telefono da parte della polizia giudiziaria nell'ambito degli atti urgenti ex artt. 55 e 348 c.p.p.

  • Sez. 6, n. 5120 del 12/12/2025 (Panzeri)

    Giurisprudenza che distingue la nullità (che colpisce gli atti viziati) dall'inutilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente; la Corte ha richiamato questo principio per escludere che l'eventuale illegittimità di un atto travolga automaticamente altre prove acquisite regolarmente.

  • Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024 (Izzo)

    Giurisprudenza che afferma l'inammissibilità del ricorso che eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dimostrare la sua decisività (prova di resistenza); applicata dalla Corte per dichiarare aspecifico il motivo.

  • Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)

    Principio sul limite del sindacato della Corte di cassazione in ordine ai giudizi sui gravi indizi di colpevolezza: la Cassazione verifica la congruenza e la logica della motivazione ma non riforma il giudizio di fatto.

Massime di principio

  • L'esame di un cellulare da parte della polizia giudiziaria, nell'ambito di atti urgenti ex artt. 55 e 348 c.p.p., può essere legittimo anche senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, e i dati strettamente ricavati possono essere utilizzati come elementi indiziari se emergono rispettosi dei limiti giuridici.
  • L'inutilizzabilità di una prova acquisita illegittimamente non travolge automaticamente altre prove acquisite in modo autonomo e legittimo; occorre valutare la singola utilizzabilità di ciascun elemento probatorio.
  • In cassazione non è consentito un libero riesame del merito e dei gravi indizi: il controllo è limitato alla verifica della congruenza, completezza e logicità della motivazione del giudice del merito.
  • Un ricorso è inammissibile se aspecifico: chi impugna deve indicare concretamente quali atti o elementi probatori sarebbero stati acquisiti illegittimamente e dimostrarne la decisività (c.d. "prova di resistenza").
  • Le dichiarazioni di acquirenti o collaboratori, se riscontrate da elementi oggettivi (osservazioni, arresti in flagranza, sequestri, riscontri telefonici), possono costituire fondamento dei gravi indizi richiesti per misure cautelari.
  • La doglianza sulla violazione della segretezza delle comunicazioni deve essere concretamente motivata e posta in relazione alla tipologia e alla modalità dell'acquisizione dei dati; non ogni accesso a contenuti o rubriche determina automaticamente inutilizzabilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda ex art. 616 c.p.p.

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