Sentenza n. 5153/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione e di risoluzione del contratto per grave inadempimento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa aggiudicataria ha impugnato la determina con cui l'ASL ha annullato in autotutela l'aggiudicazione di una fornitura biennale in service di due aspiratori e ha disposto la risoluzione del contratto. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, del d.lgs. 36/2023, dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e imparzialità, sostenendo l'insussistenza dell'illegittimità originaria, dell'interesse pubblico concreto e attuale e della prevalenza dell'interesse pubblico sull'affidamento del privato, nonché il difetto di motivazione. Ha inoltre contestato la scelta dell'ASL di indire una nuova gara a condizioni economiche più onerose. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 122 d.lgs. 36/2023 e l'insussistenza del grave inadempimento, sostenendo che l'offerta, comprendente due apparecchiature e un quantitativo iniziale di kit e disinfettante, era stata accettata dall'amministrazione e che la mancata fornitura dei quantitativi annuali previsti dal capitolato non costituiva inadempimento contrattuale. In via subordinata ha chiesto il risarcimento delle spese di partecipazione alla gara, del mancato ammortamento dei macchinari, del mancato guadagno, dei danni arrecati a un aspiratore e il pagamento di una fattura relativa al canone di service. L'ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse l'esecuzione contrattuale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che l'atto impugnato esprimesse principalmente l'esercizio di un potere autoritativo di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione, dal quale era derivata la perdita di efficacia del contratto, e non una mera risoluzione di un rapporto paritetico nella fase esecutiva. Nel merito ha ritenuto legittimo l'annullamento d'ufficio. Il capitolato, quale lex specialis inderogabile, imponeva la fornitura annuale di 500 kit monouso e 250 flaconi di disinfettante, mentre l'offerta qualificava tali forniture come opzioni non vincolanti e prevedeva soltanto uno starter kit. La difformità oggettiva e radicale dell'offerta rispetto al capitolato integrava un vizio originario dell'aggiudicazione e, considerato il rischio di compromissione della funzionalità del reparto, giustificava l'esercizio dell'autotutela. Le contestazioni relative alla maggiore onerosità della nuova gara attenevano al merito della scelta amministrativa e non evidenziavano illogicità, sproporzione, travisamento o difetto di motivazione sindacabili dal giudice. È stata invece accolta la censura relativa alla qualificazione della risoluzione come conseguenza di un grave inadempimento contrattuale: l'impresa aveva eseguito il contratto secondo le condizioni della propria offerta, inizialmente valutata e accettata dall'ASL, sicché la cessazione del rapporto derivava dall'annullamento dell'aggiudicazione e non da un autonomo inadempimento nell'esecuzione. Tale statuizione non ha però comportato l'annullamento dell'atto, essendo legittimo l'annullamento dell'aggiudicazione e conseguente venir meno dell'efficacia del contratto. Sono state respinte le domande relative alle spese di partecipazione e al lucro cessante: le prime non erano autonomamente risarcibili in assenza di responsabilità precontrattuale, mentre il mancato guadagno non poteva essere riconosciuto poiché l'aggiudicazione non avrebbe dovuto essere disposta ab origine. È stata accolta la domanda risarcitoria relativa ai danni arrecati a un aspiratore, quantificati in € 15.101,93 IVA inclusa, sulla base della relazione tecnica e del preventivo non contestati dall'ASL, applicando il principio di non contestazione. È stata inoltre accolta solo parzialmente la richiesta di pagamento della fattura, riconoscendo equitativamente € 812,00 IVA inclusa per l'effettivo utilizzo dell'apparecchiatura, in luogo dell'importo fatturato per due macchinari e tre mesi. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies ... può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole.
Consente l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione illegittima anche dopo la stipulazione del contratto, quando sussistano un vizio originario, ragioni di interesse pubblico e il rispetto del termine ragionevole; nel caso concreto la difformità radicale dell’offerta dal capitolato e il rischio per la continuità assistenziale hanno giustificato l’autotutela.
art. 21-octies l. 241/1990
Individua l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza, quale presupposto richiamato per l’annullamento d’ufficio.
art. 122 d.lgs. 36/2023
È stato richiamato dall’amministrazione per la risoluzione per grave inadempimento, ma il TAR ha escluso che la cessazione del contratto derivasse da un autonomo inadempimento dell’impresa, qualificandola come conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale possibile fondamento del potere dell’amministrazione di incidere unilateralmente sull’efficacia del contratto per vizi della fase di evidenza pubblica.
artt. 1453 ss. c.c.
Richiamati nella determina per la risoluzione contrattuale, ma non applicati dal TAR quale fondamento di un autonomo grave inadempimento dell’aggiudicataria.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; le relative censure non hanno evidenziato illegittimità dell’autotutela.
Massime di principio
- L’amministrazione può annullare d’ufficio un’aggiudicazione anche dopo la stipulazione del contratto quando accerti un vizio originario di legittimità, purché sussistano ragioni concrete di interesse pubblico e siano rispettati i presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990; l’annullamento dell’aggiudicazione può comportare il venir meno dell’efficacia del contratto consequenziale.
- La difformità oggettiva e radicale dell’offerta rispetto alle prescrizioni inderogabili del capitolato integra un vizio originario dell’aggiudicazione e può giustificare l’annullamento d’ufficio, specialmente quando la difformità incida sulla funzionalità della fornitura e sul perseguimento dell’interesse pubblico.
- Quando l’amministrazione annulla l’aggiudicazione perché l’offerta era originariamente difforme dal capitolato, la cessazione del contratto costituisce conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione e non necessariamente un autonomo grave inadempimento contrattuale dell’aggiudicatario che abbia eseguito il rapporto secondo le condizioni della propria offerta accettata.
- Le contestazioni riguardanti la maggiore o minore convenienza economica della scelta amministrativa successiva all’annullamento appartengono alla discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di illogicità, irragionevolezza, sproporzione, travisamento dei fatti o difetto di motivazione.
- Le spese di partecipazione a una gara non sono autonomamente risarcibili come danno emergente quando la domanda non riguarda una responsabilità precontrattuale per trattative inutili, ma le conseguenze dell’annullamento di un’aggiudicazione che non avrebbe dovuto essere disposta; allo stesso modo, non è risarcibile il lucro cessante da mancata esecuzione di una fornitura che l’impresa non avrebbe potuto legittimamente ottenere.
- In applicazione del principio di non contestazione, la relazione tecnica e il preventivo prodotti dalla parte possono assumere valore probatorio ai fini della quantificazione del danno quando l’amministrazione non ne contesti specificamente il contenuto né chieda una diversa verificazione tecnica.
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